Economia

Op e Aop dell’olio

Un documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome relativo alle problematiche relative al riconoscimento e al controllo delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, oltre che sui loro programmi di attività

Olio Officina

Op e Aop dell’olio

Il documento che riportiamo è datato Roma, 8 giugno 2017, iscritto al protocollo 17/71/CR09BIS-D/C10, con il seguente Ordine del giorno: “Sulle problematiche relative al riconoscimento e al controllo delle organizzazioni di produttori (OP) e delle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e sui loro programmi di attività”, e ha inizio con le consuete premesse. Ed esattamente:

Premesso che:

– con DM n. 86483 del 24/11/2014 sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro Associazioni (AOP);

– con DM n. 6931 del 10/12/2014 sono state approvate le disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del Reg. UE n. 1308/2013, per le campagne di commercializzazione 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018;

– alla data del 31/12/2016 risultano riconosciute 150 OP e 5 AOP del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, come previsto dall’Elenco nazionale pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che:

– lo scorso 8 maggio si è tenuta una riunione ministeriale con le Regioni per improntare il nuovo DM che andrà ad abrogare il DM n. 6931/2014, ai fini della presentazione e dell’approvazione dei programmi di attività delle OP/AOP del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola per il prossimo triennio (campagne di commercializzazione 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), mentre alla data attuale non si è ancora discusso della modifica al DM n. 86483/2014;

– i due DM (86483/2014 e 6931/2014) sono stati redatti da Uffici appartenenti a Direzioni ministeriali differenti (il primo dalla Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea – Ufficio PIUE V “Ortofrutta e olio di oliva” e il secondo dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio PQAI II “Sviluppo imprese e cooperazione”);

– i due decreti ministeriali sono tra loro strettamente connessi e pertanto non è pensabile revisionare prima quello riguardante i programmi di attività, in quanto le OP/AOP che presentano questi ultimi devono anzitutto essere state riconosciute in base al DM n. 86483/2014 e mantenere il riconoscimento ai sensi dello stesso;

– nel DM n. 86483/2014 è stabilito che le OP riconosciute nel mese di gennaio 2015 dovranno adeguarsi ai requisiti e ai parametri previsti dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto entro l’anno di regime, ossia entro il 31/12/2017, in particolare per quanto concerne l’aspetto relativo alla commercializzazione della produzione conferita dagli associati;

– con molta probabilità, come già peraltro è stato anticipato alle Regioni in precedenti incontri ministeriali, solo una percentuale molto bassa delle 150 OP a oggi riconosciute sarà in grado di rispettare i dettami del DM n. 86483/2014 entro l’anno di regime, mentre le restanti OP saranno conseguentemente oggetto di revoca;

– i controlli attinenti il rispetto dei criteri e dei parametri entro l’anno di regime potranno essere svolti dalle Regioni e dal Ministero, in base alla loro rispettiva competenza, solo successivamente alla presentazione del programma triennale di attività delle OP/AOP che inizierà a partire dal 1° aprile 2018 -e ciò perché sarà necessario acquisire il bilancio 2017 approvato- con il rischio che vengano

presentati programmi di attività, per la loro successiva approvazione, da parte di OP/AOP che non ottemperano alle disposizioni nazionali;
– il DM n. 86483/2014 deve essere necessariamente modificato dal momento che potrebbero essere riconosciute nuove OP per le quali, pertanto, risulterà necessario prevedere la data entro cui poter presentare istanza di riconoscimento e un nuovo anno di regime ai fini del rispetto delle condizioni del citato decreto ministeriale, mentre nelle vigenti disposizioni nazionali si parla esclusivamente di riconoscimento nel mese di gennaio 2015 e, come anno di regime, del 2017;

