La Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025 riporta la decisione del Ministero dell’agricoltura della registrazione del nome «Oliva Alta Daunia» come Denominazione di origine protetta, ai sensi del Regolamento Ue n.  2024/1143 del Parlamento e del  Consiglio  dell’11  aprile  2024,  presentata  dal Consorzio Oliva Alta Daunia il 10 luglio 2025  presso  la  Sala  del Trono del  Castello  Ducale  di  Torremaggiore, in provincia di Foggia. Ora, se non vi sarà alcuna opposizione alla domanda di registrazione la documentazione sarà notificata alla Commissione europea in vista del riconoscimento definitivo.

In attesa che termini l’iter di riconoscimento presso l’Unione europea, riportiamo  integralmente il testo comprendente i sette articoli del Disciplinare di produzione.

Disciplinare di Produzione

Denominazione di Origine Protetta «Oliva Alta Daunia»

Art. 1. Denominazione

La denominazione di origine protetta  «Oliva  Alta  Daunia»  è riservata esclusivamente alle olive da mensa,  a  drupa  intera  in salamoia acido – salina derivanti dalla varietà di olivo Peranzana, del tipo cangiante  (con  grado  di   maturazione/colore   indicato nell’art. 2) che rispondono alle condizioni ad ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Descrizione del prodotto

All’atto dell’immissione al consumo l’«Oliva Alta  Daunia» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

forma: ovoidale con apice e base arrotondati;

calibro: minimo 16 mm;

  1. di frutti/Kg: non maggiore di 400;

colore: «cangiante» con  tonalità  variabile  dal  violaceo  al marrone;

rapporto polpa/nocciolo: non inferiore a 3;

resa in polpa: min. 75 %;

distacco della polpa   dal   nocciolo   netto   e   completo: «spiccagnolo» con polpa coesa al nocciolo e consistenza morbida;

analisi sensoriale: profumo netto di oliva ed erbaceo, sapore fresco di erbaceo,  lievemente  amaro  con  sentori   di   tostato, acidulo/lattico, carciofo e  pomodoro   acerbo   in   un   perfetto equilibrio;

contenuto in polifenoli totali: valore min 300 mg/  100  gr  di parte edibile.

Eventuali difetti delle drupe, epicarpo  con  alterazioni  della polpa,  raggrinzimento,  presenza  del  picciolo,  danneggiamenti  di crittogame e/o insetti, sono tollerati nella misura  massima  dell’1% di prodotto finito.

Presenza di olive di altre varietà in  fase  di  immissione  al consumo sono tollerati nella  misura  massima  dell’1%  di  prodotto finito.

Art. 3. Delimitazione geografica della zona di produzione

La zona di coltivazione e  produzione  della  denominazione  di origine protetta «Oliva Alta Daunia» comprende  l’intero  territorio amministrativo  dei  comuni  di  San  Paolo  di  Civitate,  Apricena, Torremaggiore, San Severo e Lucera in provincia di Foggia.

Art. 4.  Prova dell’origine

Dalla raccolta in campo e in ogni fase  del  processo  produttivo viene eseguito un monitoraggio costante in input (entrata) e  output (uscita).  Attraverso  l’iscrizione  in   specifici   elenchi   degli olivicoltori con l’indicazione dei dati  catastali  di  coltivazione, dei  trasformatori  e  dei  confezionatori,  nonché  attraverso   la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle  quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la  rintracciabilità del prodotto. Tutte le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei relativi  elenchi,  saranno  assoggettate  al  controllo   da   parte dell’organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5. Metodo di produzione

Il metodo di produzione dell’«Oliva Alta Daunia»  si  basa  sulle pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di  cui  all’art  3.

Esso consta delle seguenti fasi:

5.1 Materia prima

L’«Oliva Alta Daunia» è  ottenuta  esclusivamente  dalle  drupe

della varietà autoctona Peranzana. Non è ammessa l’utilizzazione di piante di Peranzana geneticamente modificate.

