La questione Coratina non è marginale e non può essere liquidata come una semplice dimenticanza burocratica. Riguarda il riconoscimento delle caratteristiche naturali di una varietà, il lavoro della ricerca scientifica e, soprattutto, il diritto di un prodotto autentico a essere valutato secondo criteri capaci di interpretarne correttamente la natura.Per comprendere la portata del problema occorre partire dai fatti.
Il nodo degli steroli: quando il parametro non racconta tutta la storia
Il Regolamento delegato (UE) 2026/2358 ha introdotto una soglia minima di 800 mg/kg di steroli totali per gli oli extravergini monovarietali ottenuti da Koroneiki e Nocellara del Belice, rispetto al limite generale di 1.000 mg/kg.
La Coratina, tuttavia, non è stata inclusa nel testo europeo.
Eppure, il Consiglio Oleicolo Internazionale, nella sua 123ª sessione plenaria del luglio 2026, ha approvato l’estensione della soglia di 800 mg/kg anche alla Coratina.
Si determina così un disallineamento tra il riconoscimento tecnico internazionale e il recepimento nella normativa europea.
È necessario chiarire un aspetto: gli steroli rappresentano parametri analitici importanti nella valutazione della purezza e dell’autenticità degli oli. Non sono, tuttavia, un indicatore isolato capace di esprimere da solo l’intera qualità di un prodotto.
La composizione sterolica è influenzata da fattori varietali, ambientali e agronomici. La cultivar, il grado di maturazione delle olive, le condizioni pedoclimatiche e le pratiche colturali possono concorrere a determinare profili differenti.
Il punto è proprio questo: una caratteristica naturale non può essere automaticamente interpretata come un’anomalia riconducibile a una sofisticazione.
La ricerca ha evidenziato che esistono oli monovarietali autentici che, pur presentando un contenuto di steroli inferiore al limite ordinario, rispettano gli altri requisiti di qualità e autenticità.
La normativa deve naturalmente tutelare il consumatore e contrastare le frodi. Ma deve farlo distinguendo ciò che è alterazione da ciò che è espressione naturale della biodiversità varietale.
Coratina: una storia che merita riconoscimento
La Coratina non è semplicemente una cultivar pugliese. È una parte significativa della storia olivicola del Mezzogiorno.
Il suo nome richiama Corato, territorio con il quale è storicamente associata, ma la sua vicenda agronomica racconta un patrimonio ben più ampio, costruito attraverso generazioni di coltivatori, trasformatori e studiosi.
Già nel Settecento Giovanni Presta, medico e agronomo, descriveva una varietà conosciuta come oliva a racimolo, per la particolare disposizione dei frutti in grappoli.
Successivamente, nella sua Monografia dell’Olivo del 1883, il professor Girolamo Caruso riportò testimonianze sull’introduzione della varietà da Corato.
Non siamo dunque davanti a una produzione nata da una recente operazione commerciale o da una costruzione di marketing territoriale.
Siamo davanti a una cultivar che appartiene alla storia agricola italiana, alla sua evoluzione produttiva e alla cultura olearia di un territorio.
La sua diffusione ha contribuito a costruire un’identità produttiva riconoscibile, capace di attraversare il tempo e di adattarsi alle trasformazioni dell’olivicoltura.
E questa identità merita di essere tutelata anche sul piano normativo.
La qualità della Coratina: carattere, composizione e identità
Parlare della Coratina significa parlare di un olio che non cerca di nascondere la propria personalità.
Il suo profilo sensoriale è generalmente caratterizzato da un fruttato intenso, con evidenti sensazioni erbacee e vegetali, accompagnate da amaro e piccante di particolare intensità.
Carciofo, erba fresca e mandorla sono alcune delle note che possono emergere all’assaggio, con intensità variabili secondo annata, maturazione e condizioni di produzione.
Ma il suo interesse non si esaurisce nella dimensione sensoriale.
La Coratina è particolarmente apprezzata per il contenuto di composti fenolici, tra cui l’oleuropeina e i suoi derivati, che contribuiscono alle caratteristiche sensoriali e alla stabilità ossidativa dell’olio.
È proprio l’incontro tra composizione chimica, identità varietale e profilo organolettico a renderla una cultivar di grande interesse per la ricerca e per il settore produttivo.
Non si tratta di attribuirle una superiorità assoluta rispetto ad altre varietà. Si tratta di riconoscerne il valore specifico.
La qualità non è uniformità. La qualità è anche diversità, riconoscibilità e capacità di esprimere caratteristiche proprie.
Il rischio di confondere la conformità con il valore
Qui si apre una riflessione che supera il caso della Coratina.
