Tutte le opportunità e i vantaggi per quanti vogliano investire in parchi solari e in energia pulita
Il Ministero delle Politiche agricole ha stilato un documento in diciotto punti per rispondere voce per voce a tutti i quesiti posti da coloro che hanno manifestato interesse
Il Parco Agrisolare sta diventando sempre più una necessità, anche per far fronte alle richieste di energia pulita, oltre che, e soprattutto, per fronteggiare gli elevati costi energetici.
1) Chi sono i Soggetti beneficiari della misura “Parco Agrisolare”?
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto, sono Soggetti Beneficiari:
a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) le imprese agroindustriali;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui
all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
Non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva, aventi un volume di affari annuo, riferito all’anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, del Decreto).
2) Come si determina l’intensità del contributo previsto dalla misura “Parco Agrisolare”?
Ai Soggetti Beneficiari sarà riconosciuto un contributo in conto capitale che dipende dall’attività svolta, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto, sulla base dell’appartenenza a una delle Tabelle dell’allegato A del Decreto (a partire dal codice Ateco prevalente dell’azienda). Per la corretta determinazione dell’intensità del contributo si rimanda al capitolo 3 del Regolamento Operativo.
3) Quali sono gli interventi ammissibili alla misura “Parco Agrisolare”?
La misura “Parco Agrisolare” prevede la selezione e il finanziamento di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, o la realizzazione di un potenziamento di un impianto esistente. In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile.
Inoltre, congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la realizzazione di uno o più interventi complementari quali:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
4) Quali sono le spese ammissibili per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico?
Con riferimento all’intervento di realizzazione dell’impianto fotovoltaico sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
– acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare, ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma Cei, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto;
– approntamento cantiere e direzione lavori;
– fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli
adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità
dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;
– spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e
l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica; tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, gli eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete eventualmente necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali, se previsti dalla norma, altri oneri necessari.
Per tali spese è fissato un massimale pari a € 1500/kWp.
Sono inoltre ammesse, nel limite del massimale previsto, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali, comprese quelle relative all’elaborazione e alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.
5) Quando è possibile iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari?
È consentito iniziare i lavori di realizzazione dell’intervento successivamente alla data di invio della Proposta.
Si rammenta che, entro 30 giorni dall’inizio dell’intervento, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad inviare la comunicazione di inizio lavori e, contestualmente, l’eventuale richiesta di anticipazione, secondo quanto previsto ai paragrafi 7.1 e 7.2 del Regolamento Operativo.
6) Come inviare la Proposta per l’accesso alla misura “Parco Agrisolare”?
Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la Proposta deve essere trasmessa, pena l’inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito Portale “Agrisolare”, disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del Gse, inserendo le informazioni tecnico-amministrative richieste, nonché allegando la documentazione a corredo.
Per poter accedere al Portale, il Soggetto Beneficiario, qualora non sia già registrato, deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore sul sito del Gse, nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/), e, solo dopo, richiedere il servizio “Agrisolare” attraverso il quale è possibile procedere alla presentazione della Proposta.
Eventuali richieste di ammissione al contributo pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (Pec), e- mail, raccomandata o posta ordinaria, ovvero su canali di comunicazione diversi dal Portale “Agrisolare”, non saranno tenute in considerazione.
Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e di compilazione della Proposta si rimanda al documento “Manuale Utente Portale Agrisolare”, disponibile sul sito istituzionale del Gse.
7) Quali sono i requisiti dell’impianto fotovoltaico?
Per richiedere il contributo previsto dalla misura Parco Agrisolare, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione, sia come nuovo impianto che come potenziamento di un impianto esistente, e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici; non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 500 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al Gse il contributo come singole Proposte.
8) È possibile realizzare più impianti fotovoltaici da parte dello stesso Soggetto Beneficiario?
Ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell’azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dello specifico sito/unità locale.
Nei limiti delle spese massime ammissibili previste dal Decreto e dettagliatamente riportate al paragrafo 4.3 del Regolamento Operativo, è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell’azienda.
Si rammenta che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 500 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al Gse il contributo come singola/e Proposta/e.
9) Quali sono i criteri da rispettare nel dimensionamento dell’impianto fotovoltaico per aziende ricadenti in Tabella 1A e 2A dell’Allegato A del Decreto?
Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto) e per le aziende operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A dell’Allegato A del Decreto), gli impianti fotovoltaici sono ammissibili al contributo se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera del 5% il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola – compreso quello familiare – ovverosia il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell’intervento da realizzare.
Ai fini del dimensionamento dell’impianto fotovoltaico, in fase di progettazione dovrà essere utilizzato esclusivamente il tool denominato “Pvgis” del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea), disponibile al link https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/, e utilizzando i parametri specificati al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo.
Per ogni approfondimento si rimanda al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo.
10) Come calcolare il fabbisogno energetico dell’azienda?
Il fabbisogno energetico dell’azienda agricola coincide con il consumo energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell’intervento da realizzare.
Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati dalle bollette, intestate all’azienda/impresa agricola, riferite all’intero anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni.
11) Come calcolare l’Energia Elettrica Equivalente derivante dal fabbisogno termico dell’azienda?
Nel caso in cui l’azienda agricola si trovi nelle condizioni di poter attestare, trami le fatture di acquisto, l’uso di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione dell’energia termica necessaria, nell’anno solare di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre) o al periodo di attività, in caso di avvio in data successiva all’1 gennaio 2021, potrà calcolare la quantità di Energia Elettrica Equivalente utilizzando il metodo rappresentato al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo.
