Economia

Registri entrata e uscita olio

Cosa bisogna fare a partire dal primo gennaio 2014, per non incorrere in errore. L’attuazione del reg. Ue 299/2013, relativo alla modifica dello storico reg. 2568/91, pone molti interrogativi. Sono pronte le disposizioni nazionali. L'obbligo della tenuta del registro riguarda anche gli olivicoltori e gli oli Dop e Igp

Olio Officina

Registri entrata e uscita olio

Dal primo gennaio 2014 tutto cambia. Punto di partenza è il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Da qui i passaggi sono stati tantissimi e ripetuti, nel corso degli anni.

Ciò che preme qui evidenziare, è che allo stato attuale si è necessaria l’attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie. Da qui il testo del decreto teso a disciplinare i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013.

Lo scorso 19 dicembre, nell’ambito della Conferenza Stato Regioni, è stata acquisita l’intesa sul decreto ministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto prevede che i registri di entrata e uscita siano tenuti con le modalità telematiche del Sian, secondo quanto disposto dall’Icqrf d’intesa con Agea.

Si istituisce pertanto un “registro provvisorio” da tenersi esclusivamente sul portale del Sian.

Di seguito il testo del Decreto, nel suo articolato.

L’art. 2 bis del regolamento, in particolare, fornisce le direttive generali per l’effettuazione dei controlli di conformità degli oli di oliva posti in commercio.

Tali controlli di conformità verranno effettuati selettivamente, in base a un’analisi del rischio e con frequenza adeguata, onde garantire che gli oli in commercio corrispondano effettivamente alla categoria dichiarata.

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IL DECRETO

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che può avvalersi della collaborazione degli altri Organi di controllo operanti nell’ambito del Ministero.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intende per :
a) «frantoio», l’impresa che esercita l’attività di molitura delle olive;
b) «impresa di condizionamento», l’impresa che procede al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c) «commerciante di olio sfuso», chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di cui all’Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) «raffineria», impresa con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell’Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
e) «contoterzista», impresa che effettua la produzione, la lavorazione eo il deposito di olio per conto terzi;
f) «commerciante di sansa», impresa che effettua l’acquisto e la vendita di sansa destinata alla produzione di olio;
g) «sansificio», impresa che lavora la sansa al fine di ottenere l’olio di sansa di oliva greggio;
h) «oli», gli oli di cui all’allegato XVI del Reg.(CE) n. 1234/2007;
i) «operatori», le imprese indicate dalla lettera a) alla lettera g) del presente articolo;
j) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013;
k) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
l) «ICQRF», il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
m) «AGEA», l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
n) «SIAN», Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Art. 3
(Criteri di determinazione del rischio)

1. La frequenza dei controlli di conformità degli oli alla categoria merceologica dichiarata, di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento, deve essere regolare e proporzionata al rischio.

2. L’analisi del rischio, così come il rischio di non conformità delle partite, di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento, è determinato sulla base dell’analisi effettuata sia sugli operatori coinvolti nella trasformazione, condizionamento e commercializzazione degli oli che direttamente sulle singole partite di prodotto, sulla base dei criteri elencati al comma 3 e tra quelli indicati nell’articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento.

3. I criteri per la valutazione del rischio, nei limiti della disponibilità delle informazioni, includono:

a) per gli operatori:
– i risultati delle pregresse attività di controllo;
– le fasi della filiera in cui operano, il volume e il valore del prodotto commercializzato, le tipologie di olio commercializzate (convenzionale, biologico, a denominazione di origine, ad indicazione geografica);
– l’affidabilità dei sistemi di tracciabilità, di gestione della qualità e di autocontrollo adottati dagli operatori;

b) per le partite di prodotto:
– la categoria di olio, il volume di prodotto, il periodo di produzione, il prezzo (vendita e acquisto);
– la presentazione del prodotto (confezionato, sfuso);
– il paese di origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato, la località di ingresso o di uscita.

Art. 4
(Controlli)

1. Ai sensi dell’articolo 2bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento, sarà effettuato almeno un controllo annuale di conformità degli oli per ogni mille tonnellate di prodotto commercializzato.

2. Il numero di controlli sarà definito dall’ICQRF nello specifico documento di programmazione annuale.

3. Sarà cura dell’ICQRF riservare una quota parte di controlli agli operatori e alle partite di prodotto teoricamente non a rischio.

4. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento, la frequenza e il numero dei controlli di conformità saranno incrementati proporzionalmente per quei criteri di rischio che nel corso dell’annualità precedente hanno consentito di riscontrare le irregolarità più significative sia per numero che per quantità di prodotto non conforme intercettato.

Art. 5
(Registri)

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 7 bis del regolamento, gli operatori di cui all’art. 2 ovvero chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzionedegli oli.I commercianti di sansa di olive istituiscono un registro nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di sansa di olive, anche in assenza di deposito/stabilimento.

2. L’obbligo di cui al comma 1 non è previsto per gli operatori che detengono esclusivamente oli:
– utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all’art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29/2012;
– destinati ad usi non alimentari;
– destinati all’autoconsumo;
– preconfezionati ed etichettati.

3. I registri di cui al comma 1 sono tenuti con modalità telematiche nell’ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni stabilite dall’ICQRF d’intesa con AGEA e contenute in appositi manuali pubblicati nel portale del SIAN.

