Come utilizzare i marchi Dop e Igp in etichetta e in pubblicità
Ecco le regole - in tredici punti, con tutte le indicazioni, compresi anche i divieti - riguardanti gli alimenti composti, elaborati o trasformati, prodotti, commercializzati o immessi al consumo con riferimento a una attestazione di origine. È necessario inoltrare una richiesta di autorizzazione e una scheda tecnica descrittiva del prodotto con il quale l’etichetta verrà utilizzata
Il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha reso note le modalità con cui è possibile impiegare i marchi di attestazione di origine nel modo corretto quando si tratta della presentazione di un prodotto, composto, elaborato o trasformato, o nella sua pubblicità.
Per procedere con l’autorizzazione, il soggetto interessato dovrà trasmettere la richiesta di autorizzazione, l’etichetta predisposta nel rispetto dei criteri che seguono e la scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata.
Elenchiamo di seguito i tredici criteri utilizzati dal Ministero per concedere l’autorizzazione:
1.
Le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i loro acronimi Dop o Igp per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi.
2.
Le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato.
3.
Per indicare l’ingrediente a Dop o Igp nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere utilizzati per l’intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione devono essere utilizzate per le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i rispettivi acronimi.
4.
È vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento ad una Dop o Igp.
5.
Fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione Dop/Igp in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall’italiano non è possibile riportare l’acronimo, neanche se tradotto.
6.
È possibile utilizzare, di seguito al all’ingrediente Dop/Igp in lingua italiana, l’acronimo in lingua diversa dall’italiano utilizzando una delle traduzioni degli acronimi riportate nell’allegato X del Regolamento (Ue) n. 668/14.
7.
Le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla Dop/Igp nella lingua diversa dall’italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.
8.
La denominazione Dop/Igp utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.
9.
L’utilizzatore ha l’obbligo di garantire che il prodotto Dop o Igp sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo di cui all’articolo 37 del Reg. (Ue) 1151/12.
10.
L’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto Dop o Igp utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto Dop/Igp ricevuta nonché l’impegno a produrre, dietro richiesta del Ministero, la relativa documentazione.
11.
L’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento ad una Dop/Igp prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero;
12.
L’utilizzatore deve dichiarare che il prodotto Dop o Igp verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica.
13.
L’utilizzatore deve dichiarare che l’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.
È vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.
L’utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è sottoposto ad autorizzazione ministeriale.
In apertura, foto di Olio Officina©
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