Economia

Le sanzioni sull’olio

Parte dal primo luglio la grande offensiva nell’ambito di un comparto, a torto o a ragione, fin troppo preso di mira, quanto sicuramente molto chiacchierato. Con la pubblicazione del decreto 103/2016, entra in scena anche il cosiddetto country sounding, con la sanzionabilità, per la prima volta, dell’evocazione di un’origine geografica dell’olio diversa dall’origine dell’olio stesso, pur se correttamente etichettato

Olio Officina

Le sanzioni sull’olio

Atteso da tempo, è stato dunque pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016 (Serie generale) il decreto legislativo 103 del 23 maggio 2016. Si tratta dell’ennesima legge sugli oli da olive, in vigore a partire dal prossimo 1 luglio. Tale decreto prevede l’abrogazione del decreto legislativo n. 225/2005 recante il precedente regime sanzionatorio nella materia.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritiene che tale decreto rappresenti un ulteriore passo in avanti per la tutela dell’olio d’oliva italiano, oltre che per una sempre maggiore difesa dei consumatori e dei produttori. Il testo del decreto è consultabile QUI

Sempre dal Mipaaf, si mette in luce come, tra le principali norme, figurino le sanzioni per il cosiddetto ‘country sounding’, ovvero la sanzionabilità, per la prima volta, dell’evocazione di un’origine geografica dell’olio diversa dall’origine dell’olio stesso, anche se correttamente etichettato; per il mancato rispetto del regolamento sugli imballaggi; per la mancata o difforme indicazione in etichetta dell’informazione sulla categoria di olio; per il mancato rispetto dell’obbligo di tenere i registri degli oli d’oliva e di sansa d’oliva.

In vista dell’entrata in vigore, è stata predisposta prontamente dall’Ispettorato centrale repressione frodi la circolare applicativa del decreto, consultabile QUI

I PRINCIPALI PUNTI NEL DETTAGLIO

SANZIONE DEL COUNTRY SOUNDING L’art. 4 comma 1 prevede la sanzionabilità per i produttori che riportano “segni, figure o illustrazioni che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri.” Si tratta di una norma di grande rilevanza perché per la prima volta viene sanzionato il fenomeno del cosiddetto “Country sounding” (nel caso di evocazione italiana dell’italian sounding) per il solo fatto che vi siano sulla confezione dei segni richiamanti un’origine geografica diversa da quella correttamente indicata in etichetta.

ESEMPIO: si pensi a un olio d’oliva extra vergine che in etichetta riporta correttamente la dizione dell’origine “Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione”, ma che presenta sulla bottiglia o nel packaging “segni, figure o illustrazioni che possono evocare” un’origine italiana (tricolore, nomi o aggettivi di italianità, immagini tipiche italiane ecc.)

APPLICAZIONE La norma si applica a tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in Europa al 31 maggio 2002 e consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in atto da chi imbottiglia ed etichetta l’olio, quando l’etichettatura e, più in generale, la presentazione del prodotto possono evocare un’origine diversa.

COMPETENZA SANZIONATORIA Viene riportata in capo allo Stato (precedentemente era regionale) ed esercitata dall’Ispettorato centrale repressione frodi. Per tutti gli articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione degli articoli 6, 7 e 8, è prevista la clausola di salvezza che subordina l’applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato.

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