Salute

Visioni contradditorie. La Canapa è una pianta officinale o stupefacente?

Sono tante le anomalie istituzionali sul fronte normativo. Una delle più eclatanti aporie riguarda la canapa sativa. Il Ministero delle Politiche agricole ne valorizza la coltivazione, mentre il Ministero della Salute, in evidente contrasto con la normativa comunitaria, ne sancisce l’illiceità

Marcello Ortenzi

Visioni contradditorie. La Canapa è una pianta officinale o stupefacente?

Il Mipaaf, il dicastero agricolo, con D.M. del 27.07.2020 (GU 19.08.2020) ha inserito la “canapa sativa infiorescenza” destinata ad “usi estrattivi” tra le piante officinali, stabilendone altresì il prezzo unitario massimo applicabile per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2020.

Il Ministero delle Politiche agricole ha infatti inserito le infiorescenze di canapa tra le piante officinali per le sue note proprietà. Se la coltivazione e la trasformazione della canapa industriale erano già lecite (con L. n. 242/2016), ora la menzione delle infiorescenze di canapa sativa tra le piante officinali produce pertanto l’effetto di far rientrare le medesime nella disciplina di cui al D.Lgs. n 75/2018 il quale costituisce il Testo Unico in materia di piante officinali.

Poco tempo dopo, tuttavia, il Ministero della Salute (con DM 1 ottobre 2020) ha stabilito che le “composizioni per somministrazione a uso orale di Cannabidiolo (CDB) ottenuto da estratti di cannabis” rientrano nella tabella medicinali, sezione B, del Testo Unico Stupefacenti. Con tale provvedimento è di fatto determinata l’illiceità di tutti gli estratti di cannabis, con il rischio di compromettere anche quelli per le destinazioni ammesse dalla Legge sulla Canapa industriale.

Il Decreto, quindi, se da un lato riconosce le innegabili proprietà farmacologiche delle preparazioni contenenti CBD, dall’altro include tutti gli estratti di canapa nella nozione di “stupefacenti”.

Non si è tenuto conto della distinzione tra canapa industriale e canapa stupefacente in base al contenuto del principio attivo THC che risulta l’unico principio attivo della cannabis in grado, oltre una certa soglia, di produrre efficacia drogante.

Inoltre, la posizione del Ministero della Salute è in antitesi con le decisioni assunte dalle analoghe autorità tedesche, inglesi e francesi, che hanno escluso l’assoggettabilità dell’Epidiolex (farmaco a base di CBD) tra gli stupefacenti, ed è in contrasto con la normativa comunitaria in materia di organizzazione del mercato comune e di antitrust.

A questo punto Federcanapa ed EIHA, l’Associazione Europea della Canapa Industriale, hanno impugnato il Decreto dinanzi al TAR, al fine di evidenziare il palese contrasto con la normativa comunitaria e per chiarire finalmente la netta distinzione tra canapa industriale (prodotto agricolo) e canapa stupefacente.

In apertura, foto di Gianfranco Maggio per Olio Officina: Extravergine Maria [condimento a base di olio extra vergine di oliva ed estratto di canapa sativa], una prodotto a marchio Olio Roi, a dimostrazione dei buoni usi, senza pregiudizi, della pianta della canapa

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