Codice Oleario

Le problematiche del tappo antirabbocco. Le soluzioni

Dopo mesi di intenso lavoro e tante preoccupazioni da parte delle aziende imbottigliatrici, lo scorso 16 dicembre è stato firmato, da tutte le parti chiamate in causa, un protocollo di intesa per l’individuazione di forme di tutela del consumatore verso i rischi derivanti da un possibile uso improprio dei tappi dotati di meccanismo a biglia presenti nelle bottiglie di oli vergini. Ecco quanto emerge

Olio Officina

Le problematiche del tappo antirabbocco. Le soluzioni

Qualcuno, forse, immaginava che un banalissimo tappo antirabbocco potesse essere utilizzato senza problemi? Sbagliato. Non è così. Ne sono sorti tanti di problemi, anche bizzarri se vogliamo. Uno dei primi problemi è scaturito dalla eccessiva e ingiustificata fretta con la quale si è imposto come obbligatorio il tappo anti effrazione, da parte dell’allora parlamentare. Questa fretta nell’emanare la legge ha comportato una impreparazione da parte delle aziende nel fornire tappi adeguati, funzionali ed esteticamente apprezzabili. La solita fretta di chi vuole far bella figura con il potenziale elettorato senza curare di fare un lavoro fatto bene.

Un altro tra i problemi imprevisti e perfino incredibili e comici, è derivato dal rischio di causare danni al consumatore, il quale evidentemente non è culturalmente in grado di comprendere che un tappo del tipo di quelli antieffrazione non va staccato dal collo della bottiglia. Se nessuno stacca il tappo dalle bottiglie di superalcolici, evidentemente le bottiglie d’olio spingono i voraci consumatori a toglierne la chiusura per utilizzare ulteriormente la bottiglia. È paradossale, ma è accaduto anche questo.

Poi c’è da osservare, a difesa del consumatore, che in certi casi la fretta nel produrre i tappi non ha permesso alle aziende di fornirli in un materiale che si dimostri saldo. È capitato anche a noi, in Redazione, assistere infatti alla rottura imprevista del tappo, evidentemente realizzato con materiali poco adatti a gestire un liquido grasso. In altri casi, il tappo si è staccato interamente, in maniera imprevista.

Ecco allora il documento, che reca il riferimento al Ministero dello Sviluppo Economico, e in particolare alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese.

Il documento, firmato in data 16 dicembre, riporta il testo del Protocollo d’intesa per l’individuazione di forme di tutela del consumatore verso i rischi derivanti da un possibile uso improprio dei tappi dotati di meccanismo a biglia presenti nelle bottiglie di oli vergini.

L’accordo è trail Ministero dello sviluppo economico (MISE) – Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, con sede in Roma, Via Molise 2, e Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, con sede in Roma, Via Sallustiana 53, entrambe rappresentate dal Direttore generale, l’avv. Mario Fiorentino; il Ministero della salute (Minsalute) con sede in Roma, con sede in viale Giorgio Ribotta 5, Direzione generale della prevenzione sanitaria nella persona del Direttore generale, dott. Claudio d’Amario; il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf), con sede in Roma, Via XX Settembre 20, Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’unione europea, nella persona del Direttore generale, dott. Felice Assenza; denominati congiuntamente “Amministrazioni”e i soggetti Alplast chiusure, Factory Cap di Rocco Mastrodicasa & Co., Guala Closures, Metalsughero e Rapari, denominati congiuntamente “Parti produttrici di dispositivi anti-rabbocco”, nonché Aifo, Alleanza cooperative agroalimentari, Assitol, Assofrantoi, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Federolio, Unapol, Unione nazionale Unaprol, Unione nazionale Italia olivicola, denominati congiuntamente “Parti produttrici e confezionatrici di olio”, nonché Ancd, Ancc Coop, Confcommercio, Confesercenti federdistribuzione, denominati congiuntamente “Parti distributrici”, nonché Angem e Fipe, denominati congiuntamente “Parti della ristorazione collettiva e pubblici esercizi”.

Il testo inizia con il solito PREMESSO CHE. Quindi, di seguito:

L’articolo 7 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n.9, prevede che “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.

Le confezioni di oli vergini fornite al consumatore finale nell’ambito della prestazione di servizi di ristorazione presso i pubblici esercizi devono quindi essere provviste di un dispositivo che impedisca di procedere, autonomamente, alla sostituzione dell’olio originario, vergine o extra vergine, con un prodotto diverso.

