Economia

Tappi antirabbocco, chi paga i danni

Cosa succede se un consumatore si rompe un dente masticando in modo accidentale la pallina sferica del tappo antirabbocco caduta inavvertitamente nella pietanza? Se nessuno lo ha avvisato della particolarità del tappo e degli eventuali pericoli cui può andare incontro nella sua rimozione può citare in giudizio la ditta produttrice dell’olio, il supermarket e la ditta che produce questi tappi? Chi paga i danni? La lettera di Aldo Lazzaretti, con la risposta, per la Redazione, degli avvocati Antonella Carbone e Giorgia Antonia Leone del Centro Studi Diritto Alimentare

Olio Officina

Tappi antirabbocco, chi paga i danni

Gentile Redazione chiedo la vostra consulenza.

Sono un privato consumatore ed ho acquistato in un noto supermercato una confezione di Olio da 500 ml. In questa catena di supermarket gli acquirenti sono sia privati sia ristoratori.

Al momento di condire una pietanza, apro la bottiglia di olio, trovo un secondo “tappo” che rallenta il defluire dell’olio. Decido di togliere questo secondo “sigillo” e non mi accorgo che all’interno è posizionata di una pallina sferica antirabbocco, come le bottiglie di una volta di gazzosa.
Verso l’olio nella pietanza non accorgendomi che la sfera cade nel piatto e al primo boccone mastico con violenza la sfera e mi fratturo un dente.

Ho seguito con attenzione il vostro articolo sulla legge 161/2014 e ne ho dedotto che:

A) L’obbligo del tappo antirabbocco è esclusivamente riservato ai pubblici esercizi che mettono in vetrina o sui tavoli una confezione di olio per le esigenze della clientela.

B) Gli stessi esercenti sono esonerati nelle loro cucine ad utilizzare confezioni di olio senza tappo antirabbocco.

C) Le etichette di queste confezioni di olio devono indicare che la confezione è a norma della legge 161/2014

Ora vi domando:

se un privato cittadino non è informato sulla etichetta delle disposizioni di legge e non è avvisato della particolarità del tappo e degli eventuali pericoli a cui può andare incontro nella sua rimozione può citare in giudizio la ditta produttrice dell’olio, il supermarket e la ditta che produce questi tappi?

Una stretta di mano

Aldo Lazzaretti

RISPONDE PER LA REDAZIONE IL CENTRO STUDI DIRITTO ALIMENTARE

Cortese sig. Aldo Lazzaretti,

la normativa che Lei stesso ha citato (L.161/2014) prevede, senz’altro, l’obbligo dei tappi anti rabbocco (od anche definiti anti riempimento) solo per la somministrazione ai clienti sui tavoli dei ristoranti o pubblici servizi, per oli vergini, tra cui anche l’olio extra vergine di oliva.

Questo però non significa che bottiglie di olio e.v.o., con tappi dosatori, come per la bottiglia di olio e.v.o. da Lei acquistata, non possano essere distribuite anche ad altri consumatori.

E’ legittimo, quindi, poter trovare in esposizione per la vendita sugli scaffali di un supermercato, ad esempio, anche bottiglie di olio e.v.o. con tappi anti rabbocco, indifferentemente da chi poi si accinga ad acquistare il prodotto per il consumo ed a quale finalità, se somministrazione pubblica o proprio utilizzo.
A riguardo, non vi sono specifici “obblighi di informazione”, per la piccola o grande distribuzione che sia, circa la sussistenza di tappi anti rabbocco posti sulle bottiglie di olio e.v.o.
Ciò che è rilevante giuridicamente è invece l’obbligatorietà della “etichettatura” conforme alla normativa sulla confezione e l’obbligo del tappo anti rabbocco.
Quindi non è prevista alcuna integrativa/alternativa forma di pubblicità per il consumatore se non attraverso quella espressa dall’etichetta sulla bottiglia di olio vergine.

Va da sé che l’informazione in ordine alla presenza di un eventuale tappo anti rabbocco la si può ragionevolmente evincere soltanto leggendo l’etichetta del prodotto acquistato, la quale svolge la precipua funzione appunto di “informare” qualsivoglia tipo consumatore.
Peraltro, per inciso, la suddetta normativa non chiarisce quali tappi dosatori possano essere considerati conformi alla legge, nel senso che manca una specifica omologazione, a cui mirare, da parte degli enti competenti dei dispositivi di chiusura anti rabbocco.
Ciò detto, perciò, a mio avviso, nel Suo caso il problema andrebbe semmai analizzato ed approfondito solo da un certo punto di vista che è la “valutazione del grado di sicurezza” della bottiglia di olio che ha acquistato equipaggiata di tappo anti rabbocco, tenuto conto del danno fisiologico derivatoLe.
Più chiaramente, si tratterebbe di valutare se l’aspettativa di sicurezza è stata soddisfatta o meno e quindi se il prodotto era intrinsecamente difettoso oppure no, secondo il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e le norme generali in materia di vizi e difetti di prodotti difettosi.

In base al citato Codice del Consumo, in linea generale un prodotto si considera difettoso “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere”.
In parole più semplici, un prodotto difettoso è un prodotto non sicuro sotto due differenti punti di vista, che vengo a spiegarLe di seguito.
Il primo sarebbe il grado di accuratezza delle informazioni fornite dal produttore: si deve aver riguardo al “modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, (al)la sua presentazione, (al)le sue caratteristiche palesi, (al)le istruzioni e (al)le avvertenze fornite”.
Come, però, Le abbiamo anticipato lo strumento, in questo caso, adottato dal produttore per informare il consumatore dell’esistenza del tappo anti rabbocco è soltanto ed unicamente l’etichetta posta sulle bottiglie di olio di oliva vergine.
Il secondo, invece, sarebbe il grado di accuratezza della progettazione che sta alla base del prodotto: si deve infatti considerare “l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere”.

Più in concreto, nella fattispecie che La concerne, un’eventuale ipotesi di responsabilità a carico del produttore, di natura extracontrattuale, andrebbe approfondita in relazione alla circostanza della “rottura forzata del tappo” che Lei ha determinato facendo cadere la sfera che le ha provocato il danno fisiologico, ossia se detta Sua condotta vada o meno intesa come “comportamento ragionevolmente prevedibile” da parte del produttore all’atto della progettazione del tappo dosatore.
Una disamina in questa prospettiva avrebbe una giusta rilevanza e fondatezza giuridica se confortata da altre considerazioni, da collegare ai fatti.

Infatti, per approfondire la questione, più analiticamente, occorrerebbe esaminare la bottiglia ed il relativo tappo dosatore che ha forzato; leggere l’etichetta ivi posta; dovrebbe inoltre chiarire in che modo ha forzato il dispositivo anti rabocco etcc.
Ci sarebbero una serie di circostanze da valutare ad intergrationem.
Tenga anche conto, peraltro, che in caso di produzione seriale, come avviene per i tappi anti rabbocco occorre tener presente che il difetto potrebbe essere anche un cd. difetto di fabbricazione che colpisce solo un prodotto all’interno di un lotto determinato: in tal caso, il “prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.

Un’ulteriore valutazione delle circostanze predette, chiaramente mi aiuterebbe a completare il quadro giuridico.

Avv. Antonella Carbone, avv. Giorgia Antonia Leone
Centro Studi Diritto Alimentare

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