NEI SUPERMERCATI CHI È RESPONSABILE Dl PRODOTTI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE ALTERATI O SCADUTI?
Nel caso di prodotti alimentari alterati o scaduti, esposti in vendita in un supermercato, con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 44335 del 10.09.2015 si è chiarito, in modo manifestamente pragmatico e nel rispetto del principio di effettività, che il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata a un soggetto qualificato e investito di mansioni direttive. Ciò in quanto la responsabilità, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti, va individuata all’interno della singola struttura aziendale; non essendo, peraltro, necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega.
Quindi, le responsabilità derivanti dalla direzione di un punto vendita o di un reparto e i compiti ad essi connessi possono essere ricavate dall’organigramma dell’impresa, o dalle mansioni esercitate dal lavoratore dipendente, dirigente o no che sia e persino dalle corrispondenti previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato nell’impresa. Tanto più che, nell’ambito del sinallagma contrattuale, il dipendente è retribuito per lo svolgimento proprio delle mansioni contrattualmente pattuite e correlate alla sua specifica posizione aziendale.
Sarebbe perciò quanto meno contraddittorio escludere, a fini penalistici, l’efficacia della causa negoziale concreta dell’assunzione di responsabilità di un’articolazione dell’impresa da parte del lavoratore dipendente che a tanto sia destinato dal titolare dell’impresa, sol perché manchi un atto scritto, ossia la suddetta delega.
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La foto di apertura è di Luigi Caricato