5.2 Tecniche colturali

La  forma  di  allevamento  delle  piante  è  quella  in  volume

riconducibile al «Vaso Sanseverese», con due – tre branche produttive inclinate. È ammesso il rinfittimento degli oliveti gia’  esistenti, a condizione che i soggetti di nuovo impianto siano allevati  con  la medesima forma delle piante preesistenti.

La  gestione  agronomica  degli  oliveti,  dalla  lavorazione  ai terreni, fertilizzazione, diserbo, difesa  fitosanitaria  ecc.,  deve essere improntata al  principio  generale  della  buona  e  razionale tecnica agraria e della sostenibilità ambientale, nel rispetto della normativa vigente. La protezione fitosanitaria dell’oliveto  si  basa sull’applicazione dei principi della «difesa integrata»,  secondo  le indicazioni delle «linee guida nazionali per la produzione  integrata delle colture: difesa fitosanitaria e  controllo  delle  infestanti», redatte  e  aggiornate   dal   Bollettino   ufficiale   fitosanitario regionale. Nel caso di azienda agricole in coltivazione biologica  si rimanda  a  quanto  previsto  dal  reg.  UE  848/2018  e   successive modificazioni ed integrazioni.

La  pratica  irrigua,  sia  ordinaria  sia  straordinaria,   deve terminare quindici giorni prima della raccolta per non  danneggiare, con possibili ammaccature, le drupe che potrebbero  risultare  troppo turgide e delicate.

Le drupe da destinare alla produzione  dell’«Oliva  Alta  Daunia» devono essere raccolte in fase di maturazione al grado di  invaiatura ottimale   che   corrisponde   ad   un   epicarpo   di    colorazione violacea/marrone (cangiante), al fine di ottenere un prodotto  finito con una colorazione uniforme.

È vietato l’impiego sulle piante di prodotti ad azione maturante e/o cascolante, in qualsiasi fase del ciclo di coltivazione,  nonché l’uso di ormoni di origine sintetica. La raccolta del prodotto  dalle piante deve essere effettuata a mano (brucatura) o con altre forme di raccolta che  prevedono  l’impiego  di  macchine  e/o   attrezzature agevolatrici, a condizione che la metodica utilizzata sia tale da non arrecare danneggiamenti alle drupe ed alle piante. Dopo  la  raccolta le drupe  devono  essere  conservate  e  trasportate  in  contenitori inerti, provvisti di adeguate aperture o fessurazioni per  consentire la circolazione dell’aria; in ogni caso lo strato  del  prodotto  ivi contenuto non può  superare  l’altezza  di  25  cm.  È  vietato  il trasporto e la conservazione delle drupe in sacchi di qualsiasi  tipo ovvero in contenitori chiusi a  tenuta.  La  quantità  di  olive  da destinare alla lavorazione dell’«Oliva Alta Daunia» non può superare i 7,0 t per ettaro di oliveto. Il prodotto, una volta raccolto, viene sottoposto alla calibratura, allo scopo  di  eliminare  drupe  troppo piccole (inferiore al calibro 16 mm), ed alla  cernita  manuale,  perallontanare le  olive  non   sufficientemente  mature,  attaccate  dai parassiti, danneggiate dal gelo o durante il trasporto.

5.3 Metodo di lavorazione dell’«Oliva Alta Daunia»

La  varietà  Peranzana   concorre   in   modo   esclusivo   alla denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia»; in tal  senso è vietato utilizzare partite di olive che presentino drupe immature, molli, con epicarpo e polpa di colore non uniforme.

Dopo la raccolta in campo le  olive  devono  essere  avviate  al processo di lavorazione che prevede l’arrivo delle stesse  al  centro di trasformazione dove viene eseguito il controllo di qualità per la rispondenza delle caratteristiche merceologiche (art. 2).

La fase seguente prevede la cernita, la pulitura, la  calibratura e il lavaggio delle partite rispondenti  ai  parametri  previsti  dal presente disciplinare.

Le partite di  olive  destinate  alla  denominazione  di  origine protetta «Oliva Alta Daunia» entro quarantotto ore dalla raccolta  in campo devono essere avviate al processo  di  lavorazione  secondo  il tradizionale sistema in salamoia  al  naturale  o  «metodo  greco  al naturale».

