Codice Oleario

Vietare il tappo antirabbocco?

Istituzioni italiane schizofreniche, aziende olearie nel mirino, vessate e oppresse da comportamenti irrazionali e contradditori. Prima viene imposto l’obbligo del tappo antieffrazione per l’olio extra vergine di oliva, cogliendo tutti di sorpresa. Ora, al contrario, lo si intende vietare, con grande danno, economico e morale, per le aziende che hanno sostenuto costi per adeguarsi. Previste sanzioni. La scusa? I possibili rischi per la salute del consumatore. A sostenerlo, è il Ministero dello Sviluppo economico

Olio Officina

Vietare il tappo antirabbocco?

Che l’Italia sia vivendo in questi anni di declino un momento di grande crisi era ormai un dato certo e acclarato, evidente a tutti. Nulla è infatti mai definito, anche perché un giorno vale una regola, il giorno successivo ne vale un’altra che è l’esatto contrario. Abbiamo fatto l’abitudine e nessuno più si spazientisce ma alle volte si arriva all’assurdo. Come in questo caso.

Avete presente l’imposizione per le aziende olearie confezionatrici dell’obbligo del tappo anti rabbocco? Bene, facciamo il punto.

L’articolo 18, comma 1, della L. 161/14, che ha sostituito l’articolo 7, comma 2, della legge Mongiello con il seguente testo: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.

La sanzione prevista in questo caso può variare da 1.000 a 8.000 euro, con confisca del prodotto.

Cosa accade invece ora? Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato lo scorso 28 giugno una comunicazione a firma del direttore generale Stefano Firpo, rivolta al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dove esplicitamente richiama l’attenzione sul punto in cui viene ipotizzata una modifica dell’art. 7.2 della Legge 14 gennaio 2013 in cui viene previsto il divieto di vendita al consumatore delle bottiglie con dispositivo anti rabbocco negli esercizi commerciali, prevedendo una apposita sanzione.

Per chi voglia leggere il DOCUMENTO integrale del Ministero dello Sviluppo Economico è sufficiente CLICCARE QUI.

Tutto è partito da un’azione dell’Associazione AIIPA riguardante la dichiarata pericolosità dell’uso improprio del tappo anti rabbocco, che è stato peraltro oggetto di circolare Mise-Mipaaf del 15 dicembre 2014.

“La soluzione prospettata tramite il sostegno di una apposita campagna istituzionale di informazione e sensibilizzazione per i consumatori – si legge nel documento del Ministero dello sviluppo economico – non è parsa adeguata a risolvere definitivamente la problematica dovuta a una intrinseca pericolosità dimostrata dal sistema, qualora applicato su confezioni vendute ai consumatori”.

La questione era stata argomentata in maniera molto approfondita durante l’edizione di Olio Officina Festival 2017, ma anche su queste pagine, in risposta a un lettore che ci scriveva sull’argomento, con le argomentazioni del Centro Studi Diritto Alimentare con il quale collaboriamo da anni. Potete leggere due articoli sul tema molto interessanti, cliccando QUI e QUI. Il primo con il titolo Tappi anti rabbocco, chi paga i danni, e il secondo articolo con il titolo Tappo anti rabbocco, tutti i dettagli.

Chi è, intanto, l’associazione che ha dato il via a questa serie di problematiche che si trascinano da tempo. Si tratta dell’AIIPA, appunto, ovvero l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, articolata in sei associazioni di settore e venti quattro gruppi merceologici nei quali organizza le trecento aziende associate che comprendono piccole e medie realtà produttive così come grandi industrie nazionali e multinazionali.

Secondo il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito del “perdurare dell’impiego improprio delle confezioni dotate di tappo anti rabbocco e l’inefficacia delle segnalazioni già apposte sulle confezioni di olio, si ritiene che il problema vada risolto alla radice, impedendo che le bottiglie con il predetto dispositivo arrivino nella disponibilità dei consumatori”.

La questione non è da sottovalutare, se avete letto attentamente i due articoli che avevamo a suo tempo pubblicato, e tuttavia stupisce che da una parte un soggetto istituzionale imponga il tappo anti rabbocco e dall’altra un altro soggetto istituzionale si impegni, attraverso sanzioni pecuniarie, di vietarne l’uso al di fuori dei pubblici esercizi, vietandolo, di conseguenza, là dove avviene il consumo domestico.

Voi sapete bene cosa comporti tutto ciò, soprattutto per le aziende che non hanno in dotazione molti spazi per gestire le varie tipologie di bottiglie e di tappi. Non solo, c’`da osservare che proprio in ragione dell’obbligo di utilizzare il tappo anti effrazione, molte aziende, corse in fretta e furia ai ripari, hanno studiato un’unica linea di produzione, con il tappo antirabbocco, sopportando in tal modo costi enormi e, soprattutto, vivendo il disagio di recuperare tale materiale il prima possibile, per non subire angherie, visto che la fretta con la quale si era disposto l’obbligo ha colto impreparate perfino le imprese produttrici di tappi. Solita commedia all’italiana: emanare norme senza essere ancora pronti all’applicazione.

