Economia

Olio di Calabria, i documenti

Per quanti vogliano saperne di più e approfondire la materia, riportiamo, da scaricare, i pdf con la domanda di registrazione e il disciplinare di produzione relativamente alla Indicazione geografica protetta appena conseguita

Olio Officina

Olio di Calabria, i documenti

Ne avevamo già dato notizia QUI, ora, a beneficio di chi ci segue, pubblichiamo i due documenti relativi all’Igp Olio di Calabria:

la domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

e il disciplinare di produzione Igp olio di Calabria.

La pubblicazione della domanda di registrazione da parte della Commissione europea è un documento che conferisce il diritto di opporsi a tale domanda ai sensi dell’articolo 51 del rego­lamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La zona di produzione dell’olio extra vergine di oliva a Indicazione Geografica Protetta “Olio di Calabria” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Calabria e il disciplinare di produzione si struttura in un totale di soli otto articoli.

In passato, nel corso della fase istruttoria, vi erano state delle accese polemiche tra gli operatori del settore e le stesse istituzioni (in diversi articoli, QUI), per anomalie del disciplinare di produzione poi risolte, come d’altra parte dimostrano i risultati conseguiti con successo quando si è aperto un dialogo tra le parti.

Mentre un tempo si pensava di riservare grande risalto alla cultivar Carolea, ora, con il disciplinare di produzione approvato l’Indicazione Geografica Protetta «Olio di Calabria» è riservata all’olio extra vergine di oliva ottenuto da olive prove­nienti dalle seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin.: Rossanese), Sinopolese (Sin.: Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace (Sin.: Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin.: Roggianella), Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano (Sin.: Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 90 %.

Il restante 10 % può provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione: Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello, Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di Filadelfia, Borgese, Pennu­ lara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola.

Sono accettate, in virtù della loro funzione di impollinatori, le altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3 %.

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