Le drupe vengono poste in recipienti ad  uso  alimentare  che,  a seguire, saranno riempiti con  acqua  potabile  fino  alla  completa sommersione  delle  stesse,  mentre  l’aggiunta  di  sale,   per   la realizzazione  della  salamoia,  deve  avvenire  al   massimo   entro tre giorni dalla sommersione in acqua potabile al fine di ottimizzare i processi fermentativi,  in  coerenza  al  sistema  in  salamoia  al naturale  o  «metodo  greco  al  naturale».  La   salamoia   per   la fermentazione deve avere una concentrazione in cloruro di sodio (sale alimentare) tra il 6 ed il 10%.

La salamoia deve presentare le seguenti  caratteristiche:  colore violaceo vinoso brillante, odore lattico e leggermente acetico, stato liquido limpido.

È vietata in ogni fase del processo di trasformazione l’aggiunta di acidificanti di sintesi per favorire o provocare la riduzione  del pH, il cui andamento deve essere conseguente solo alla  fermentazione lattica. Il periodo di immersione in salamoia è caratterizzato da un processo di fermentazione naturale al sale che  può  raggiungere  al massimo i dodici mesi. Le drupe dovranno  essere  mantenute  in  tale stato al fine di permettere l’avvio e lo  sviluppo  del  processo  di fermentazione, al  termine  del  quale  il  pH  raggiunge  un  valore inferiore e/o uguale  a  4,5,  indispensabile  per  evitare  processi anomali.

Dopo almeno sei mesi di immersione in  salamoia,  le  olive  sono pronte per essere confezionate ed avviate al consumo  come  olive  da mensa a  denominazione  di  origine  protetta  «Oliva  Alta  Daunia».

All’atto del confezionamento, è  consentito  l’impiego  di  sostanze acidificanti e/o antiossidanti (anche in  miscela  tra  loro),  quali acido lattico, acido ascorbico, acetico e citrico.

Nella fase di confezionamento la salamoia deve avere un valore di ph    inferiore    o    uguale    a    4,3.     È     ammessa     la pastorizzazione/sterilizzazione del prodotto confezionato.

5.4 Fase di stoccaggio dell’«Oliva Alta Daunia»

I locali di  stoccaggio  delle  olive  confezionate  in  fase  di pre-distribuzione dovranno assicurare condizioni di bassa luminosità e temperature non superiori a 22 °C. Questi dovranno essere  conformi alla normativa vigente in termini di condizioni igienico-sanitarie.

Art. 6. Legame con l’ambiente

L’area di  produzione  dell’«Oliva  Alta  Daunia»  è  vocata  ad un’olivicoltura da mensa basata  esclusivamente  sulla  coltivazione della varietà  Peranzana  storicamente  e  profondamente  legata  al tessuto sociale locale che ha condizionato per secoli lo sviluppo del territorio  e  la  vita  delle  popolazioni,  incidendo  notevolmente sull’economia dell’area.