Intanto, però, le aziende olearie che si sono nel frattempo adeguate alla norma che imponeva il tappo anti effrazione, per non subire danni commerciali, si ritrova a doverlo sostituire quando la bottiglia è destinata al privato cittadino. Si ritiene infatti “opportuno” – come si legge nel documento del Ministero dello Sviluppo economico – “che venga ribadita la destinazione prevista dalla norma dell’impiego di questa tipologia di confezione alle sole collettività e non anche al singolo consumatore”.

Sempre in questo documento – che potete scaricare QUI – si legge che il “verificarsi di numerosi incidenti collegati all’uso di bottiglie con tappo anti rabbocco, occorsi presumibilmente anche in presenza di apposite avvertenze, portano a concludere che questa tipologia di tappi non sia sicura per l’uso da parte del consumatore finale, se non nell’ambito dei servizi offerti dalle collettività, come previsto dalla legge n. 9/2013”.

Inoltre – si legge sempre in questo documento – “in assenza di una disposizione sanzionatoria della violazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 9 si potrebbe proporre una modifica del medesimo articolo che preveda l’esplicito divieto di vendita al consumatore negli esercizi commerciali ed una sanzione per la violazione di tale divieto, associata alla violazione complessiva delle disposizioni dell’art. 7, comma 2 della citata legge n. 9/2013”.

Inoltre, leggiamo ancora che nelle “more di tale modifica si ritiene opportuno promuovere un protocollo d’intesa tra Amministrazioni ed associazioni di produttori e di distributori affinché, a maggior tutela dl consumatore, non vengano offerti in vendita allo stesso confezioni di olio recanti il dispositivo antirabbocco”.

Ora, possiamo comprendere che i rischi per il consumatore siano la prima preoccupazione di un’azienda, la quale manifesta sempre la necessaria sensibilità per favorire il minor rischio possibile, ma questa disposizione francamente è un po’ debole.

Perché insistere sull’olio e non su altri altri prodotti? Forse che una bottiglia di liquore il consumatore non la riutilizza? Non è vero. Ci sono tante famiglie che producono liquori casalinghi, ma al di là di questo, sono anche frequenti gli usi impropri di qualsiasi oggetto, e le bottiglie sono in cima alla lista degli incidenti erotici, con gente che si reca in ospedale per risolvere imbarazzanti occlusioni di ani e vagine violati da bottiglie imprigionate nei meandri dei corpi.

Non si può pensare che il consumatore debba essere considerato un cretino assoluto incapace di comprendere le situazioni di rischio. Affermato ciò, noi riteniamo che sia sbagliata sia l’ipotesi dell’obbligo del tappo anti rabbocco, che riteniamo assurda, sia, nel medesimo tempo, l’ipotesi di vietare tale tappo.

Le aziende, rispetto alle chiusure, ma anche in relazione a qualsiasi altro materiale, sceglieranno di volta in volta le soluzioni che riterranno più opportune, avendo soltanto cura che non si ricorra a materiali tossici, dannosi alla salute. Mentre le istituzioni italiane dovranno smettere di fare da balia ai cittadini: se c’è un consumatore che si ferisce nel manomettere il tappo sono problemi che non dovranno riguardare né le imprese, né lo Stato. Tutti gli oggetti diventano pericolosi se utilizzati maldestramente e in maniera inopportuna.

Le istituzioni anziché perdersi in questi aspetti ridicoli, pensino invece a confrontarsi con altre emergenze, reali, non immaginarie.

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Tappo antirabbocco, tutti i dettagli

Il punto della situazione. La legge 161/2014 crea un nuovo corso per gli oli da olive nei ristoranti, con sanzioni da mille a otto mila euro, e confisca del prodotto. L’obbligo riguarda solo il momento della somministrazione (sui tavoli) e non in cucina. La disposizione presenta non poche criticità: non si prevede alcun tempo di adeguamento; non è stata prevista un omologazione dei tappi (di Debora Campagna)

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Pasticcio all’italiana. Per chi ne è stato il promotore, l’illusione di risolvere un problema culturale mai realmente affrontato in maniera seria. Per le aziende confezionatrici, la grande difficoltà nell’adeguarsi alle disposizioni. Per i titolari dei pubblici esercizi, la spada di Damocle di una sanzione che arriva fino a 8 mila euro. Una sola domanda tra le tante: quali tappi potranno essere considerati conformi alla legge? Nessuno lo sa

Si parla tanto di tappo antirabbocco

Già, è vero, ma “quello che si vede nei ristoranti è possibile rimuoverlo e reinserirlo”. Ce lo riferisce una nostra lettrice. “La sfera cade anche dentro la bottiglia”, ci confida Bruna Formentini. Le foto che ci ha inviato sono state scattate in un noto ristorante del centro Italia. “Mi permetto di chiedere” – aggiunge: “ma questo tappo antirabbocco che dovrebbe garantire il prodotto e proteggere il contenitore dalle manomissioni come dovrebbe essere?”

Olio da olive, tappo anti rabbocco: mancano indicazioni utili, operatori del settore in difficoltà

Assitol e Federolio invitano il legislatore a colmare una lacuna relativa a una disposizione di legge adottata nonostante sia ancora aperta una procedura pilota di infrazione da parte dell’Ue, che, di fatto, rende l’intera legge Mongiello sostanzialmente inapplicabile

La foto di apertura è di Olio Officina

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