Economia

Piano olivicolo, ecco i 32 milioni

E’ fatta. Dopo tanti anni di attesa, qualcosa si sta muovendo. Lo scorso 26 agosto è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Mipaaf contenente le disposizioni per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario. Ecco i soggetti che potranno beneficiare dei contributi

Olio Officina

Piano olivicolo, ecco i 32 milioni

La lunga attesa, e ora, è a disposizione del comparto olivicolo e oleario il tanto desiderato Piano olivicolo nazionale, quello previsto dal Decreto n. 51 del 2015, in seguito convertito nella legge n. 91 del luglio 2015. Per il coperto sono dunque disponibili ben 32 milioni di euro, che si aggiungono alle risorse dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate.

I 32 milioni costituiscono la risorsa finanziaria disponibile e si suddividono per il periodo 2016 e 2017, rispettivamente per l’ammontare di 14 milioni di euro per ciascun anno, oltre a 4 milioni di euro in conto residui di provenienza dell’anno 2015.

Una particolare attenzione viene rivolta anche alle attività di ricerca e di difesa da organismi nocivi per l’olivo, è il caso specifico della Xylella fastidiosa nel Salento.

Saranno le piccole e medie imprese, anche organizzate in reti di imprese, attive nella fase della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione della filiera olivicola i soggetti beneficiari. Con loro anche le organizzazioni di produttori gli enti di ricerca e di diffusione della conoscenza e altri soggetti pubblici. Sono inoltre contemplate anche le imprese prestatrici di servizi di consulenza e di ricerca tra i soggetti beneficiari.

I contributi saranno concessi con provvedimenti del Ministero delle Politiche agricole, il quale provvederà a individuare le condizioni di ammissibilità degli interventi, le spese ammesse, la forma e l’intensità delle agevolazioni e i termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché la concessione ed erogazione degli aiuti.


Il MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con il MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in
particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di
aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e
forestali e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visti gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUCE
C 204/01 del 1° luglio 2014);
Visto il Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di
promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato
interno e nei paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 3/2008
del Consiglio;
Visto il comma 4-ter dell’art. 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativo all’introduzione del «Contratto di rete» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure
urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale e, in
particolare, l’art. 49, comma 2, lettera d);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea e, in particolare, gli articoli 1-bis, comma 3, 3 e 6-bis;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;
Visto l’art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ per il 2015);
Visto l’art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere
eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, e,
in particolare, l’art. 4;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 12 maggio 2015, recante ulteriori disposizioni relative
alla gestione della PAC 2014-2020;
Visto il piano di settore olivicolo-oleario approvato in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile
2010;
Visto il piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 marzo
2016;
Ritenuto necessario procedere all’emanazione del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i
criteri e le modalita’ di attuazione del piano di interventi, come
previsto dall’art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 24 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita’ di
attuazione degli interventi del Fondo di cui all’art. 4, comma 1 del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per il perseguimento dei seguenti
obiettivi:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio
extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse
naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la
razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il
rinnovamento degli impianti e l’introduzione di nuovi sistemi
colturali in grado di conciliare la sostenibilita’ ambientale con
quella economica, anche con riferimento all’olivicoltura a valenza
paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attivita’ di ricerca e per accrescere e
migliorare l’efficienza dell’olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e
delle classi merceologiche di qualita’ superiore certificate
dell’olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso
l’attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul
mercato interno e su quelli internazionali;
d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di
olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente
meccanizzabili;
e) incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione
economica degli operatori della filiera olivicola, in conformita’
alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell’olio
di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel
rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di
Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica alla
Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del medesimo Trattato;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, esentati dall’obbligo di notifica;

c) aiuti di importanza minore, «de minimis», non soggetti
all’obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all’art. 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. Gli interventi sono attuati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali con provvedimenti che individuano,
oltre a quanto gia’ previsto nel presente decreto, l’ammontare delle
risorse disponibili, le condizioni di ammissibilita’ degli
interventi, le spese ammissibili, la forma e l’intensita’ delle
agevolazioni, nonche’ i termini e le modalita’ per la presentazione
delle domande e per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Art. 2

Riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie, pari a 14 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 oltre a 4 milioni di euro in conto residui di
provenienza dell’anno 2015, sono cosi’ ripartite:

a) € 4.500.000,00 per l’anno 2016 oltre € 500.000,00 in conto
residui, € 4.000.000,00 per l’anno 2017 per gli interventi
finalizzati ad attuare l’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a);

b) € 2.000.000,00 per l’anno 2016 oltre € 2.500.000,00 in conto
residui, € 2.500.000,00 per l’anno 2017 per le attivita’ di ricerca
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), di cui € 2.000.000,00 per
l’anno 2016 oltre € 1.000.000,00 in conto residui e € 1.000.000,00
per l’anno 2017 prioritariamente destinate alle attivita’ di ricerca
e di difesa da organismi nocivi per l’olivo (Xylella fastidiosa);

c) € 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per gli
interventi finalizzati ad attuare l’obiettivo di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c);

d) € 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per gli
interventi finalizzati ad attuare l’obiettivo di cui all’art. 1,
comma 1, lettera d);

e) € 5.300.000,00 per l’anno 2016 oltre € 1.000.000,00 in conto
residui e € 5.300.000,00 per l’anno 2017 per gli interventi
finalizzati ad attuare l’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1,
lettera e).

2. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare, ippiche e della pesca provvede al monitoraggio
dell’impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di
cui all’art. 1, comma 1. Qualora dall’esito del monitoraggio emerga
che le risorse assegnate su un singolo obiettivo siano superiori a
quelle effettivamente impiegate nell’anno di riferimento, con
apposito provvedimento provvede alla rimodulazione delle risorse non
utilizzate in favore degli altri obiettivi di cui al medesimo art. 1,
comma 1.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli interventi del presente decreto
sono:

a) le piccole e medie imprese (di seguito PMI), anche organizzate
in reti di imprese, che soddisfano i criteri dell’allegato I del
Regolamento (UE) n. 651/2014 o dell’allegato I del Regolamento (UE)
n. 702/2014, attive nella fase della produzione agricola primaria,
della trasformazione e della commercializzazione della filiera
olivicola;

b) le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le
associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo
riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo
II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;

c) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o altri
enti pubblici;

d) imprese prestatrici di servizi di consulenza e di ricerca.

2. Sono escluse dagli interventi di cui al presente decreto:

a) le imprese in difficolta’ ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1,
punto (14) del Regolamento n. 702/2014, dell’art. 2, punto (18) del
Regolamento n. 651/2014 e del capitolo 2.4, punto (15) degli
orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito
di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti
illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a
quanto stabilito all’art. 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.
702/2014.

Art. 4

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1, lettera a).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell’obiettivo di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), sono i seguenti:

a) programma di ricerca e sviluppo a livello nazionale finalizzato
alla definizione di modelli produttivi specifici per le diverse
olivicolture territoriali, comprese le olive da mensa, per il
trasferimento e l’applicazione delle piu’ recenti innovazioni e
risultati della ricerca indirizzati all’incremento quantitativo e
qualitativo della produzione nazionale;

b) costituzione, promozione e adesione ad un regime di qualita’
certificato per la filiera olivicola ad elevato carattere di
sostenibilita’ nella fasi della produzione, della trasformazione e
della commercializzazione;

c) agevolazioni alle reti di imprese, costituite sia nel segmento
dell’olio di olivo che delle olive da mensa, per la realizzazione di
investimenti compresi nel programma comune di rete coerenti con
l’obiettivo del Fondo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti
beneficiari alle condizioni di seguito specificate:

a) il programma di cui alla lettera a) e’ realizzato da un
organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, conformemente
agli articoli 21 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto
delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;

b) l’intervento di cui alla lettera b), di cui sono soggetti
beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all’art. 3, comma 1,
lettera b), e’ realizzato conformemente agli articoli 20, 22 e 24 del
Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui
al Capo I del medesimo regolamento;

c) l’intervento di cui alla lettera c), di cui sono soggetti
beneficiari le PMI organizzate in reti di imprese e le organizzazioni
di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), e’ realizzato conformemente
agli articoli 14, 17, 21 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel
rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento
ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai
Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede all’espletamento delle procedure necessarie per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 5

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1, lettera b).

1. I progetti di ricerca e sviluppo volti al perseguimento
dell’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), sono
finalizzati ai seguenti ambiti:

a) produzione agricola primaria, sia per le olive da olio che per
le olive da mensa;

b) prima trasformazione;
c) difesa da organismi nocivi per l’olivo (Xylella fastidiosa).