A determinare le numerose «specificità» che l’oliva Alta  Daunia presenta ci sono, in primis, i fattori climatici  – ambientali.  Il clima temperato (di tipo semiarido) del territorio  interessato  alla Denominazione di origine protetta «Oliva  Alta  Daunia»  risponde  in modo ottimale alle esigenze  agronomiche  della  cultivar  in  quanto caratterizzato da estati calde ed asciutte, inverni  poco  freddi  in generale privi di gelate, e piovosi, da una temperatura media annuale storica di 15,6 °C (da 15,5 a 15,9 °C), precipitazioni  totali  annue medie di 548,4 mm (da 511,2 a 604,6 mm), un’evapotraspirazione totale annua di 1053,0 mm  (da  1018,8  a  1103,9  mm),  un  Deficit  idrico climatico o DIC pari a 619,9 mm (da 588,5  a  678,6).  Il mese  più freddo è gennaio con una temperatura media storica di 7,4 °C (da 7,0 a 7,7 °C) ed una minima media storica di 4,1 °C (da  3,9  a  4,3  °C) mentre il mese più caldoè  luglio con una temperatura media storica di 24,9 °C (da 24,5 a 25,3 °C) ed una massima media storica  di  30,6°C (da 30,2 a 31,0 °C). I terreni dell’area sono del tipo vertisuoli e di tipo alluvionale ben profondi e fertili,  originatisi  in  netta componente da rocce prevalentemente arenitiche (arenarie e sabbie)  e da depositi sciolti a prevalente componente pelitica e/o sabbiosa  ed in  minima  parte  da  rocce  prevalentemente  ruditiche  (ghiaie   e conglomerati), risultano franco-sabbiosi, non particolarmente  ricchi di sostanza organica  e  con  elevate  percentuali  di  sabbia.  Tali caratteristiche del terreno permettono consistenti capacità d’invaso dei terreni, evitando al contempo  i  ristagni  idrici,  estremamente dannosi per l’olivo che teme l’asfissia radicale. La  secolare  forma di allevamento a «vaso sanseverese», non  adottato  in  nessun  altro areale  olivicolo  al  mondo,  determina   un’assoluta   specificità dell’area interessata dall’«Oliva  Alta  Daunia».  Sotto  il  profilo pedologico e climatico, infatti, costituisce nell’assieme  un  unicum imprescindibile legato ai Comuni dell’Alta Daunia ove la Peranzana è destinata ad oliva da mensa  e  dove  si  adatta  perfettamente  alle condizioni dell’area di coltivazione, al di  fuori  della  quale  non presenta nessuna diffusione.

Anche le caratteristiche genetiche della cultivar, combinate  con le   condizioni   ambientali – «ambiente/genotipo» – favoriscono   una espressione fenotipica unica: oltre ai caratteri morfologici  della drupa, la «complessità sensoriale» (art. 2) relativa  alla  evidente componente  di  polifenoli,  come  verbascoside,  idrossitirosolo   e tirosolo,  i  cui  valori  sono  stati  certificati   dalla   ricerca scientifica  dell’Università  di  Foggia  e  Perugia  è,   infatti, favorita dalle condizioni agronomiche di profondità  dei  terreni  e dal microclima fresco e stabile  che  determina  una  progressiva  e graduale invaiatura delle olive soprattutto nei mesi  di  novembre  e dicembre.

Altro  nesso  di  causalità è  la  tecnica  di   coltivazione, attraverso  il  periodo  di  raccolta,  che  determina  il  grado  di invaiatura delle drupe e contribuisce ad esaltare tali  caratteri  di tipicità come il profilo sensoriale e quello merceologico.

Le     caratteristiche     merceologiche/organolettiche     della denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia» si identificano con perfetto equilibrio sensoriale, caratterizzato da  profumo  netto di oliva ed erbaceo, un sapore fresco di  erbaceo,  lievemente  amaro con sentori di  tostato,  acidulo/lattico,  di  carciofo  e  pomodoro acerbo, grazie alla presenza di polifenoli e tocoferoli. La polpa è morbida e succosa,  con  distacco  dal  nocciolo  netto  e  completo (spiccagnolo).

Il tradizionale metodo di trasformazione «greco al  naturale» – per la lavorazione dell’oliva  cangiante  -concorre  in  maniera  netta, pertanto, alla tipicità dell’«Oliva Alta Daunia», caratterizzato  da un processo di fermentazione naturale al sale che  può raggiungere anche i 12 mesi, in relazione alle  variabili  agro-ambientali.  Tale metodo, tramandato da generazioni tra  gli  operatori  locali,  viene praticato esclusivamente nell’areale  delimitato  e  prevede  l’avvio naturale della fermentazione lattica con lo sviluppo di microrganismi e lieviti che, grazie ad una concentrazione salina tra  il  6  ed  il 10%, favoriscono reazioni chimico-fisiche ed enzimatiche responsabili della produzione di un  complesso  bouquet  aromatico  con  composti volatili di varia natura (acidi organici, esteri ed eteri ecc.).

