Codice Oleario

Chiarezza sul panel test

È veramente attendibile questo tanto contestato strumento di verifica della qualità degli oli? Con il Reg. Ue 2019/1604, finalmente il legislatore "pone rimedio" ai frequenti e imbarazzanti casi in cui, in sede di revisione di analisi, emergono divergenze interpretative da parte dei gruppi di assaggio coinvolti

Olio Officina

Chiarezza sul panel test

I nostri lettori sicuramente sono a conoscenza dell’entrata in vigore del Reg. Ue 2019/1604, dove, all’art. 1 comma 1 lett. b) così recita:

“Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato: l’articolo 2 è così modificato: al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell’interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi. Almeno uno dei panel è un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell’olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario, a prescindere dal tipo di difetti constatati durante le controanalisi, la classificazione è dichiarata incoerente con le caratteristiche e il costo delle controanalisi è a carico dell’interessato».

In questo modo il legislatore “pone rimedio” ai frequenti imbarazzanti casi in cui, in sede di revisione di analisi, emergono divergenze interpretative da parte dei gruppi di assaggio coinvolti. I quali nella migliore delle ipotesi, confermano eventuali difetti organolettici riscontrati in prima istanza ma identificandoli ciascuno in base al proprio “sentire” (chi rancido, chi riscaldo, chi muffa); nella peggiore, si contraddicono proprio circa l’identità merceologica del prodotto contestato (trovandolo chi extra e chi vergine).

Questa incertezza/contraddittorietà spesso faceva sorgere nell’autorità giudiziaria dubbi (fondati) circa l’attendibilità del panel e spesso costituiva evidenza della insufficienza di questo elemento per fondarci un’accusa di frode in commercio. Con questo Regolamento invece le criticità del metodo vengono in qualche modo legalizzate. Un clamoroso, formale, indifferente addio da parte del legislatore ad ogni principio di certezza, di garanzia e di attuazione del contraddittorio.

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

Commenta la notizia