2. Le attivita’ di cui al comma precedente sono realizzate da:

a) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza,
conformemente all’art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel
rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;

b) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o PMI,
conformemente all’art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel
rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento
ovvero alle condizioni di cui agli articoli 25 e 28 del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede all’espletamento delle procedure necessarie per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 6

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1, lettera c).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell’obiettivo di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), sono i seguenti:

a) campagne informative, programmi di comunicazione istituzionale e
di educazione del consumatore su temi coerenti con le finalita’ del
Fondo;

b) azioni promozionali a favore del prodotto olio sul mercato
interno e sul mercato esterno, sia per le olive da olio che per le
olive da mensa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti
beneficiari alle condizioni di seguito specificate:

a) le attivita’ di cui alla lettera a), di cui sono soggetti
beneficiari le PMI o Enti pubblici, sono realizzate conformemente
all’art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle
condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;

b) le attivita’ di cui alla lettera b), di cui sono soggetti
beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all’art. 3, comma 1,
lettera b) sono realizzate conformemente all’art. 24 del Regolamento
(UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del
medesimo regolamento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede all’espletamento delle procedure necessarie per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 7

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1, lettera d).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell’obiettivo di cui
all’art. 1, comma 1, lettera d), sono i seguenti:

a) agevolazioni alle PMI per azioni di recupero varietale delle
cultivar nazionali di olive da mensa;

b) realizzazione del registro nazionale delle varieta’ delle olive
da mensa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti
beneficiari alle condizioni di seguito specificate:

a) l’intervento di cui alla lettera a), di cui sono soggetti
beneficiari le aziende vivaistiche accreditate presso il servizio
fitosanitario regionale, conformi ai requisiti stabiliti dal decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20
novembre 2006, e’ realizzato conformemente all’art. 31 del
Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui
al Capo I del medesimo regolamento ovvero nei limiti del «de
minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013
e n. 1408/2013;

b) l’intervento di cui alla lettera b) e’ realizzato da organismi
di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o da PMI, conformemente
all’art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle
condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede all’espletamento delle procedure necessarie per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 8

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento
dell’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1, lettera e).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell’obiettivo di cui
all’art. 1, comma 1, lettera e), sono i seguenti:

a) misure di sostegno all’accesso al credito per favorire la
concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di
produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori
riconosciute;

b) agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni
contrattuali tra le diverse fasi della filiera, anche ai sensi
dell’art. 169 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

2. Gli strumenti per favorire l’accesso al credito delle imprese
della filiera olivicolo-olearia sono i seguenti:

a) fondo di credito, istituito ai sensi dell’art. 17, comma 4, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i criteri di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11
dicembre 2014, recante Criteri e modalita’ applicative per la
prestazione di garanzie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
febbraio 2015, in attuazione dell’art. 64 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24
marzo 2012, n. 27;

b) aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del «de minimis», alle
condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.
1408/2013.

3. I soggetti beneficiari del Fondo di credito di cui al comma
precedente sono le PMI attive nella fase della produzione primaria e
di prima trasformazione e le organizzazioni di cui all’art. 3, comma
1, lettera b).

4. I beneficiari degli aiuti al finanziamento del rischio sono le
PMI e le organizzazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera b).

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede all’espletamento delle procedure necessarie per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 9

Esenzione, cumulo ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in conformita’ al presente decreto sono
esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi: dell’art. 3
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»,
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell’art. 3
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;
dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.

2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e alle
procedure per l’attuazione degli interventi e’ trasmessa alla
Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci
giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell’art. 9 del
Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Le agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) n.
702/2014 e del Regolamento (UE) n. 651/2014 entrano in vigore a
decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione
dell’aiuto riportato nella ricevuta inviata dalla Commissione
europea.

4. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica ai sensi
dell’art. 108 del medesimo Trattato, entrano in vigore dalla data
della decisione della Commissione europea.

5. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura
in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche’ tale cumulo non
porti al superamento dell’intensita’ di aiuto stabilita, per ciascun
tipo di aiuto, dagli articoli 14, 17, 20, 21, 22, 24 del Regolamento
(UE) n. 702/2014 e dagli articoli 21, 25 e 28 del Regolamento (UE) n.
651/2014.

Art. 10

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall’art.
9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento n. 702/2014 e dall’art. 9 del
Regolamento n. 651/2014.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi
competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 22 luglio 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Martina

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2152

La foto di apertura è di Luigi Caricato

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