Economia

Il superbonus 110% per le abitazioni rurali

È senza dubbio una misura di grande interesse, quella introdotta con il Decreto Rilancio per ridare fiato all’economia in tempo di Covid-19. Nel dettaglio, tutti i soggetti che potranno beneficiarne

Marcello Ortenzi

Il superbonus 110% per le abitazioni rurali

Il contribuente che fa determinati interventi di natura edilizia ha in premio il recupero dell’intera spesa sostenuta, maggiorata del 10%.

Il Superbonus spetta anche all’imprenditore agricolo per gli immobili abitativi (costruzioni rurali) e anche se riportanti l’annotazione di fabbricato rurale come da art. 4 del Decreto. Sono fabbricati abitativi rurali quelli che sono utilizzati quale abitazione:

a) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

b) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;

c) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai punti a) e b) risultanti dalle certificazioni anagrafiche e dai coadiuvanti iscritti così a fini previdenziali;

d) da titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

e) da uno dei soci o amministratori delle società agricole, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

I soggetti indicati ai punti a), b) e), devono essere titolari di partita Iva per lo svolgimento di attività agricole ed essere iscritti nel Registro delle imprese. Ma sono considerati immobili abitativi rurali anche quelli destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda per almeno cento giornate annue, anche se facenti parte dei beni strumentali dell’impresa.

Gli imprenditori individuali, proprietari o affittuari -conduttori, potranno quindi usufruire del Superbonus, per interventi che interesseranno i fabbricati rurali abitativi di loro proprietà – disponibilità.

Il terreno cui il fabbricato è legato deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Quando la proprietà o conduzione sia in capo ad una società, il diritto al beneficio fiscale spetta comunque ma a condizione che l’immobile sia concesso in uso al socio e che le spese che danno diritto al Superbonus 110% siano sostenute personalmente dallo stesso socio.

Al fine di ricondurre al socio la disponibilità dell’immobile in questione, sarà sufficiente che l’organo deliberante della società, attesti la suddetta disponibilità. È prescritto che la delibera sia registrata a tassa fissa presso l’Agenzia delle entrate con assoggettamento all’imposta di bollo.

Per gli immobili abitativi concessi in uso ai dipendenti, la possibilità di usufruire del Superbonus 110% è condizionata al fatto che gli stessi dipendenti sostengano direttamente le spese degli interventi, previa autorizzazione a eseguire i lavori da parte del proprietario/concedente. In questo caso, il titolo di possesso dell’immobile è rappresentato dal contratto di lavoro, se nello stesso è stata puntualizzata la concessione in uso dell’immobile a vantaggio del dipendente, in assenza della quale, si può ovviare con un accordo a latere tra le parti. In entrambi i casi però, così come per la delibera in favore del socio, anche gli atti da ultimo citati devono essere registrati presso l’Agenzia delle entrate, scontando l’imposta fissa di registro e l’imposta di bollo.

In apertura, “Le Centurie”, fronte cantina; foto fornita dall’Autore dell’articolo

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

Commenta la notizia