La conformità normativa è indispensabile per garantire la correttezza delle produzioni e la tutela del mercato. Ma la conformità deve essere costruita su una conoscenza scientifica aggiornata.
Quando un parametro generale non riesce a rappresentare adeguatamente le peculiarità di una determinata cultivar, occorre interrogarsi sull’adeguatezza del parametro, non mettere automaticamente in discussione il prodotto.
Non significa abbassare le garanzie.
Significa renderle più precise.
Un sistema di controllo efficace deve essere in grado di distinguere un olio autentico da uno adulterato, valorizzando le caratteristiche varietali documentate e utilizzando l’insieme degli indicatori analitici disponibili.
La tutela della qualità non può trasformarsi in un meccanismo che penalizza la biodiversità.
Al contrario, dovrebbe essere proprio la normativa a proteggerla.
Una questione economica, oltre che scientifica
L’esclusione della Coratina dalla disposizione europea non è soltanto una questione di classificazione analitica.
Ha conseguenze potenziali sulla commercializzazione, sulla programmazione delle imprese e sulla valorizzazione degli oli monovarietali.
Un produttore che investe nella selezione varietale, nella tracciabilità, nella trasformazione e nella costruzione di un’identità commerciale deve poter contare su un quadro normativo coerente.
La Coratina rappresenta un patrimonio produttivo importante per l’agricoltura meridionale. Coinvolge aziende agricole, frantoi, operatori commerciali e territori che hanno costruito intorno a questa cultivar una parte della propria economia.
Escluderla dal riconoscimento europeo della soglia specifica significa lasciare aperta una questione che può generare incertezza proprio nel momento in cui il settore avrebbe bisogno di stabilità e chiarezza.
Non è sufficiente riconoscere una peculiarità in sede internazionale se poi il mercato europeo non dispone ancora degli strumenti normativi per recepirla.
L’Europa deve riconoscere la biodiversità, non semplificarla
L’Unione europea ha il compito di stabilire regole comuni, garantire la leale concorrenza e proteggere i consumatori.
Ma l’uniformità delle regole non deve diventare uniformità delle caratteristiche biologiche.
L’agricoltura è fatta di territori, varietà, condizioni climatiche e patrimoni genetici differenti. Pretendere che ogni cultivar risponda esattamente allo stesso profilo analitico, senza considerare le evidenze scientifiche sulle sue caratteristiche naturali, rischia di produrre una semplificazione che non corrisponde alla realtà agricola.
La decisione del COI ha riconosciuto la necessità di una soglia specifica anche per la Coratina. Ora occorre che questo riconoscimento trovi un coerente recepimento nella disciplina europea.
È quanto chiedono le organizzazioni del settore e gli operatori interessati: una modifica del regolamento che includa esplicitamente la cultivar e consenta di applicare la soglia di 800 mg/kg agli oli monovarietali interessati, nel rispetto degli altri requisiti di autenticità e qualità.
Non si chiede un privilegio
Non si chiede un privilegio. Si chiede coerenza tra conoscenza scientifica e disciplina commerciale.
Non si può chiedere all’agricoltura di essere identitaria e poi ignorarne l’identità
C’è un aspetto culturale che non dovrebbe essere trascurato.
Da anni si parla di biodiversità, tutela delle cultivar autoctone, valorizzazione dei territori e lriconoscibilità delle produzioni.
Si invita il mondo agricolo a investire nella qualità, a differenziarsi, a costruire identità commerciali e a preservare il patrimonio varietale.
Ma la biodiversità non può essere soltanto una parola da inserire nei programmi di sviluppo o nelle strategie di comunicazione.
Deve trovare riconoscimento concreto nelle regole che disciplinano la produzione e la commercializzazione.
La Coratina è un esempio emblematico di questa contraddizione.
Il suo valore non nasce da una deroga. La sua storia non dipende da un regolamento. La sua qualità non viene concessa da un parametro amministrativo.
La normativa ha il dovere di riconoscere, con rigore scientifico, ciò che la ricerca e la storia produttiva hanno contribuito a documentare.
Perché una cultivar non è un numero di laboratorio. È un patrimonio biologico, agricolo, economico e culturale.
E se vogliamo davvero difendere l’olio extravergine italiano, dobbiamo imparare a tutelare anche le differenze che lo rendono unico.
La Coratina non chiede di essere favorita. Chiede di essere riconosciuta per ciò che è.
E questa non è una concessione: è una questione di correttezza scientifica, normativa e agricola.
L'immagine in apertura è un concept di Olio Officina generato da AI