È evidente che la  specificità  commerciale  dell’«Oliva  Alta Daunia» è la sua immissione al consumo  con  il  colore  «cangiante» (grado di invaiatura) caratterizzato da  sfumature  dal  violaceo  al marrone, che  non  costituiscono  un  difetto  merceologico,  ma  una peculiarità frutto di un processo  di  lavorazione  in  salamoia  al naturale  senza  l’aggiunta  di  coloranti  e  additivi  artificiali, condizione che assicura un prodotto tipico salubre e genuino.

I fattori naturali  e  ambientali  della  zona  geografica,  che esprimono in pieno la vocazionalità agronomica del territorio  e  il metodo di  produzione   condizionano   profondamente   gli   aspetti qualitativi dell’oliva da mensa che presenta  specificità  esclusive rispetto ad altre varietà e caratteri distintivi irriproducibili.

La ricerca scientifica e le fonti bibliografiche (cfr.  relazioni fase agricola e fase  agroindustriale)  attestano  come  i  «fattori umani»siano determinanti nella scelta della tecnica di  coltivazione, nei processi di trasformazione  e  valorizzazione  dell’oliva,  tutti esclusivi  nel  determinare  le  citate  caratteristiche   distintive dell’oliva non riscontrabili in altre  aree  produttive  regionali  e nazionali.

In questa area la coltivazione dell’olivo risale al  periodo  del Medioevo, ad opera degli Ordini  Monastici  dei  Benedettini  che  si insediarono, tra l’altro, nel  territorio  di  Torremaggiore  con  la fondazione  del  Monastero  «Terrae  Maioris».  Infatti,  è   stata attestata da due scritture rispettivamente del 7 giugno 1141  in  cui l’Abate del  monastero  di  Terrae  Maioris,  Giovanni,  conferma  il testamento del Diacono Roberto, con il quale la chiesa di Santa Maria e  il  suo  clero  erano  stati  istituiti  eredi   di…  Unam domus…. duos quadragenales vinee… unum ortum et  olivetum  et duas buttes… (Pergamena appartenente al Capitolo Cattedrale di San Severo) e del giugno 1196  in  cui  l’Abate  di  Terrae  Maioris, Mauro, vende un oliveto nel territorio di  San  Severo  (Archivio  di Stato di Napoli, mon. Sopp.  Vol.  V  n.).  Il  prof.  Pier  Leopoldo Borrelli De Andreis in una sua  nota  scritta  depositata  presso  il Comune di Torremaggiore afferma che è probabile che la denominazione dell’oliva «Peranzana» è una modifica dialettale del nome «Provenzana o  meglio  Provenzale»,  in  quanto  portata  nelle  nostre  contrade direttamente dalla Provenza dalla famiglia dei Di  Sangro,  Duchi  di Torremaggiore e Principi di San Severo, discendenti diretti dei Duchi di Borgogna, Signori  della  Provenza  e  che  sia  stato  lo  stesso Raimondo Di Sangro a mettere a dimora nei possedimenti  familiari  la «Peranzana» portandola dalle regioni Provenzali del  meridione  della Francia. Il che si spiega anche con la circostanza che la varietà di olive «Provenzale» modificata nel dialetto  locale  «Peranzana»  sia stata  coltivata  e  circoscritta  in  un’area  molto  ristretta  del territorio della Puglia e coincidente con i vasti possedimenti  della famiglia  Di  Sangro,  posseduti   principalmente   negli   agri   di Torremaggiore e San Severo.

Dal punto di vista storico, il  legame  tra  il  prodotto  e  il territorio è comprovato da numerose testimonianze documentali; molti sono anche i riferimenti storici relativi al metodo  di  elaborazione delle olive cangianti da tavola.

La secolare tecnica di coltivazione, il sistema di trasformazione in salamoia delle olive cangianti, nonché la  tradizione  alimentare confermano  il  legame  storico  -culturale  con  il  territorio.  Lo svolgimento di sagre popolari nei paesi dell’area a Dop, nonché le ricette gastronomiche  tradizionali  a  base  di  Oliva  Alta  Daunia confermano le  abitudini  alimentari  delle  popolazioni  locali  con diverse pietanze.

