Economia

Etichette, ulteriori precisazioni

Expertise. Obblighi e nuove disposizioni in materia di oli da olive. A partire da un prezioso intervento di Alfredo Marasciulo, in margine a una analisi dettagliata condotta dal Centro Studi di Diritto Alimentare, le risposte per sciogliere ogni dubbio

Olio Officina

Etichette, ulteriori precisazioni

La materia è complessa, anzi complessissima. I produttori non sanno più come muoversi, dobbiamo pur dirlo, perché è la verità. Se le intenzioni delò legislatore erano di fare chiarezza, diciamo che non ci sono riusciti. Fare chiarezza in una selva di normative in continua evoluzione non è un’operazione semplice. Il Centro Studi di diritto alimentare ha realizzato per noi un testo ampio e completo, ma che resta comunque sempre aperto a ulteriori chiarimenti, qualora qualche lettore ne avesse necessità. L’analisi di Debora Campagna e Roberta Maira potete leggerla QUI. Per consentire a tutti i lettori di leggere le osservazioni di Alfredo Marasciulo abbiamo pensato di riproporre di seguito il commento di marasciulo e la risposta delle due studiose.

ALFREDO MARASCIULO

Premesso che la normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari in genere e quella sull’olio di oliva in particolare sono molto complesse ed in continua evoluzione e che pertanto può capitare a tutti (anche a me sicuramente) di commettere qualche errore, mi sembra di ravvisare nel presente articolo alcune imprecisioni.

Più in particolare, nel paragrafo relativo al Reg. UE 1169/2011 dopo aver illustrato tale regolamento si fa un riepilogo delle informazioni obbligatorie previste da tale Regolamento. Al punto 2 di detto paragrafo si riportano misure minime relative alla quantità netta peraltro errate (sicuramente) per un problema di battitura quando si scrive che tali misure devono essere di 2 mm se la quantità è inferiore o uguale a 0,5 litro (il DPR 391/1980 parla di 50 millilitri quindi di 0,05 litri) ; 3 mm se la quantità è fino a 0,20 litro; 4 mm se la quantità è fino ad 1 litro; 6 mm se la quantità è superiore a 1 litro. In realtà non mi sembra che il Reg UE 1169/2011 parli di misure minime in questi termini visto che all’art 13 comma 2 riporta soltanto che le indicazioni obbligatorie devono avere altezza minima di 1,2 mm. Quelle riportate nell’articolo appaiono essere quelle previste invece dal DPR 391/1980,

Al punto 9 dello stesso paragrafo si parla di informazione nutrizionale e relativo obbligo di inserirla in etichetta senza però precisare che tale obbligo ai sensi dell’art 55 del reg UE 1169/2011, partirà dal 13/12/2016 (salvo proroghe e/o modifiche e/o cambiamenti).
Nel prosieguo dell’articolo si sostiene che “Al fine di assicurare la chiarezza e leggibilità dell’etichetta il Legislatore Europeo richiede che la denominazione del prodotto, la quantità ed il termine minimo di conservazione rientrino nel c.d. “campo visivo”, ossia il campo visivo di un imballaggio esposto al primo sguardo del consumatore al tempo dell’acquisto e che consente allo stesso di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto”. Ebbene le definizione sopra riportata di “campo visivo” è errata. Il già citato Reg UE 1169/2011 definisce infatti come «campo visivo» tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; mentre il «campo visivo principale» è il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare; Risulta ovvio come la differenza sia sostanziale soprattutto per le implicazioni che comporta.

Proseguendo la lettura, nel paragrafo relativo al Regolamento di esecuzione UE 1335/2013 che modifica il Reg UE 29/2012 si sostiene che “Con la modifica approvata le indicazioni obbligatorie che figurano sull’etichetta devono essere ben leggibili e riportate obbligatoriamente nello stesso campo visivo principale e in un corpo di testo omogeneo, utilizzando caratteri di dimensioni già fissati dal regolamento 1169.” Lasciando supporre che tutte le indicazioni obbligatorie debbano essere riportate nel campo visivo principale. In realtà il Reg UE 1335/2013 dice all’Art.1 comma 1 che “Le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 3, primo comma e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all’articolo 2, paragrafo 2, punto l) del regolamento (UE) n. 1169/2011”. Nella sostanza le informazioni da riportare nel campo visivo principale sono la denominazione completa di prodotto (per intenderci ad es. “Olio extravergine di oliva. Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”) e l’origine.

