Economia

Olio Igp Puglia, tutto da da rifare

Solenne bocciatura per il disciplinare di produzione presentato dal presidente di Coldiretti Lecce Pantaleo Piccinno e dal suo staff. La mancanza di dialogo tra chi all’olio Igp Puglia vi ha sempre creduto, fornendo le giuste osservazioni tecniche, e chi invece ha preferito improvvisare, dimostrando scarsa professionalità e mancanza di dialogo, ora si pagano con le osservazioni della Commissione Ue che di fatto boccia il documento segnalando punto per punto gli errori

Olio Officina

Olio Igp Puglia, tutto da da rifare

Solo la scorsa settimana abbiamo pubblicato la notizia – con un articolo dal titolo Olio di Puglia Igp, si parte? – dove abbiamo espressamente posto l’interrogativo, perché lo sapeva mezzo mondo, ormai, che il disciplinare di produzione era stato mal elaborato, senza solide basi scientifiche. Le osservazioni che erano state poste all’epoca non sono state ascoltate, e infatti ora si pagano a caro prezzo gli errori, che punto per punto, la Commissione Ue ha evidenziato in una articolata nota che vi riportiamo integralmente.

In attesa che abbia un seguito l’istanza presentata alla Commissione europea per la registrazione dell’Indicazione geografica protetta – avevamo scritto – il Ministero delle Politiche agricole ha emanato il Decreto 29 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 20 giugno 2018 che sancisce il regime di “protezione provvisoria”. Ora, la speranza è che la proposta che fu a suo tempo avanzata dall’esperto di marketing Massimo Occhinegro, non sia gestita da coloro che nel frattempo hanno lasciato sprofondare nel nulla le grandi potenzialità (sulla carta) delle Dop degli oli pugliesi.

Parole inascoltate, perché quando agisce con arroganza la voce del potere e questa voce si lega a una mancanza di professionalità le conseguenze sono del tutto prevedibili.

Infatti, nell’articolo OLIO IGP PUGLIA, COSA CAMBIARE si evidenziano tutte le osservazioni che la parte contrapposta al Comitato che si è imposto con la forza della politica, contro il comitato spontaneo.

Qui non si tratta di essere polemici e di contrastare il Comitato che si è imposto per via politica, cui alcune associazioni hanno per viltà e mancanza di autonomia ceduto il passo a Coldiretti e ai suoi errori, ma è in gioco il futuro della Puglia olearia, non si può scherzare sull’economia di una regione che già sta vivendo il dramma della xylella, se poi si aggiunge anche quello della inesperienza e mancanza di professionalità, non vi è più scampo.

Va detto, a onor del vero che il Comitato sostenuto dalla politica, e da quelle organizzazioni deboli, succubi del potere esercitato da Coldiretti, non ha preso nemmeno lontanamente in considerazione le osservazioni poste dal Comitato spontaneo, quello che aveva molti anni prima sostenuto la causa dell’Igp Puglia. Anzi, a dire il vero, non soltanto le osservazioni a suo tempo avanzate non sono state prese in considerazione, ma addirittura quelli che oggi con la coda tra le gambe non escono per strada per la vergogna avevano deriso chi invece aveva visto giusto. Sono i soliti arroganti che non comprendono che il bene di un settore lo si costruisce dialogando, non imponendosi con la forza. L’aspetto più triste, in questa vicenda, è che anche gli uomini di scienza presenti nei momenti in cui si doveva definire il disciplinare di produzione, non hanno prestato ascolto alle osservazioni critiche poste a un documento debole, come si è poi rivelato con le osservazioni mosse dalla Commissione Ue.

Gli errori si pagano, e a caro prezzo.

Ecco, pertanto, il documento della Commissione Ue con le osservazioni articolate punto per punto.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE OLIO IGP PUGLIA | OSSERVAZIONI COMMISSIONE UE

È indicato che l’olio può avere un colore dal verde al giallo paglierino e presentare le seguenti caratteristiche: fruttato di oliva 2 — 8 / amaro 2 — 7 / piccante 2 — 7. Gli intervalli sono piuttosto ampi e non sembrano indicare un prodotto molto specifico. Si prega di comunicare per lettera quale sarebbe la quota della produzione totale di olio di oliva della zona interessata dalla denominazione.