La norma è finalizzata alla tutela del consumatore dal rischio di frode nell’ambito della prestazione di servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e costituisce, nel contempo, una misura di valorizzazione delle produzioni nazionali di oli vergini.

Con circolare Mise – Mipaaft del 15 dicembre 2014 sono stati forniti agli operatori chiarimenti sulle caratteristiche tecniche del dispositivo anti-rabbocco che, oltre ad essere idoneo ad impedire un nuovo riempimento della confezione, deve risultare “saldamente vincolato al collo della bottiglia o in generale al recipiente, in modo tale da non essere possibile la sua asportazione con un mero intervento manuale ovvero senza mostrare, in caso di avvenuta effrazione, l’alterazione del dispositivo dosatore e/o degli elementi che lo rendono solidale con il contenitore, ovvero segni evidenti della manomissione, facilmente rilevabili all’esame visivo del controllore o dell’utilizzatore”.

Le associazioni di categoria AIIPA (ora UNIONFOOD), ANICAV, ASSITOL e FEDEROLIO hanno segnalato, a partire dal 2017, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo i rischi legati ad un uso improprio del prodotto qualora il meccanismo di chiusura presente nella bottiglia preveda la presenza di una biglia.

Dalle 125 segnalazioni di incidenti da parte di consumatori direttamente alle aziende di produzione o attraverso la distribuzione, raccolte UNIONFOOD, è emerso che la presenza accidentale di biglie rinvenute nei cibi preparati in ambito domestico e pronti per il consumo (es. insalate o minestroni) sia da collegarsi all’uso di bottiglie con tappo di cui all’articolo 1, comma 1 da parte di consumatori che avevano provveduto alla manomissione dello stesso allo scopo di velocizzare la fuoriuscita dell’olio, provocando così inavvertitamente la caduta della biglia, prima all’interno della confezione di olio, e quindi nella pietanza da condire, con rischio di ingestione e soffocamento.

Da un recente sopralluogo effettuato dai NAS in un’azienda alimentare dopo la segnalazione di un consumatore sul rinvenimento di una biglia di vetro reperita nel prodotto condito con olio EVO, non è emersa alcuna anomalia nello stabilimento di produzione ricollegabile al corpo estraneo rinvenuto, bensì la possibile riconduzione della presenza della biglia al sistema del tappo anti- rabbocco.

Articoli di stampa citano episodi analoghi riscontrati presso mense e nidi, legati all’utilizzo di confezioni di olio recanti tale dispositivo anche nelle attività preparatorie dei pasti.

L’apposizione sulle confezioni di olio vergine di avvertenze di non manomettere il tappo anti- rabbocco in quanto “può causare il rilascio della sfera in esso contenuta”, non è risultata adeguata a risolvere definitivamente la problematica dovuta ad una intrinseca pericolosità del tappo di cui all’articolo 1, comma 1.

Il combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. e) e 103, comma 1, lett. a) del Codice del consumo, prevede che possono essere immessi sul mercato solo prodotti sicuri per il consumatore, anche se ad esso destinati nel quadro di una prestazione di servizi.

In particolare, il comma 1 lett. a) del citato art. 103, nel richiamare la definizione di “prodotto sicuro” fa riferimento anche a condizioni di uso “ragionevolmente prevedibili …. avuto riguardo ….. alle categorie di consumatori cui è destinato”.

L’art. 104 del Codice del Consumo prevede gli obblighi del produttore di immettere sul mercato prodotti sicuri, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, nonché gli obblighi del distributore di non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale.

L’articolo 112 del Codice del Consumo stabilisce la disciplina sanzionatoria delle condotte di produttori e distributori che violano gli obblighi di cui al citato art. 104.

Il comma 5 dell’articolo 107 del Codice del Consumo stabilisce che le amministrazioni, sulla base del principio di precauzione, incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria degli operatori economici per l’adeguamento agli obblighi imposti dallo stesso Codice del consumo, anche mediate l’elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

L’articolo 17 del DPR n. 719 del 19 maggio 1958 vieta il cosiddetto “tappo a pallottola” su bottiglie di acqua e bevande gassate e detta tipologia di tappo presenta rischi assimilabili al tappo anti rabbocco a biglia in caso di rottura o manomissione.

In data 11 giugno 2019 si è svolta una riunione fra Mise, Mipaaft e le Parti citate al fine di individuare le più appropriate forme di tutela del consumatore verso i rischi derivanti da un uso improprio dei tappi anti-rabbocco con biglia.

