Economia

Le etichette per l’olio

Un unico ente di rilevanza ministeriale per il “Visto, si stampi!” applicato alle etichette dell’olio extra vergine di oliva. Nel settore olivicolo-oleario la confusione e frammentazione è soprattutto normativa, in difetto, ad oggi, di un Testo Unico. Ecco allora le valutazioni giuridiche del Centro Studi Diritto Alimentare. L’obiettivo, è garantire piena certezza di diritto per quanti si occupano d'olio

Antonella Carbone

Le etichette per l’olio

Ipotizzare un unico Ente che controlli e certifichi le etichette apposte sulle confezioni di olio da oliva, per attribuirne il “visto e si stampi!” significherebbe concretizzare l’obiettivo di garantire piena certezza di diritto, in ordine a quattro aspetti fondamentali, nell’interesse delle Aziende e dei Consumatori, che sono: la qualificazione del prodotto; la commercializzazione del medesimo; la genuinità del prodotto; la corretta e completa informazione del prodotto (trasparenza).

Per inciso, la commercializzazione, la genuinità e la trasparenza del prodotto sono tematiche che, in certi casi, possono condurre l’azienda produttrice o distributrice verso una situazione patologica estrema che è quella della commissione di fatti di rilevanza penale come la frode nell’esercizio del commercio, o la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Quindi, è indiscutibile l’importanza, da un lato, di un’etichetta chiara, genuina e completa nel contenuto e, dall’altro, di un Ente od Organismo, a livello ministeriale, che possa monitorarla e promuoverla, semplificando al contempo il lavoro delle aziende. Un po’ come nel caso dell’Ente CSQA che è un ente riconosciuto dal MIPAAF per, nello specifico, il controllo dei disciplinari di etichettatura delle carni bovine ed avicole.


Il MIPAAF di recente (dal 02.01.2017) ha invece introdotto un elenco di laboratori italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, con la conseguenza, pertanto, di determinare ulteriore frammentazione e confusione.
Nel settore olivicolo-oleario la confusione e frammentazione è soprattutto normativa in difetto, ad oggi, di un T.U., che invero esiste, ad esempio, per il settore della vite e del vino, per il quale dal 12 Gennaio 2017 (L. 238 del 12.12.2016) è in vigore un T.U. costituito da soli 91 articoli.

Il T.U. ha dato organicità alla normativa esistente del vino, semplificandola e al contempo snellendo la burocrazia; nonché ha semplificato e rafforzato il sistema dei controlli (raccordo tra le diverse autorità e Ruci- Registro Unico dei controlli ispettivi). In tema di etichette, il T.U. del vino e delle viti ha anche aperto un modello innovativo di informazione del consumatore, collegato a nuove tecnologie.

Tutto questo non dovrebbe spaventare il MIPAAF che nel settore olivicolo-oleario è già abituato a “registri telematici ed alla loro tenuta” e quindi si è aperto da qualche anno alla tecnologia. Sulla base delle suesposte considerazioni, una domanda che ne deriva è quale debba essere il “contenuto efficace” di un’etichetta (in termini di qualità, commercializzazione, genuinità, trasparenza ed informazione del prodotto), che dovrebbe essere monitorata e certificata dall’Unico Ente Certificatore?

Il tema è rilevante e pertinente soprattutto quando un’omessa informazione sull’etichetta potrebbe arrecare nocumenti all’immagine dell’azienda produttrice dell’olio da oliva, o a chi lo distribuisce od al consumatore privato. Pertanto, il progettando Unico Ente Certificatore dovrebbe proprio evitare il sorgere di dette conseguenze dannose. Tale Ente dovrebbe anche sopperire ad alcune apparenti lacune normative, scongiurando epiloghi nefasti. Come, per esempio, quando un tappo antirabbocco, che non è mai menzionato sulle etichette delle confezioni di olio di oliva vergine, provochi un danno al privato consumatore, che ignorandone in buona fede l’esistenza, si tagli o malauguratamente masticando la sferetta dentro il tappo antiriempimento, si rompa un dente.

Continuando con l’esempio, l’Unico Ente Certificatore dovrebbe essere preparato in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e di sicurezza generale dei prodotti, sapendo che sussiste responsabilità per difetto quando il prodotto non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di una serie di circostanze, tra cui anche l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere. D’altra parte una mancanza di chiara e completa informazione sull’etichetta costituisce un difetto del prodotto (warning defect) in quanto esso è stato immesso in commercio. In questo complesso e stratificato quadro giuridico del settore olivicolo-oleario, l’Ente avrebbe il ruolo di verificare la completezza delle etichette, riconoscendo e promuovendo, quindi, soltanto le “etichette efficaci” (in termini di qualificazione, commercializzazione, genuinità e trasparenza), nell’interesse delle Aziende produttrici e distributrici, oltre che dei Consumatori.

Per concludere, in una visone più estesa e contemporanea, in armonia col nostro Programma Agricolo Comunitario, possiamo anche pensare a controlli e certificazioni – effettuabile dall’Unico Ente Certificatore in materia di “etichettatura ambientale”. Nel senso che l’etichetta avrebbe anche la funzione di apportare un miglioramento sul tema della sostenibilità, in particolare ambientale, che spinge le aziende a rafforzare la propria comunicazione ambientale e a ricercare diciture/asserzioni (claims) facilmente comunicabili e trasferibili al mercato.

L’unico progettando Ente dovrebbe guidare le aziende verso questa finalità, promuovendo e riconoscendo, con un “visto e si stampi!”, non solo “etichette efficaci”, anche “etichetti ambientali”.

In apertura una illustrazione di Angelo Ruta, apparsa sul volume di Luigi Caricato, Il racconto dell’olio, per una edizione fuori commercio (2002) per conto dell’Unione europea

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