Economia

Il commercio richiede la conoscenza delle regole

Expertise. Tutto quanto serve sapere in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, con la relativa disciplina contrattuale. L’esordio della rubrica “Lex” a cura del Centro Studi diritto alimentare

Paolo Montanari

Il commercio richiede la conoscenza delle regole

L’Art. 62 della Legge n. 27/2012 che ha convertito il decreto-legge del 24.01.2012 n. 1 recante disposizioni urgenti in materia di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività, ha per titolo la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Detta disciplina si applica ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale. Questi contratti devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti, inoltre, devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Nelle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, ivi compresi i contratti di cui sopra, è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Il pagamento dei corrispettivi per i contratti avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari deve essere effettuato, per le merci deteriorabili, entro 30 giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni. Vengono, quindi, abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 231/2002 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

L’art. 62 in oggetto determina, infine, le sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di violazione delle disposizioni di cui sopra, salvo il caso in cui la violazione non costituisca reato. Il soggetto incaricato di vigilare sulla applicazione delle disposizioni de quibus è l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Le modalità applicative delle disposizioni di cui all’art. 62 della Legge 27/2012 sono state, quindi, emanate con un successivo decreto interministeriale.

Per prima cosa detto decreto interministeriale specifica che non costituiscono cessioni ai sensi dell’art. 62:

a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;

b. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;

c. i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Non rientrano, infine, nell’ambito di applicazione dell’art. 62 neppure le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

Il decreto interministeriale passa, quindi, ad elencare una serie di definizioni; in particolare lo stesso definisce i prodotti agricolicome i prodotti dell’allegato I di cui all’articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mentre i prodotti alimentarisono definiti come i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; la cessione dei prodotti agricoli e alimentariconsiste nel trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana; interessante, infine, di particolare interesse appare la definizione di consumatore finale, vale a dire la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il decreto interministeriale, all’art. 3, comma 2, specifica che per forma scritta si deve intendere qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

Gli elementi essenziali, in forma scritta, dei suddetti contratti di cessione possono essere contenuti sia nei contratti o accordi quadro, sia negli accordi interprofessionali, così come

nei documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

a) contratti di cessione dei prodotti;

b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;

c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono, infine, anche essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.

Di particolare interesse appare l’art. 4 del decreto interministeriale in esame concernente le “pratiche commerciali sleali”.

Nell’ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano, innanzitutto, nella definizione di “condotta commerciale sleale”, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011 (Allegato A al decreto interministeriale).

Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, Legge 27/2012, vietano, poi, qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:

a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;

b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;

c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

Configura, infine, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.

Di particolare interesse in materia di prova della illiceità della pratica commerciale è quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del decreto interministeriale in esame. L’illiceità di una pratica commerciale, infatti, non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l’altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie.

Da rilevare ancora la disposizione di cui all’articolo 62, comma 3, Legge 27/2012, che prevede il pagamento di interessi a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

L’acquirente ha diritto di chiedere la sospensione dei termini di pagamento qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge.

Per quanto concerne il calcolo degli interessi ed il relativo tasso si rimanda all’art. 6 del decreto interministeriale.

Da ultimo, il decreto interministeriale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, si applicherà a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari sottoscritti successivamente al 24.10.2012.

L’art. 8, comma 2, detta, infine, la disciplina transitoria per i contratti già in essere al 24.10.2012, i quali dovranno essere adeguati entro la data del 31.12.2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

Commenta la notizia