4. Le annotazioni nei registri di cui al comma 1 si effettuano entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi compresi. Tutte le operazioni devono essere registrate in ordine cronologico, coerenti alle azioni effettivamente svolte.

5. Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l’olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 500 chilogrammi per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo).

6. La tenuta dei registri può essere delegata, fermo restando la responsabilità in capo al titolare del registro stesso, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed ai centri di assistenza agricola (CAA).

7. Per i frantoi gli obblighi previsti dall’art. 20 comma 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, in materia di comunicazione dei dati di produzione, si intendono assolti dalla tenuta del registro di cui alcomma 1 del presente articolo.

8. Secondo disposizioni stabilite dall’ICQRF d’intesa con AGEA, nell’ambito del SIAN sono attivate apposite procedure di funzionalità che consentano di comprendere nel registro previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2009, anche gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Nelle more dell’attivazione dei servizi telematici di cui al comma 3, i registri sono tenuti secondo le modalità stabilite dall’ICQRF, d’intesa con AGEA.

Art. 6
(Iscrizione al SIAN)

1. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli operatori e i commercianti di olive di cui al successivo art. 8, devono iscriversi al SIAN e costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi di quanto disciplinato dal DPR n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni emanate dall’AGEA.

2. Tutti gli operatori di cui al comma 1 hanno l’obbligo di comunicare la cessazione e altre eventuali variazioni dell’attività, utilizzando le apposite funzionalità telematiche presenti sul portale del SIAN.

3. L’AGEA rende disponibili al Ministero, all’ICQRF, alle Regioni ed alle Province autonome per quanto di competenza, le informazioni concernenti l’elenco delle imprese iscritte, nonché i dati e le informazioni previste dall’articolo 5.

4. L’AGEA rende accessibili alle Organizzazioni professionali e di categoria, le informazioni aggregate, concernenti l’attività delle imprese iscritte, relativamente alla produzione dell’olio per una data campagna oleicola.

5. L’AGEA consente alle Strutture di controllo abilitate l’accesso al portale SIAN per le operazioni di rispettiva competenza.

6. L’AGEA pubblica, con cadenza annuale, i dati produttivi aggregati sul proprio sito internet esul portale del SIAN area pubblica.

Art. 7
(Imprese di trasformazione delle olive da tavola)

1. Al fine di consentire la regolare fornitura delle informazioni dovute al Consiglio Oleicolo Internazionale, le imprese di trasformazione delle olive da tavola trasmettono, entro il giorno 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di olive da tavola del mese precedente, utilizzando le modalità telematiche nell’ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni emanate dall’AGEA.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri di assistenza agricola (CAA), fermo restante la responsabilità dell’impresa di trasformazione delle olive da tavola per il dato comunicato dal delegato.

3. I controlli amministrativi sugli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 sono svolti dall’AGEA.

Art. 8
(Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2009“Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva”)

1. Il decreto ministeriale 10 novembre 2009 è così modificato:
a) al comma 1 dell’art. 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
“ i) «commercianti di olive», l’impresa che effettua l’acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio;
l) «olivicoltore», soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio.”
b) all’art. 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai commi seguenti:
“1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive destinate alla produzione di olio, le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine.
Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli.”

2. I commercianti di olive sono obbligati alla tenuta del registro di cui al comma 1 nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive anche in assenza di deposito/stabilimento”.

3. Gli olivicoltori devono costituire eo aggiornare il fascicolo aziendale. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive.
Non sono tenuti all’obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo).
Nell’ambito del fascicolo aziendale gli olivicoltori forniscono, altresì, le informazioni riguardanti il numero delle piante e, se nota, la varietà coltivata nonché altre informazioni utili alla tracciabilità di prodotto.
Gli Organismi Pagatori sono tenuti a fornire tempestivamente ad AGEA i dati di cui al presente comma, secondo le modalità e le procedure che l’AGEA stessa comunicherà con appositi provvedimenti”.

Art. 9
(Comunicazioni)

1. L’ICQRF comunica al Ministero – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – i risultati dei controlli di conformità effettuati sugli oli d’oliva.

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 comunica alla Commissione europea le misure adottate per l’applicazione del regolamento e trasmette la relazione prevista all’articolo 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Articolo 10
(Oneri informativi)

1. In attuazione della Direttiva PCM 16.01.2013 e del DPCM 25.01.2013, l’elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese, introdotti o eliminati con il presente provvedimento, è riportato nell’allegato 1.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. Il decreto 4 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2007 è abrogato.

Art. 12
(Disposizioni transitorie)

1. Sino alla completa attivazione delle funzionalità di cui all’ art. 5, comma 7, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), trasmettono in forma elettronica all’AGEA, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di oli di oliva e di olive da tavola del mese precedente, secondo quanto di seguito specificato.

2. All’AGEA sono trasmessi in forma elettronica i seguenti elementi identificativi:
– denominazione;
– codice fiscale;
– ubicazione dell’impianto (indirizzo: via, comune, provincia);
– tipologia dell’impianto (a pressione, continuo, percolante, integrale);
– capacità potenziale di lavorazione (tonnellate di olive nelle 8 ore).

3. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola registrati nel SIAN, comunicano all’ AGEA eventuali variazioni rispetto ai dati registrati, incluse le cessazioni di attività, con le stesse modalità indicate al comma 2.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, salvo quanto disposto dall’articolo 9 che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 14
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 2568/1991, dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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