La denominazione d’origine protetta «Oliva Alta Daunia» è  ormai consolidata  nel  tempo   da   diversi   decenni,   come   dimostrato dall’attestazione di documenti commerciali (fatture, ddt, bolle ecc.) e inerente l’organizzazione di eventi pubblici,  relazioni  tecniche, articoli   della   stampa,   pubblicazioni   scientifiche   a    cura delle Università degli Studi di Foggia, Bari  e  Perugia,  del  Crea, Cra-Oli e altri enti di ricerca accreditati.

Art. 7. Confezionamento – Etichettatura

Le olive a denominazione di origine protetta «oliva Alta  Daunia» che presentano i requisiti merceologici di maturazione possono essere confezionate sostituendo la salamoia  di  fermentazione  con  una  di condizionamento ad una concentrazione salina massima del  5%  (NaCl), pH inferiore o uguale a 4,3, acidità totale, espressa come grammi di acido lattico su 100 ml, compresa tra  lo  0.3  e  l’1%,  assenza  di zuccheri riducenti, assenza di funghi unicellulari e  pluricellulari, di clostridi solfito-riduttori e di microrganismi indicatori fecali.

Alle olive  in  salamoia  possono  essere  aggiunti  acidificanti naturali (acido lattico e acetico) e antiossidanti (acido ascorbico e citrico).

La denominazione di origine protetta «Oliva Alta Daunia», ai fini dell’immissione al consumo diretto, dovrà  essere  confezionata  in contenitori a norma a cui  può  seguire  un  eventuale  processo  di pastorizzazione/sterilizzazione.

I contenitori  autorizzati  al  confezionamento  e  alla  vendita dovranno essere:

in vetro, con peso sgocciolato min. di 100 g;

in secchiello di plastica, con peso sgocciolato min. da 100 g;

in latta, con peso sgocciolato min. di 180 g;

in plastica (polietilene HD,  atossico  e  idoneo  al  contatto alimentare) con fusti da min. 20  kg  in  peso  sgocciolato  (per  il trasporto delle olive  dai  trasformatori  ai  confezionatori  e  non destinati al consumo  finale)  I  suddetti  non  devono  alterare  la qualità e non trasmettere  odori  o  sostanze  nocive/tossiche  alle produzioni.

I contenitori devono essere sigillati in modo  tale  da  impedire manomissioni a garanzia del consumatore.

Le «Olive   Alta   Daunia»  da   utilizzare   per   successive trasformazioni  o  preparazioni  possono  essere  confezionate  senza limite di peso  netto  del  prodotto  in  contenitori  conformi  alla normativa vigente. Il prodotto con tali confezioni  non  può essere destinato al consumatore finale e, pertanto, deve essere identificato con la dicitura «Denominazione di origine protetta “Oliva Alta Daunia” prodotto destinato a successive trasformazioni o preparazioni».

I locali utilizzati  per  tali  processi  dovranno  presentare  i requisiti  igienico-sanitari   in   conformità  alle   disposizioni dall’ente sanitario preposto.

La  specificazione  merceologica  e  la  tipologia  di   prodotto certificabile a denominazione d’origine protetta «Oliva Alta  Daunia» riguarda l’oliva a drupa intera in salamoia acido – salina.

Al   fine   di   salvaguardare   la   qualità,   assicurare   la rintracciabilità e garantire il controllo del  prodotto  immesso  in commercio, la lavorazione  e  il  confezionamento  dell’«Oliva  Alta Daunia» a Dop deve essere effettuato nell’area di  produzione  per  i seguenti motivi:

a) garantire l’origine  e  la  tracciabilità  del prodotto, evitando il rischio di commistioni  con  olive  di  diversa provenienza;

b) salvaguardarne la  qualità  e  le  caratteristiche tipiche, considerato che  il  confezionamento  riguarda  un  prodotto delicato e deperibile e che la fase  di  confezionamento  prevede  la sostituzione  della   salamoia   di    fermentazione   con   una   di condizionamento  con  caratteristiche  definite;

c)   mantenere   la tradizione, dal momento che il prodotto deve la sua reputazione anche a pratiche tradizionali di preparazione consolidate nel  tempo  e legate all’ambiente di origine;

d) garantire la massima trasparenza nei confronti del consumatore, il quale nella Dop è  portato  con fiducia a collegare identità e reputazione  del  prodotto  alla  sua origine e provenienza dal territorio.