Al paragrafo relativo alla Legge 14/01/2013 n.9 cosiddetta “salvaolio” al punto 2 “dimensione dei caratteri” si sostiene che la legge di cui sopra si uniforma alle dimensioni dei caratteri previste dal regolamento comunitario n. 29/2012. Premesso che tale regolamento non fa cenno alle dimensioni minime dei caratteri, la legge salvaolio all’art.1 comma 2 prevede che “L’indicazione dell’origine di cui al comma 1 e’ stampata sul
recipiente o sull’etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e’ pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo”. Al punto 3 dello stesso paragrafo si parla di tappo antirabbocco sostenendo che tale legge ne dispone l’obbligatorietà. Come evidenziato da un commento precedente, non vi è nessun riferimento specifico ad un tappo antirabbocco. Continuando la lettura al punto 6 dello stesso paragrafo si sostiene che per gli oli etichettati come italiani, nel caso di superamento del valore di 30 mg/kg, per gli alchile steri l’azienda sarà soggetta ad un piano di sorveglianza straordinario, prorogabile, della durata di 12 mesi. La suddetta legge non prevede in alcun modo quanto sopra specificato.

Chiedo scusa per i tecnicismi e per il continuo rimandare alle leggi ma mi sembra fondamentale farlo quando si parla di etichettatura. Non ho avuto il tempo di studiare a fondo tutto il resto dell’articolo pertanto non posso essere sicuro di avere evidenziato tutte le imprecisioni, così come ad onor del vero non posso escludere di aver commesso io errori dei quali sarò lieto di scusarmi qualora mi fossero fatti notare con precisi riferimenti di legge.
Cordialmente.
Alfredo Marasciulo

CENTRO STUDI DI DIRITTO ALIMENTARE

In riferimento alle considerazioni svolte dal Sig. Alfredo Marasciulo relativamente alla relazione redatta dal Centro studi di diritto alimentare in materia di etichettatura dell’olio di oliva, appare opportuno, innanzitutto, precisare che detta trattazione non ha alcuna velleità di costituire valore giuridico ufficiale ed esaustivo. Lo scopo di detta trattazione, infatti, è unicamente quello di indicare la normativa comunitaria succedutasi nel corso di questi anni. Ciò posto, in ogni caso, anche alla luce dei suggerimenti e degli spunti pervenuti da tale replica, al fine di comprendere meglio i regolamenti in discorso, sembrano doverose le seguenti precisazioni.
Come già indicato nella relazione, conformemente a quanto disposto all’art. 55 del regolamento UE n. 1169/2011, così titolato “entrata in vigore e data di applicazione”, il regolamento in parola sarà applicabile a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alla informazione nutrizionale che sono applicabili a partire dal 13 dicembre 2016. Da ciò discende, a parere di chi scrive, che gli operatori del settore alimentare possono commercializzare prodotti etichettati conformemente al regolamento UE n. 1169/2011 prima del 13.12.2014, purché non vi sia un conflitto con i requisiti in materia di etichettatura previsti dalla direttiva 2000/13/CE, che rimane applicabile sino al 12.12.2014.

Per quanto concerne le dimensioni minime che devono avere le indicazioni metrologiche della quantità netta del prodotto, si conferma quanto chiarito dal Sig. Alfredo Marasciulo, ovvero che dette indicazioni sono quelle previste al punto n. 3 del D.P.R. 26 Maggio 1980, n. 391. A tal proposito si ribadisce che se la quantità nominale del prodotto è fino ai 50 ml l’altezza minima dei caratteri deve essere di 2 mm; se la quantità nominale è compresa tra i 50 ml e i 200 ml, i caratteri devono essere espressi in 3 mm; qualora la quantità sia compresa tra 200 ml e 1.000 ml l’altezza dei caratteri deve essere di 4 mm ed infine se la quantità supera i 1.000 ml l’altezza dei caratteri va espressa in 6 mm. Sul punto, l’art. 13, co. 2, del Regolamento n. 1169/2011 dispone unicamente che “Fatte salve le disposizioni dell’Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni
obbligatorie di cui all’art. 9, par. 1, che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della X) definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm”. Si precisa che tra le informazioni obbligatorie indicate nell’art. 9 par. 1, vi rientra anche la quantità netta. Atteso che dette dimensioni troveranno applicazione a partire dal mese di dicembre 2014, le scriventi hanno inteso che le indicazioni metrologiche, inerenti la quantità netta, tuttora applicabili sono quelle previste dal D.P.R. n. 391/1980, ragione per la quale sono state riportate al punto n. 2 della relazione.