Nel corso della predetta riunione si è concordato sull’effettiva pericolosità, in caso di manomissione, del tappo con dispositivo a vite composto di tre pezzi + biglia (Allegato 1 Scheda Tecnica), avente un solo aggancio interno e nessun aggancio esterno al collo della bottiglia, tale da renderlo facilmente estraibile con conseguente rottura del cestello e caduta della biglia di vetro nella confezione di olio.

Contestualmente si è preso atto che il predetto tappo potrebbe non rispondere alle disposizioni dell’art. 7 della legge n. 9/2013, nonché alle disposizioni emanate con circolare del 15.12.2014 in quanto non risulta essere “saldamente vincolato al collo della bottiglia o in generale al recipiente, in modo tale da non essere possibile la sua asportazione con un mero intervento manuale ovvero senza mostrare, in caso di avvenuta effrazione, l’alterazione del dispositivo dosatore”.

Al termine della riunione, si è pertanto giunti alla determinazione da parte delle Amministrazioni di sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa con le Parti interessate, che rappresenta al momento l’unica soluzione preventiva possibile nelle more dell’attività di verifica e delle determinazioni che le competenti Autorità di vigilanza vorranno assumere.

Tanto premesso le Parti:

Considerato che il reiterarsi dei predetti incidenti nel corso di ben quattro anni ha reso “ragionevolmente prevedibile” l’attività di manomissione dei tappi apposti nelle confezioni di oli vergini composti da tre pezzi + biglia, aventi un solo aggancio e nessun aggancio esterno al collo della bottiglia (Allegato 1 – Scheda Tecnica), qualora in virtù del rallentamento del flusso di uscita dell’olio dagli stessi generato si prestino facilmente a tale operazione di manomissione da parte del consumatore e degli operatori addetti alle cucine delle mense, obbligate ad utilizzarli nei capitolati di appalto.

Considerato opportuno, nelle more dell’attività di verifica e delle determinazioni che le competenti Autorità di vigilanza vorranno assumere, evitare la fornitura ai consumatori finali di bottiglie di olio vergine con tappo di cui all’articolo 1, comma 1.

Considerato opportuno, altresì, evitare che episodi analoghi a quelli lamentati si verifichino anche presso gli esercizi pubblici e le mense di ogni tipo, a causa di una manomissione del tappo anti- rabbocco nelle attività preparatorie dei pasti, o da parte del cliente nel consumo dei pasti.

Tenuto conto che le associazioni dei produttori hanno già messo in atto, senza risultati risolutivi, misure volte ad informare il consumatore sui rischi derivanti dalla manomissione dei tappi anti-rabbocco, mediante l’apposizione sulle confezioni di olio vergine di avvertenze di non manomettere il predetto dispositivo in quanto “può causare il rilascio della sfera in esso contenuta”.

Ritenuto che le Parti, nell’ambito delle specifiche prerogative, possano svolgere un ruolo fondamentale nel favorire comportamenti corretti da parte del consumatore e degli operatori della ristorazione, nel pieno rispetto dell’obbligo, previsto dalla legge n. 9 del 2013, dei dispositivi anti-rabbocco presso i pubblici esercizi.

Tenuto conto delle esigenze di gradualità, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, nell’applicazione della interpretazione emersa circa i rischi connessi ai prodotti in questione e circa le misure più idonee per evitarli.

Espletata la procedura di informazione prevista dalla direttiva UE n. 2015/1535.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Impegni delle imprese di produzione dei tappi anti-rabbocco


Le Parti produttrici di dispositivi anti-rabbocco si impegnano, alla data della firma del presente

Protocollo a:

– non immettere sul mercato tappi composti di tre pezzi + biglia aventi le caratteristiche di dispositivo a vite noto come Pilfer Proof 31,5 x 24,6 di cui all’allegato 1 – scheda tecnica, o di diverso diametro/altezza, composto di tre pezzi + biglia, avente un solo aggancio interno e nessun aggancio esterno al collo della bottiglia, tale da renderlo facilmente estraibile con rottura del cestello e caduta della biglia di vetro nella confezione di olio;

– smaltire le scorte dei dispositivi di cui al precedente punto entro nove mesi a decorrere dalla firma del presente Protocollo;

– non utilizzare per tali tipologie di tappo il nome commerciale di “tappo anti rabbocco”;

– individuare soluzioni costruttive che proteggano il consumatore dai rischi conseguenti alla manomissione dei tappi anti-rabbocco.