La comanda di registrazione in oggetto sembra presentare un’incompatibilità con la normativa applicabile di oliva nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare con le caratteristiche applicabili all’olio di oliva (regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione). Al punto 3.2 del documento unico si afferma infatti che “per i valori della acidità e numero di perossidi sono consentite tolleranze del 20%.” Poiché i valori limite indicati nell’allegato I tengono già conto dei margini di tolleranza, si prega di fornire precisazioni al riguardo.

Poiché l’olio oggetto della domanda di registrazione presenta valori mediani elevati per gli attributi amaro e piccante, si ricorda che, conformemente all’allegato XII, punto 9.4, nota 1, del regolamento (CEE) n. 2568/91, quando la mediana dell’attributo amaro e/o piccante è superiore a 5.0, ciò deve essere indicato dal capo panel nel certificato di analisi.

Una delle caratteristiche dell’olio oggetto della domanda di registrazione è il suo elevato tenore di polifenoli. Si ricorda che occorre rispettare le disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 432/2012 al fine di poter apporre sul prodotto un’indicazione sulla salute.

Al punto 3.4 si legge: “Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta, oleificazione stoccaggio devono avvenire nella zona geografica delimitata.” Lo stoccaggio non è una fase della produzione e non deve essere quindi menzionato in tale punto.

Punto 3.5: La specifica riferita alla distanza massima di 125 km o al tempo di percorrenza massimo di 120 minuti rispetto al luogo di molitura per l’imbottigliamento e il confezionamento non sembra essere un argomento rilevante, dato che i rischi di deterioramento delle caratteristiche chimiche e organolettiche di un olio sfuso non sono maggiori di quelli di un olio confezionato e possono essere evitati con idonee condizioni di conservazione e di trasporto (temperatura, esposizione alla luce, uso di gas inerti). Di conseguenza, questa specifica potrebbe comportare una restrizione ingiustificata alle norme sulla concorrenza rispetto ad altri operatori situati al di là di tali limiti di distanza o di tempo. Si prega pertanto di sopprimerla o di indicare che l’olio sarà imbottigliato nel luogo di produzione o di giustificare nel prosieguo tale restrizione.

Si precisa che “L’uso dì nomi d’aziende, tenute,fattoriee loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione d’aziende olivicole situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto in prevalenza con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda medesima.” Il termine “essenzialmente” è vago. L’indicazione di una percentuale minima sembra necessaria per permettere il controllo delrispettodi questa disposizione.

Il documento unico fa riferimento all’indicazione obbligatoria dell’ anno di raccolta. Si ricorda che è attualmente sottoposto alla procedura di adozione un atto delegato che fornirà un chiarimento circa il modo d’indicare l’anno di raccolta per l’olio d’oliva. In particolare, tale indicazione dovrà essere espressa sia sotto forma dell’anno di commercializzazione (definito all’articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013) in cui ha avuto luogo la raccolta, sia sotto forma del mese e dell’anno di raccolta, in tale ordine (il mese corrisponde al mese in cui l’olio è estratto dalle olive).

D’altro lato, numerose disposizioni giuridiche contenute nel suddetto punto sono superflue. Si invita quindi a lasciare esclusivamente le disposizioni specifiche della denominazione.

Punto 5:

(a) Occorre indicare all’inizio di questo punto se la domanda si basa su una qualità o su caratteristiche specifiche (precisare quali) o sulla reputazione.

(b) É indicato che “I polifenoli conferiscono l’amaro ed il piccante e determinano quel valore salutistico che rappresenta una caratteristica qualitativa tipizzante e distintiva dell’IGP “Olio di Puglia” rispetto allo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione.” Sarebbe utile includere un confronto con i tenori polifenolici “normali”. Le indicazioni sulla salute devono essere fornite con prudenza e in linea con le disposizioni di legge (cfr. osservazione 1, lettera d)).

(c) Si fa menzione di “tecniche di coltivazione [che] contribuiscono a fissare ed esaltare tali tipicità”. Sarebbe utile illustrare più in dettaglio le suddette tecniche per giustificare il legame.

(d) Se la domanda è basata sulla reputazione, si prega di notare che le prove della reputazione fornite sono insufficienti e, se del caso, si chiede di integrarle.

(e) Sarebbe necessario rivedere il punto per concentrare la dimostrazione sulla qualità o sulle caratteristiche prescelte e per evitare ripetizioni e ridondanze.

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La foto di apertura è di Luigi Caricato

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