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“Aceto balsamico” di Cipro: il punto sull’opposizione dell’Italia

È recentemente giunto a Bruxelles il documento che sostiene l’incompatibilità della norma cipriota con i principi del diritto comunitario. Le molteplici e puntuali argomentazioni elaborate dal ministero delle Politiche agricole evidenziano come il progetto risulti contrario ai regolamenti Ue sotto svariati aspetti, sia in materia di etichettatura dei prodotti e di informazione ai consumatori, sia in merito alla reciprocità e alla concorrenza leale nel mercato interno

Olio Officina

“Aceto balsamico” di Cipro: il punto sull’opposizione dell’Italia

L’opposizione formale dell’Italia alla richiesta cipriota sul prodotto ‘aceto balsamico’ ha raggiunto ieri Bruxelles: il documento, in cui si sostiene l’incompatibilità della bozza di regolamento tecnico presentata dalla Repubblica di Cipro con i principi del diritto comunitario, è stato elaborato sulla scorta degli elementi forniti dal Mipaaf e trasmesso dal Mise alla Commissione europea.

La norma cipriota, notificata alla Commissione europea lo scorso 22 giugno, prevede la possibilità di commercializzare come ‘aceto balsamico’ un “prodotto naturale ottenuto aggiungendo all’aceto di vino mosto e/o mosto concentrato e/o mosto di uve concentrato rettificato ottenuto dall’aceto con l’aggiunta di mosto, mosto concentrato e similari”.

Il documento trasmesso dall’Italia a Bruxelles, fortemente voluto dal Ministro Stefano Patuanelli e dal Sottosegretario Gian Marco Centinaio, contiene molteplici e puntuali argomentazioni elaborate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di autorità competente per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, e incentrate in particolare sul meccanismo di protezione dei prodotti di qualità riconosciuti dall’Unione europea e sui principi generali in materia di evocazione relativi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Si evidenzia infatti come il progetto notificato da Cipro risulti contrario ai Regolamenti Ue in materia di etichettatura dei prodotti e di informazione ai consumatori, ai Regolamenti Ue in materia di prodotti Igp e Dop e ai principi dell’Ue relativi all’armonizzazione della legislazione alimentare, alla parità di trattamento dei prodotti provenienti da Stati membri diversi, alla reciprocità e alla concorrenza leale nel mercato interno, al trattamento equo dei prodotti simili e alla prevenzione di inutili ostacoli agli scambi e alla concorrenza.

Tra le varie argomentazioni, uno specifico accento viene posto sul principio della libera circolazione delle merci con particolare riferimento a tre prodotti di eccellenza dell’Italia riconosciuti dall’Unione europea: l’Indicazione Geografica Protetta ‘Aceto Balsamico di Modena’ e le Denominazioni di Origine Protetta ‘Aceto Balsamico tradizionale di Modena’ e ‘Aceto Balsamico tradizionale di Reggio Emilia’.

Si sottolinea anche come la Corte di Giustizia abbia chiarito in diverse occasioni l’ampia portata della protezione delle denominazioni registrate, soprattutto per quanto riguarda i casi di evocazione, citando tra le altre le sentenze relative al “Cambozola” e al “Parmesan”.

Gli uffici del Mipaaf, secondo le precise direttive del Ministro Patuanelli, continueranno a monitorare l’evolversi della questione presso la Commissione, a difesa non solo di uno dei prodotti italiani di eccellenza ma anche della stessa tenuta del sistema europeo di protezione delle Indicazioni Geografiche.

 

In apertura, foto di Olio Officina©

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