Economia

La gestione degli oli esausti

Cosa comporta, quale diretta conseguenza per le aziende olearie, il collegato agricolo alla Legge di Stabilità 2016. È sufficiente vedere alla voce "contributo ambientale per gli oli esausti". Il contributo è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato che sia, nel mercato nazionale

Olio Officina

La gestione degli oli esausti

Il Collegato agricolo alla Legge di stabilità 2016 è stato approvato in via definitiva dal Senato e ora è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Al comparto oleario interessa l’articolo 10, da cui si prevede che il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (acronimo di Conoe) venga determinato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti.

Nel caso degli oli di oliva vergini e dell’olio di oliva, il riferimento è alle confezioni di capacità superiore a cinque litri, per un ammontare di euro 0,0102/kg.

Invece, per ciò che concerne gli oli extra vergini di oliva (ma nei soli casi indicati all’articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, ed esattamente il n. 152), l’ammontare è di euro 0,0102/kg.

Il contributo, per essere più precisi, è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato che sia, nel mercato nazionale. Tale contributo va versato al Conoe con cadenza trimestrale.

Ci sono degli oli che sono esclusi dal versamento del contributo, ed esattamente gli oli extra vergini di oliva, tranne che il loro impiego comporti la produzione di rifiuti; e anche gli oli vergini di oliva, oltre che l’olio di oliva confezionato in recipienti di capacità eguale o inferiore a cinque litri.

Ecco, nel dettaglio, quanto riportato dall’articolo 10 del Collegato agricolo alla legge di stabilità.

Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare

Art. 10 – Contributo al Conoe

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l’operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (Conoe), di cui all’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall’anno 2017 il contributo di cui all’articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all’articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occa-sione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al Conoe ovvero al sistema alternativo di cui all’articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Conoe disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall’applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l’applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del Conoe. Restano, in ogni caso, esclusi dall’applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Conoe, che provvede ai sensi dell’articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’entità del contributo resta invariata fino all’adozione del decreto di modifica ai sensi dell’articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La foto di apertura è di Luigi Caricato

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