Economia

Il disinganno delle aspettative

Cosa accade quando compriamo un pacchetto di patatine fritte e percepiamo al gusto una nota di stantio? Poi, leggendo bene, scopriamo che il termine minimo di conservazione risulta essere anche superato? Le considerazioni del Centro Studi Diritto Alimentare-Food Law

Giorgia Antonia Leone

Il disinganno delle aspettative

PATATINE PRECONFEZIONATE CON TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE SCADUTO E STANTIE AL GUSTO.

Le patatine in busta, ossia preconfezionate, poste in vendita con termine minimo di conservazione scaduto e, altresì, risultanti, al momento della degustazione, prive della classiche caratteristiche di gusto e aroma del prodotto, determinano un’evidente disinganno delle aspettative riposte dagli acquirenti nelle suddette qualità specifiche dell’alimento di che trattasi; così che viene ingenuamente ed in buona fede creduto di comprare un certo prodotto, di per sé genuino che, invero, non lo è più semplicemente assaggiandolo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38841, Sez. III Pen., del 20 settembre 2016, ha risolto un fatto come quello sopra rappresentato con l’applicazione dell’art. 516 c.p. per avere il distributore commercializzato nei punti vendita da lui direttamente gestiti, alimenti non genuini come genuini, ossia patatine in busta scadute e in pratica immangiabili, perché ormai prive delle specifiche qualità del prodotto e del requisito della freschezza.

Pertanto, la messa in vendita di prodotti scaduti integra il delitto di cui all’art. 516 c.p. (“vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”), ma solo quando – occorre osservare – sia concretamente provato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche; tenuto conto che, di per sé, il superamento del T.M.C. di un qualsivoglia prodotto alimentare non determina necessariamente la perdita di genuinità dello stesso.

Se poi, invece, dovesse risultare che sono state messe in vendita patatine in busta scadute e non più fragranti e saporite, ma addirittura contrassegnate da un’etichetta che ad arte ne sostituiva un’altra originaria, la quale già nascondeva l’effettivo termine minimo di conservazione, si rientrerebbe nell’ipotesi di frode in commercio, semmai in forma tentata, ai sensi dell’art. 515 c.p.

Per quanti desiderino contattare il Centro Studi Diritto Alimentare-Food Law, è possibile farlo scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: avvocati.csda@libero.it

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

Commenta la notizia