– la revisione del DM n. 86483/2014 è altresì opportuna per rivedere anche i requisiti di riconoscimento delle AOP che attualmente sono illogici e sovrastimati, visto che un’AOP, per poter essere riconosciuta come tale, deve essere costituita da almeno 10 OP riconosciute in almeno 8 Regioni (parametri che possono essere rispettati solo dalle ex Unioni nazionali). In tal modo vengono pertanto escluse le situazioni, le logiche e le strategie regionali, obbligando di fatto le OP locali alla presentazione singola del programma di attività -con conseguente frammentazione a livello territoriale- o alla presentazione unitaria, ma in quest’ultimo caso solo se aderenti a un’AOP con spiccato grado interregionale;

Impegna il Governo:

  • – a convocare urgentemente le Regioni -e comunque non oltre la fine del prossimo mese di giugno- per trattare in modo congiunto gli aspetti legati al riconoscimento/controllo delle OP/AOP del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola (DM n. 86483/2014) e quelli attinenti i loro programmi di attività (DM n. 6931/2014) in quanto tra loro strettamente connessi, al fine di una ridefinizione delle disposizioni nazionali con cui poter superare rapidamente le problematiche del comparto, alla luce delle considerazioni precedentemente sviluppate;

  • – ad affrontare anche la questione del pagamento del saldo della terza annualità (1° aprile 2017 – 31 marzo 2018) dei Programmi di attività attualmente in corso. In base alle disposizioni vigenti, prima del pagamento di tale saldo, le Regioni dovranno effettuare, nei primi mesi del 2018, i controlli sul rispetto dei requisiti previsti per il riconoscimento da parte delle OP già riconosciute nel 2015 e beneficiarie dei Programmi di attività per il primo triennio (1° aprile 2015 – 31 marzo 2018). Poiché al momento in cui saranno effettuati tali controlli l’anno di regime (2017) sarà già concluso, qualora nel frattempo non siano stati modificati i requisiti previsti per il riconoscimento delle OP, si verificheranno inevitabilmente dei casi di avvio delle procedure per la revoca del riconoscimento a carico di quelle OP che non avranno rispettato i requisiti previsti dall’anno di regime (in particolare valore minimo della produzione commercializzata e obbligo di conferimento alla OP, da parte dei soci, di almeno il 25% del proprio prodotto). In più parti del DM n. 86483/2014 e delle relative linee guida è scritto che, qualora si verifichi la casistica sopra descritta, i pagamenti relativi al primo triennio dei Programmi di attività sono comunque fatti salvi. In altri termini, il mancato rispetto dei requisiti di riconoscimento per i quali il DM n. 86483/2014 prevede la decorrenza dall’anno di regime (2017) dovrebbe avere effetto per il secondo triennio dei Programmi di attività (1° aprile 2018 – 31 marzo 2021) ma non dovrebbe avere alcun effetto per i pagamenti relativi al primo triennio di tali Programmi (1° aprile 2015 – 31 marzo 2018). Nonostante che questa previsione sia stata espressamente contemplata in più parti del DM n. 86483/2014 e delle relative linee guida (anche se espressa in forme diverse e non sempre del tutto chiare), nella riunione tecnica dell’8 maggio 2017 la rappresentante di AGEA (Organismo pagatore competente per i finanziamenti relativi ai Programmi di attività delle OP/AOP del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola) ha espresso forti perplessità circa la possibilità che AGEA possa pagare il saldo della terza annualità (1° aprile 2017 – 31 marzo 2018) dei

Programmi in corso, nel caso di OP per le quali dovesse essere accertato il mancato rispetto dei requisiti di riconoscimento per i quali il DM n. 86483/2014 prevede la decorrenza dall’anno di regime (2017). Al fine di evitare il verificarsi di problematiche difficilmente risolvibili, si ritiene pertanto necessario affrontare per tempo questa questione, eventualmente predisponendo un apposito quesito all’ufficio del Ministero competente per l’attuazione del DM n. 86483/2014, volto ad ottenere una nota interpretativa che chiarisca, in modo inequivocabile, che i pagamenti relativi alla terza annualità dei Programmi in corso (1° aprile 2017 – 31 marzo 2018) sono erogati indipendentemente dal rispetto dei requisiti di riconoscimento per i quali il DM n. 86483 prevede la decorrenza dall’anno di regime (anno solare 2017).

La foto di apertura è di Giorgio Sorcinelli

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