Il valore di Energia Elettrica Equivalente così determinato potrà essere sommato all’energia elettrica prelevata dalla rete, attestata dalle bollette dell’energia elettrica, al fine di definire il Consumo Elettrico Combinato da considerare per il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico.
12) Come calcolare il fabbisogno energetico di un’azienda che ha avviato la propria attività imprenditoriale nel corso dell’anno 2021?
Qualora l’azienda/impresa abbia avviato l’attività imprenditoriale in data successiva all’1 gennaio 2021 (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), ai fini della determinazione del fabbisogno energetico è consentito stimare i consumi di energia elettrica, riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre). Per tutte le aziende che risultino già attive all’1 gennaio 2021, in assenza di una o tutte le bollette/fatture relative all’anno di riferimento non sarà possibile stimare in alcun modo i consumi elettri e/o termici.
13) Qual è la documentazione da predisporre per attestare il rispetto del principio Dnsh?
Il set documentale necessario per verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente (Dnsh, do not significant harm)” è riportato al paragrafo 6.2 del Regolamento Operativo ed è riferito esclusivamente alla Fase Progettuale.
Per quanto concerne la fase di fine lavori (Fase 2), la documentazione specifica per il rispetto del principio DNSH sarà riportata nei successivi Provvedimenti di cui all’art. 1, comma s) del Decreto, dedicati alla suddetta fase.
Per maggiori informazioni sul principio Dnsh si rimanda al capitolo 5 del Regolamento Operativo.
14) È possibile annullare una Proposta inviata o rinunciare alla stessa laddove la proposta sia già stata accolta?
Qualora il Soggetto Beneficiario, pur avendo inviato regolarmente la Proposta, abbia intenzione di annullare la stessa, potrà utilizzare la specifica funzionalità di annullamento del Portale.
Laddove la Proposta sia già stata accolta con esito positivo è comunque possibile procedere alla rinuncia della stessa tramite la funzionalità di rinuncia del Portale.
15) In che modo una Grande Impresa può dimostrare la concreta necessità di aiuto per richiedere l’accesso al contributo?
Come indicato dal Decreto ministeriale 15 luglio 2022, numero 315434, le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto) od operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A dell’Allegato A del Decreto), al fine di accedere ai contributi previsti e definirne l’intensità “… devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.”
Al fine di accedere al contributo è richiesta la compilazione e l’invio del “Simulatore dello scenario controfattuale” messo a disposizione dal Gse (Allegato D dell’Avviso pubblicato in data 23 agosto 2022 sul sito del Mipaaf).
Solo in caso di esito positivo della simulazione verrà verificata l’ammissibilità del contributo.
16) Quali sono le spese ammissibili per l’installazione di eventuali sistemi di accumulo e/o dei dispositivi di ricarica?
Con riferimento all’installazione di un sistema di accumulo sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
– acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
– acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo, intesi come il
complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo. A tale riguardo si precisa che, nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo, non sono ammessi i costi derivanti dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);
– acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.
Per tali spese è fissato un massimale pari a 1.000 €/kWh. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000,00.
I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
Con riferimento all’installazione di sistemi di ricarica per la mobilità sostenibile potrà essere riconosciuta una spesa massima ammissibile pari a:
– € 1.500,00 per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
– € 4.000,00 per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
– € 250,00/kW, e fino a un massimo di € 15.000,00 per l’installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW.
Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.
I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione e conformi alla normativa tecnica di settore.
Sono inoltre ammesse, nei limiti dei massimali previsti e in relazione allo specifico intervento da realizzare, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali, comprese quelle relative all’elaborazione e alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.
17) Quali sono le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi complementari?
Con riferimento alla rimozione e smaltimento dell’amianto e/o eternit dalle coperture dei fabbricati interessati dall’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
– interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata);
– decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi (ove necessario);
– eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura;
– fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
– oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori).
Con riferimento alla realizzazione di coperture termo-isolanti tali da garantire un miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati interessati dall’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
– rimozione manto di copertura esistente (ove necessario);
– fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica
del fabbricato interessato;
– opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario);
– oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
Con riferimento alla realizzazione di un sistema di areazione (compresa l’installazione di camini di evacuazione) connesso alla sostituzione del tetto del fabbricato interessato dall’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
– fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
– fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione
del fabbricato interessato;
– opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario).
Per tali interventi è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile complessivo pari a € 700/kWp.
Sono inoltre ammesse, nei limiti del massimale previsto e in relazione allo specifico intervento complementare da realizzare, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali, comprese quelle relative all’elaborazione e alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.
18) Come dimensionare correttamente l’impianto fotovoltaico (attraverso il tool Pvgis) nei casi di installazione dello stesso su una copertura con diversi orientamenti?
Qualora l’impianto fotovoltaico venga installato su una copertura con differenti orientamenti (ad esempio l’installazione è effettuata su più falde della stessa copertura), è necessario effettuare il dimensionamento attraverso il tool Pvgis suddividendo l’impianto nelle porzioni con le specifiche tipologie installative e di orientamento, ed inviare un report Pvgis per ogni porzione di impianto. In ogni caso la potenza complessiva dell’impianto e la relativa producibilità sarà data dalla somma dei valori delle singole porzioni di impianto.
Per le informazioni generali relative al dimensionamento dell’impianto si rimanda al par. 4.2 del Regolamento Operativo.
In apertura, foto di Olio Officina©
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