ART. 2

Impegni delle associazioni di categoria con riferimento alle scorte

Le Parti produttrici e confezionatrici di olio si impegnano ad informare correttamente le aziende associate, affinché smaltiscano nel periodo di nove mesi le scorte delle confezioni di olio recanti i dispositivi di cui al medesimo articolo 1, comma 1, oggetto di impegni contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Le Parti produttrici e confezionatrici di olio si impegnano ad informare correttamente le aziende associate, affinché nel periodo di nove mesi destinino le scorte delle confezioni di olio recanti i dispositivi di cui al medesimo articolo 1, comma 1, non oggetto di impegni contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, esclusivamente ai pubblici esercizi e non alla distribuzione al dettaglio nè alla ristorazione collettiva non aperta al pubblico.

Le Parti distributrici di olio, in caso di distribuzione all’ingrosso, si impegnano ad informare correttamente le aziende associate, affinché nel termine di nove mesi, smaltiscano le scorte delle confezioni di olio recanti i dispositivi di cui al medesimo articolo 1, comma 1, oggetto di impegni contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Le Parti distributrici di olio, in caso di distribuzione all’ingrosso, si impegnano ad informare correttamente le aziende associate, affinché nel termine di nove mesi, forniscano le scorte delle confezioni di olio recanti i dispositivi di cui al medesimo articolo 1, comma 1, non oggetto di impegni contrattuali preesistenti, esclusivamente ai pubblici esercizi e non alla distribuzione al dettaglio né alla ristorazione collettiva non aperta al pubblico.

Le Parti distributrici di olio, in caso di distribuzione al dettaglio, si impegnano ad informare correttamente dei rischi le aziende associate perché per le scorte di confezioni di olio recanti i dispositivi di cui al medesimo articolo 1, comma 1, derivanti da obblighi contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, e fino a smaltimento delle stesse entro e non oltre dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, forniscano opportuna comunicazione al consumatore presso i punti vendita, circa i possibili rischi derivanti dalla manomissione o forzatura dei tappi anti-rabbocco su bottiglie di olio vergine, segnalando al contempo di astenersi da detta operazione.

Le Associazioni delle imprese che svolgono attività di mensa non aperta al pubblico, che non rientrano nell’obbligo posto dalla legge n. 9/2013, si impegnano ad informare correttamente dei rischi le aziende associate affinché non utilizzino più confezioni con tappo anti-rabbocco con biglia di cui al precedente articolo 1, comma 1, e che, con riferimento alle scorte derivanti da obblighi contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, avviino interventi informativi per il personale addetto alla preparazione dei pasti circa i possibili rischi derivanti dalla manomissione o forzatura dei tappi anti-rabbocco su bottiglie di olio vergine, segnalando al contempo di astenersi da detta operazione.

Le Associazioni delle imprese dei pubblici esercizi, obbligati a mettere a disposizione del consumatore i dispositivi anti-rabbocco, si impegnano ad informare correttamente dei rischi le aziende associate affinché avviino interventi informativi per il personale, ivi compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti nei locali di cucina, circa i possibili rischi derivanti dalla manomissione o forzatura dei tappi a biglia di cui al precedente articolo 1, comma 1, segnalando al contempo di astenersi da detta operazione.

Tutte le Parti si rendono disponibili a fornire alle Amministrazioni i dati inerenti le predette attività sviluppate in attuazione del presente Protocollo e ribadiscono il proprio impegno ad evidenziare l’importanza dell’utilizzo dei tappi anti rabbocco regolari che non presentano alcuna problematicità e che garantiscono la piena rispondenza all’articolo 7 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 9 a tutela del consumatore e dei produttori di olio.

ART. 3

Attività dei Ministeri

La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in qualità di Autorità di vigilanza del mercato per la sicurezza dei prodotti, avviano le attività di verifica ed assumono le determinazioni in ordine alle possibili azioni di limitazione della commercializzazione dei prodotti di cui all’articolo 1, comma 1.

Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, attraverso lo svolgimento dell’ordinaria attività di verifica dei propri Organi di controllo, ai fini del riscontro delle attività delle aziende e senza oneri aggiuntivi, procedono alla valutazione della corretta applicazione degli impegni assunti nel rispetto del presente Protocollo con particolare riferimento ai termini di smaltimento delle scorte.

ART. 4

Durata

Il presente Protocollo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio dei Ministeri coinvolti, dura fino al completo smaltimento delle scorte ed eliminazione del dispositivo dal mercato, fatto salvo l’intervento di altre azioni che le competenti Autorità di vigilanza ritengano opportuno porre in essere.

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