In etichetta saranno riportate, a caratteri di stampa  chiari  e leggibili, le seguenti indicazioni:

«Oliva Alta Daunia» a denominazione di origine protetta;

  • nome, la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice;
  • simbolo grafico dell’Ue  identificativo  delle  produzioni  a Dop;
  • logo della «Oliva  Alta  Daunia»  a  denominazione  di  origine protetta;
  • indicazione  obbligatoria   della   varietà  «Peranzana»   in posizione sottostante il logo e riportata con carattere di dimensione non superiore a quella utilizzato per il nome «Oliva Alta Daunia».

Qualsiasi riferimento non contemplato nel  suddetto  elenco  deve essere conforme alla normativa vigente in termini di etichettatura.

Il  logo  identificativo  dell’«Oliva  Alta  Daunia»  a  Dop è caratterizzato da un simbolismo  che  esprime  una  forte  emanazione delle peculiarità del territorio: dalla storia al paesaggio agrario, dalla  cultura  contadina  alle  sue   tradizioni,   quali   elementi distintivi  di  un’area  ad  alta  vocazione  agricola  e   con   una un’identità territoriale che coniuga tradizione e innovazione.

Graficamente è  rappresentato  da  tre  elementi  figurativi  e distintivi:

a) Oliva con  colorazione   sfumata   che   va   dal   colore viola/amaranto chiaro (pantone7629C) al viola/amaranto scuro (pantone 4975C) e verde (pantone 583C), separata in  maniera  equidistante  da una  linea  obliqua  ondulata  che  divide  a  metà   la   drupa   a rappresentare il viraggio delle olive destinate al consumo;

b) una Corona nobiliare, di colore verde oro chiaro  (pantone 7758C), a simboleggiare la famiglia dei Principi de  Sangro,  signori feudatari  che  dal  XV  al  XIX  sec.  governarono  gran  parte  del territorio dell’alta Daunia e importarono la varietà di oliva  dalla Provenza (Francia);

c) indicazione circolare intorno all’oliva, nella circonferenza più esterna, si inserisce il  titolo  «Dop  Oliva  Alta  Daunia»  di colore  viola/amaranto  (Pantone  7629C  -Font.  Trajan  Pro   Bold),

L’indicazione della varieta’ «Peranzana» è di colore  viola/amaranto (PANTONE 7629C -Font. Trajan Pro Bold).

Indicazioni da seguire

Nell’etichettatura,  nella  presentazione  e  nella   pubblicità dell’«Oliva Alta Daunia»:

– è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto non espressamente prevista;

– è consentito l’uso di indicazioni che facciano  riferimento  a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché  non  siano  tali  da trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che  il prodotto deve  in  ogni  caso  possedere  in  quanto  prescritte  dal disciplinare;

– è  ammesso   l’uso   di   altri   riferimenti   veritieri   e documentabili, ivi compresa l’illustrazione della storia del prodotto e/o aziendale, che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con  le  finalità e  i  contenuti  del  presente disciplinare;

– l’uso contestuale di  nomi  di  aziende  agricole  e  la  loro localizzazione territoriale sono consentiti solo se  il  prodotto  è stato ottenuto esclusivamente  con  olive  raccolte  negli  oliveti coltivati dell’azienda agricola interessata;

– è consentito l’uso di marchi collettivi  o  di  certificazione adottati o autorizzati da enti istituzionali non in contrasto con  le finalità e i contenuti del presente disciplinare;

– la designazione «Oliva Alta Daunia» è intraducibile,  ma  ad essa potranno essere aggiunte le traduzioni nelle  lingue  dei  paesi nei quali il prodotto viene commercializzato.

In apertura, barattoli di olive Peranzana. Foto e prodotto di Agricola Piano