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La promozione del biometano

La Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 marzo ha pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 a completamento del sistema d’incentivo per il biocarburante. La produzione di biogas/biometano è uno degli anelli di una catena complessa che, partendo dalla gestione dell’uso del suolo, sviluppa numerose componenti della produzione di beni provenienti dal settore agricolo

Marcello Ortenzi

La promozione del biometano

Sviluppare il biometano, secondo il Decreto 2 marzo 2018, rappresenta una via per arrivare al raggiungimento del target di biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti entro l’anno 2020. Il settore del biogas esprime un potenziale produttivo di gas rinnovabile al 2030 per 10 miliardi di Nm3 di biometano, di cui 8 miliardi da matrici agricole e 2 miliardi ottenibili da rifiuti organici selezionati e da fonti non biogeniche e da gassificazione.

Il potenziale agricolo si può ottenere dalla destinazione energetica di non più di 400.000 ettari di superficie agricola utilizzata a colture di primo raccolto (3% SAU nazionale), dalla valorizzazione di effluenti zootecnici, da sottoprodotti agro-industriali e dall’inserimento di secondi raccolti o colture d’integrazione in circa il 6% della SAU nazionale a seminativi.

Incrementare il settore biogas/biometano con l’impegno dell’industria nazionale, comporta ricadute positive in termini di occupazione stabile nel nostro paese, come succede per tutti i nuovi settori che si affacciano nell’industria. La produzione di biogas/biometano è uno degli anelli di una catena complessa che, partendo dalla gestione dell’uso del suolo, sviluppa numerose componenti della produzione di beni provenienti dal settore agricolo.

Bisogna considerare che lo sviluppo effettivo del biometano non passi unicamente dallo sviluppo del settore della produzione, ma anche e soprattutto dallo sviluppo di altre capacità di sistema che siano in grado di integrare la nuova produzione di gas rinnovabile nella rete e nel mercato.

Il quadro normativo stabilito dal recente decreto, tra i vari elementi che concorrono allo sviluppo del sistema del biometano nella sua completezza, ne evidenzia i seguenti:

– Oltre che l’assegnazione di Certificati d’immissione in consumo alla produzione di biometano destinato ai trasporti, si cita l’impulso effettivo alla produzione di biometano quale biocarburante avanzato. Infatti, per i primi dieci anni di esercizio, su richiesta dei produttori di questo prodotto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) ritirerà il biometano avanzato che è immesso nel sistema per una quota massima pari al 75% dell’obbligo, detratte le eventuali quote di soggetti obbligati che non intendono aderire al meccanismo. Il ritiro del “bene” biometano sarà effettuato a un prezzo pari a quello del mercato del gas a pronti ridotto del 5% e il GSE riconoscerà il valore dei corrispondenti Certificati, attribuendo a ciascun un valore pari a 375,00 euro.

– I produttori di “biometano avanzato” potranno richiedere al GSE anche di essere esclusi dal ritiro fisico del biometano prodotto provvedendo così a vendere autonomamente la loro produzione sempre, però, con destinazione d’immissione in consumo nel settore dei trasporti; in tal caso, avrebbero diritto al solo valore dei corrispondenti Certificati, valorizzati dal GSE sempre a 375,00 euro.

– Il Decreto prevede l’introduzione di un sistema di garanzie d’origine che, secondo le intenzioni del legislatore, serve a comprovare al consumatore l’origine rinnovabile del gas utilizzato evitando in questo modo ai soggetti obbligati la necessità di acquistare la quota di emissione in atmosfera di anidride carbonica nell’ambito del Sistema europeo di scambio di quote di emissione. Sebbene il sistema di garanzie di origine riguardi soltanto una quota limitata della produzione di biometano, la sua introduzione rappresenta un elemento di sicuro interesse verso uno sviluppo effettivo dell’utilizzo diretto di biometano in tutti i settori.

– Altro elemento alla base dello sviluppo del sistema biometano è che il decreto segna un percorso di sviluppo per nuovi punti di distribuzione mediante l’introduzione di un’ulteriore quota di Certificati a fronte dell’investimento in nuove infrastrutture di distribuzione o di liquefazione.

– Ci sono poi altre misure di raccordo con il mondo esistente del biogas per consentire all’attuale produzione un progressivo allineamento verso il settore del biometano. Primo elemento tra tutti è rappresentato dalla possibilità di riconvertire a biometano la produzione esistente. Infatti, è contemplata l’assegnazione dei Certificati alla pari di un nuovo impianto (ivi inclusa l’opzione del ritiro per il biometano avanzato da parte del GSE) anche alla produzione di biometano derivante da un impianto biogas esistente (ottenuta anche mediante il potenziamento della produzione biogas rispetto alla produzione pre-esistente) nel rispetto della condizione che l’incentivo alla produzione di elettricità da biogas sia rilasciata in misura non superiore al 70% della produzione di elettricità annua storica rilevata.

– Si prevede poi che la “codigestione”, cioè il double counting (raddoppio del valore del certificato) e la qualifica di biometano avanzato saranno riconosciuti anche alla produzione di biometano derivante da processi che utilizzeranno le materie per l’ottenimento del double counting e del biometano avanzato in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi, il double counting e la qualifica di biometano avanzato saranno riconosciuti al solo 70% della produzione.

Questi elementi appare che il legislatore abbia voluto stabilire le basi per un rilevante sviluppo del settore del biometano. La sfida passa nelle mani dei soggetti interessati all’applicazione del decreto, in primis il GSE che dovrà adottare le procedure applicative per l’attuazione del decreto, i produttori e i soggetti della filiera del mercato e, non da ultimo, i gestori delle reti gas.

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