Siamo soliti pensare che la nostra Costituzione preveda solo diritti e non prescriva doveri. Invece non è così. L’articolo 2 recita: “La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
In questo articolo sono riconosciuti i diritti umani, sia quelli che si esercitano individualmente, sia quelli che si realizzano nella socievolezza, cioè nelle relazioni interpersonali, fondate sul reciproco riconoscimento dei rispettivi bisogni, e nelle formazioni sociali dove gli individui sviluppano la propria personalità. E nel medesimo articolo sono prescritti i doveri di solidarietà, come elementi imprescindibili dai diritti, necessari entrambi a garantire la convivenza civile.
Nell’Assemblea costituente, l’aggiunta del correlativo concetto – accanto ai diritti inviolabili dell’uomo – dei doveri inderogabili di solidarietà, è dovuta al presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini, il quale disse: “I proponenti hanno aderito alla mia tenace insistenza perché in questo articolo si mettano insieme, come lati inscindibili, come due aspetti dei quali uno non può sceverare dall’altro, i diritti e i doveri. Concetto tipicamente mazziniano, che si era già affacciato nella Rivoluzione francese e ormai è accolto da tutti, è ormai assiomatico”.
La collocazione dei doveri in tale contesto non è privo di significato. Essi sono inseriti in connessione con il principio personalista: lo sviluppo di ogni singola persona è il fine ultimo dell’organizzazione sociale. E tuttavia l’attuazione di tale principio va ottenuta non solo mediante i diritti dell’individuo, considerato in quanto singola persona o formazione sociale, ma anche mediante i doveri di solidarietà, dei quali la Repubblica… richiede l’adempimento. In altre parole, le persone sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca e doverosa solidarietà, che si traduce in responsabilità, adempimento di oneri, compiti e funzioni che la società esige.
Va, inoltre, considerata la qualificazione che connota i doveri di solidarietà nella Costituzione. Non è solo sul piano politico e sociale ma anche economico. E anche questa caratterizzazione non è priva di conseguenze nell’assetto sociale del paese. Nell’economia di mercato, qual è quella esistente in Italia, la Costituzione prescrive i doveri di solidarietà economica. Sicché, la competizione, che caratterizza l’economia di mercato, e i doveri di solidarietà economica non sono posti in alternativa, bensì in modo complementare: l’economia deve essere competitiva e, al tempo stesso, solidale.
Il principio di solidarietà nella nostra Carta costituzionale non è, dunque, assimilabile al “principio di restituzione” o “principio filantropico”, che vige negli Stati Uniti; non è obbligazione morale, ma si inscrive nei doveri di cittadinanza.
In Italia la solidarietà è un dovere, il cui adempimento va conseguito mediante ordinamenti e regole. L’idea che la sorregge è che tutte le persone godono di un nucleo di diritti fondamentali ed è un dovere basilare dei singoli cittadini, dei corpi intermedi e delle istituzioni rispettare e contribuire a sostenere tali diritti.
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