L’ingrediente primario
La questione del "Made in". Cosa accade con il regolamento UE 1169/11, che impone l’obbligo di indicare in etichetta l’origine o la provenienza dell’ingrediente primario (>50%)? In vigore dall’1giugno 2018, la sua applicazione parte invece dall’1aprile 2020. Le considerazioni del Centro Studi Diritto Alimentare-Food Law

ORIGINE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO IN ETICHETTA.
Il regolamento UE 1169/11 aveva previsto l’obbligo di indicare in etichetta l’origine oppure la provenienza dell’ingrediente primario (>50%), quando essa non coincida con il “Made in” dichiarato; vale a dire, con il Paese ove il prodotto abbia subito la sua ultima trasformazione sostanziale, di cui sia stata data evidenza in etichetta e/o pubblicità.
Pertanto, è entrato in vigore dall’1giugno 2018, ma con applicazione dall’1aprile 2020, il regolamento di esecuzione UE 2018/775 sulle modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del sopra citato regolamento UE. Tale regolamento è, quindi, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti (come il grano, la pasta e il latte) ai consumatori, per quanto concerne le norme sull’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
Il regolamento però non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma di specifici regolamenti UE per i prodotti Dop, Igp e Stg (cfr reg. 1151/2012, reg. 1308/2013, reg. 110/2008, reg. 251/2014), oppure altresì protette in forza di accordi internazionali. Esso neppure si applica ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine.
Si specifica, nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione, che «l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso Paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:
a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
ii) una Regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di Paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
iii) la zona di pesca Fao, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
v) una Regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un Paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
vi) il Paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: “(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (Paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)” o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore».
Per quanti desiderino contattare il Centro Studi Diritto Alimentare-Food Law, è possibile farlo scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]
L’illustrazione di apertura (“L’aperitivo futurista”) è di Fortunato Depero
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