Economia

Tappo antirabbocco inapplicabile

Pasticcio all’italiana. Per chi ne è stato il promotore, l’illusione di risolvere un problema culturale mai realmente affrontato in maniera seria. Per le aziende confezionatrici, la grande difficoltà nell’adeguarsi alle disposizioni. Per i titolari dei pubblici esercizi, la spada di Damocle di una sanzione che arriva fino a 8 mila euro. Una sola domanda tra le tante: quali tappi potranno essere considerati conformi alla legge? Nessuno lo sa

Olio Officina

Tappo antirabbocco inapplicabile

Siamo alle solite. Si legifera senza pensare alle conseguenze, con grande superficialità. Si affidano questione importanti e delicate a persone che giocano con i destini di imprese che hanno tutto il diritto di meritare leggi chiare, realmente utili e non pasticciate, ispirate solo a visioni di natura ideologica che poco hanno a che vedere con la risoluzione di antiche problematiche mai risolte come quella del rabbocco degli oli nei pubblici esercizi.

Ci si illude che i problemi mai affrontati da decenni possano essere risolti con l’imposizione di una legge, senza peraltro considerare che le leggi debbano comunque essere sempre il frutto di un confronto dialettico tra le parti e mai una imposizione calata dall’alto.

Le disposizioni dettate dalla legge 14 gennaio 2013 (n. 9 e s. m.), dal titolo “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, norma ormai a tutti nota come legge Mongiello, sono in realtà disposizioni piuttosto deboli, e pertanto inapplicabili, nonostante tanta propaganda ci dica esattamente il contrario.

La legge in questione è stata portata avanti in gran fretta per ragioni ideologiche più che per risolvere un problema reale mai affrontato seriamente, proprio perché non si è mai prestata la necessaria attenzione per farlo nei modi e nei tempi dovuti. I malcostumi, o le cattive abitudini, d’altra parte non si risolvono con le imposizioni, ma con una attività di formazione che non c’è mai stata.

Oltretutto la legge Mongiello, secondo la Commissione Europea, che ha aperto nei confronti dell’Italia una procedura “pilota”, contestando la violazione di numerosi regolamenti comunitari, era stata come si sa sospesa.

Esiste di fatto un un vizio procedurale che rende le regolamentazioni tecniche inapplicabili, anche perché la legge Mongiello è stata adottata prima che decorresse il periodo di sospensiva previsto dalla normativa comunitaria.

La giurisprudenza della Corte di giustizia europea non lascerebbe spazio a dubbi. I danni che dovessero derivare dall’applicazione di un provvedimento nazionale adottato in violazione delle norme di diritto comunitario, dovranno infatti essere risarciti dallo Stato membro che si è reso inadempiente rispetto agli obblighi discendenti dalla normativa comunitaria.

Non solo, anche gli stessi funzionari e gli agenti dello Stato possono essere a loro volta ritenuti responsabili dei danni determinati agli operatori.

Paradossalmente, ci si trova davanti a una pubblicizzazione della norma che di fatto sostiene la sua piena applicabilità a partire dal 22 novembre, così come d’altronde è stato ampiamente comunicato da molti mezzi di informazione, quando in realtà, a essere dannatamente sinceri, tale norma sarebbe sostanzialmente inapplicabile, e le eventuali contestazioni da considerare illegittime e lesive dei diritti degli operatori, dando così luogo a legittime richieste di risarcimento danni.

Di fronte a tale confusione, resta da chiedersi a cosa serva tutta questa battaglia sul tappo antirabbocco quando al momento nessuno sa nulla e non vi sono indicazioni chiare su come muoversi. Gli stessi produttori di chiusure ignorano il tipo di specifiche tecniche cui debbano ispirarsi nella realizzazione di tali tappi, in modo da rendere oltretutto i tappi antirabbocco idonei anche alle diverse bottiglie esistenti in commercio. Nella norma non si dice nulla di nulla, nel più completo silenzio, solo indicazioni generiche, senza, nello stesso tempo, consentire alcun differimento della data di entrata in vigore per fare in modo di chiarire nel frattempo i molti dubbi.

E’ una confusione senza precedenti. E’ il classico pasticcio all’italiana in cui le intenzioni, pur nobili e legittime, vengono poste in essere in maniera frettolosa, senza prevedere le conseguenze derivanti da questa grottesca inefficienza.

L’aspetto più inquietante, è che sul mercato sono poche le confezioni provviste di tappo antirabbocco, senza nemmeno avere la certezza che tali tappi siano quelli cui si ispirava il legislatore al momento della stesura della norma.

La legge reca il nome della Mongiello, la quale, ci spiace per lei, resterà famosa unicamente per una norma scritta con grande superficialità, sostanzialmente fallace e con tante aporie, disastrosa, nonostante sia ispirata a buone intenzioni – disastrosa perché scritta da chi non vive nella realtà operativa di tutti i giorni, non conoscendo cosa sia il lavoro di una impresa, ma aperta a una visione chiusa in se stessa, che affonda in un mondo immaginario fatto solo di burocrazia.

L’aspetto più drammatico, è che il responsabile di un simile testo non ha nemmeno avuto la sensibilità di lasciar decorrere un tempo transitorio onde consentire alle aziende di smaltire gi imballaggi e di adeguarsi alle nuove direttive.

L’aspetto più inquietante, infine, è che si insista ancora con il legiferare su una materia che già di per sé è afflitta da troppe norme, e che l’ulteriore aggravio di disposizioni, non può che creare nel complesso più danni che vantaggi. Nel frattempo, si continua a trascurare l’importanza della formazione e della via culturale per risolvere i problemi. Il rabbocco delle bottiglie è una pratica squalificante e poco professionale, ma pensare di risolvere tale malcostume con una legge, e non con iniziative di carattere culturale, significa aver rinunciato a confrontarsi con la realtà in maniera adulta.

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