Il Registro telematico dell’olio d’oliva, istituito con il DM 23 dicembre 2013 e divenuto operativo il primo luglio 2015, nella forma attuale costituisce un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della filiera olearia, finalizzato al monitoraggio delle singole movimentazioni che avvengono in ogni stabilimento/deposito.
L’esperienza maturata in un decennio di attività di tale strumento ha fatto emergere negli oli «in attesa di classificazione» un punto critico nella tracciabilità delle produzioni nazionali.
A titolo di esempio, al 30 giugno 2024 erano ancora giacenti in Italia circa 4.300 tonnellate di olio che ancora dovevano essere classificati, in una campagna olearia caratterizzata da una forte contrazione della produzione a livello mondiale. Per quanto riguarda la campagna 2024/2025, alla data del 31 maggio risultano in attesa di classificazione circa 3.896 tonnellate.
Pertanto, fatti salvi i tempi di registrazione stabiliti dal DM 23 dicembre 2013, ai fini di una più puntuale tracciabilità delle produzioni nazionali, dalla campagna 2025/2026 gli oli vergini presenti nel registro telematico come «in attesa di classificazione» dovranno essere classificati in «olio extra vergine di oliva» o in «olio di oliva vergine» o in «olio di oliva lampante», a seconda del caso, utilizzando il codice operazione “OO– Classificazione” nel rispetto della tempistica indicata nelle tabelle:


Per quanto riguarda le produzioni ottenute nelle campagne antecedenti a quella del 2025/2026, in deroga alla suddetta tempistica, tutti gli oli in attesa di classificazione dovranno risultare classificati nel registro con la categoria di appartenenza entro il 30 settembre 2025, a prescindere dalla data del loro ottenimento.


È opportuno evidenziare – riprende la nota a firma del direttore generale Oreste Gerini – che l’avvenuta classificazione dell’olio «in attesa di classificazione» deve essere contestualmente seguita dall’aggiornamento della relativa cartellonistica identificativa dei recipienti di stoccaggio interessati, così come disposto dall’art. 5 bis, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 (8), indipendentemente dai tempi di registrazione.
Infine, si evidenzia che:
– ai sensi dell’art. 7, comma 4, del DM 10 novembre 2009 e dell’art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2013 (9), le suddette indicazioni riguardanti la tenuta del registro telematico devono ritenersi a tutti gli effetti obbligatorie. Ne consegue che l’inosservanza delle medesime comporterà per gli inadempienti l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 7 del D. Lgs. 103 /2016 relativa al mancato rispetto delle modalità di tenuta del registro telematico;
– il mancato aggiornamento della cartellonistica dei recipienti di stoccaggio comporterà per i trasgressori l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 103 /2016.
Quanto sopra si rappresenta a codeste Associazioni ed Organizzazioni di categoria affinché provvedano ad informare i propri associati, i produttori ed i centri di assistenza agricola, richiamando l’attenzione degli stessi su quanto sopra rappresentato.
Si chiede di voler dare la massima diffusione della presente circolare che sarà pubblicata nell’area “Documentazione” del “Portale dell’Olio d’Oliva” ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2013.

In apertura, foto di Francesca Binda Olio Officina