Per quanto riguarda la definizione di campo visivo si chiarisce che il Legislatore Europeo all’art. 2 del regolamento UE n. 1169/2011, così titolato “Definizioni” oltre alla definizione generale del campo visivo (“tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale”) prevede anche una definizione del cosiddetto campo visivo principale, ovvero il “campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare”. Orbene, con specifico riferimento alla “presentazione delle indicazioni obbligatorie” il legislatore comunitario statuisce che “le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire”. Dalla lettura di detta
disposizione sembra si possa ricavare, a parere di chi scrive, che le informazioni obbligatorie debbano essere riportate nel campo visivo principale. Trattandosi di una interpretazione meramente personale, appare opportuno specificare, così come suggerito dal Sig. Marasciulo, che detta disposizione deve essere letta contestualmente a quanto disposto dall’art.1, comma 1, del Regolamento di esecuzione UE 1335/2013, a norma del quale “le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 3, primo comma (denominazione del prodotto) e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma (origine del prodotto), sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all’articolo 2, paragrafo 2, punto l) del regolamento (UE) n. 1169/2011”. Da una interpretazione letterale delle norme in questione si potrebbe ricavare, come suggerito dal Sig. Marasciulo, che il legislatore Europeo prevede che le uniche informazioni
obbligatorie che debbono risultare nel campo visivo principale siano quelle relative alla denominazione completa di prodotto e all’origine. Secondo le scriventi quella di cui al Regolamento di esecuzione UE 1335/2013 costituisce solo una specificazione. Sul punto, infatti, appare opportuno rilevare che nello stesso regolamento (UE) n. 1169/2011, art. 34, il legislatore precisa che la indicazione nutrizionale deve comparire nel campo visivo principale, utilizzando una dimensione di carattere conforme all’art. 13, paragrafo 2.

Come correttamente argomentato dal Sig. Marasciulo, in merito alla “dimensione dei caratteri”, la Legge Salva Olio, all’art. 1, comma n. 2 prevede che “ l’indicazione dell’origine di cui al comma n. 1 è stampata sul recipiente o sull’etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri e lo sfondo”. A tal proposito, si ripete che l’art. 13, comma II, del Reg. n. 1169/2011, riporta quanto segue “fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9, paragrafo 1, che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della X), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm”. Da
quanto sopra emerge chiaramente che le dimensioni dei caratteri inerenti la indicazione dell’origine previsti dalla Legge Salva Olio all’art. 1, comma n. 2, si conformano alle dimensioni dei caratteri previste dal Reg. n. 1169/2011 per tutte le informazioni obbligatorie, così come indicato nella relazione.
Per quanto riguarda il tappo antirabbocco si ribadisce che il suo utilizzo non è obbligatorio, ma è unicamente consentito. Ed invero, l’art. 7 della Legge 14 Gennaio 2013 n. 9, II comma, dispone che “gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura di modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene”. Come si è avuto modo di spiegare nella relazione, dalla lettera della norma è percepibile che nella prima parte di essa è prevista l’obbligatorietà del tappo antirabbocco, mentre nella seconda parte, introdotta dalla congiunzione “ovvero”, ossia “oppure”, prevede che gli oli “devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione cui appartiene”. Dalle considerazioni formulate dalle scriventi risulta inequivocabile la non obbligatorietà del tappo antirabbocco.

Per quanto concerne, infine, le considerazioni svolte dal Sig. Marasciulo circa la problematica degli alchil esteri, si precisa che la legge 14 Gennaio 2013 n. 9 , c.d. Legge Salva Olio, aggiunge il comma 1-bis all’art. 43 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 Agosto 2012 n. 134, ove si legge “al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell’ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all’Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri, rendono note le risultanze delle
analisi…”. Ebbene, atteso che la legge Salva Olio introduce unicamente il comma 1 bis all’art. 43, pare si possa affermare quanto già specificato nella relazione, ovvero che sia tuttora operante la disciplina di cui ai precedenti commi di detta disposizione di legge, Ed in particolare dall’art. 43, co. 1 il quale prevede che “Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori , in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura “Italia” o “italiani”, o che comunque evocano un’origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l’avvio automatico di un piano di sorveglianza dell’impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del
Regolamento (CE) n. 882/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 Aprile 2004”.

Centro Studi di Diritto Alimentare

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