Economia

Gestire le vendite a distanza

La commercializzazione telematica è la nuova frontiera anche per i prodotti alimentari. Quali sono le informazioni obbligatorie da trasferire al consumatore? Tale attivitàè disciplinata dal Reg. 1169/2011, prevalendo sulle disposizioni generali previste dalla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Le considerazioni del Centro Studi Diritto Alimentare-Food Law

Giorgia Antonia Leone

Gestire le vendite a distanza

“VENDITE A DISTANZA” DI ALIMENTI ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE.

La commercializzazione telematica, piuttosto che la vendita tramite cataloghi coinvolge sempre di più, nel quotidiano, i prodotti alimentari. Quando, pertanto, l’alimento è venduto tramite una “comunicazione a distanza” le informazioni obbligatorie presenti sull’etichetta, comprese quelle nutrizionali, devono essere rese disponibili al consumatore per tempo utile, ossia prima che la vendita sia conclusa e si perfezioni. Non solo, le stesse informazioni devono essere visibili anche su qualsiasi materiale che sia collegato alla vendita a distanza, supportandola.

La vendita a distanza è disciplinata dal Reg. 1169/2011, all’art. 14, prevalendo sulle disposizioni generali previste dalla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (c.d. direttiva consumatori), recepita in Italia con D.Lgs. 21/2014.

Nel Reg. UE n 1169/2011 si definisce la vendita a distanza come la “tecnica di comunicazione a distanza”, ossia “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti”.

Nel contesto della vendita a distanza di alimenti, la normativa europea distingue tra la vendita di “prodotti preimballati” e quella dei “prodotti non preimballati”, ovvero i c.d. “sfusi”.

Se la vendita a distanza concerne alimenti imballati, tutte le indicazioni obbligatorie devono essere trasmesse al consumatore prima della conclusione dell’acquisto del prodotto.
Il consumatore, nello specifico, dovrà essere messo nella condizione di apprendere consapevolmente, prima dell’acquisto:

• denominazione dell’alimento;

• elenco degli ingredienti;

• allergeni;

• quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

• quantità netta;

• condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

• nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile che commercializza il prodotto;

• Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto ai sensi dell’art. 26;

• istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

• per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

• dichiarazione nutrizionale.

Invece, la data di scadenza, od il termine minimo di conservazione (T.MC.) ed il numero di lotto vanno comunicati al momento della consegna e, perciò, contestualmente alla fornitura dell’alimento e non prima dell’acquisto.

Se, invero, si tratta di vendita di alimenti sfusi, il regolamento lascia ai singoli Stati la scelta su come disciplinare la vendita con tecniche di comunicazione a distanza, affinché lo Stato possa decidere quali indicazioni o meno debbano essere trasmesse; con un’unica eccezione in ordine agli allergeni che devono essere sempre indicati.

Per quanti desiderino contattare il Centro Studi Diritto Alimentare-Food Law, è possibile farlo scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: avvocati.csda@libero.it

La foto di apertura è di Luigi Caricato

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