Economia

Assaggiatori d’olio, nuove direttive

Dal 29 agosto tutto cambia per chi si occupa di analisi sensoriale degli oli da olive. I passaggi essenziali del nuovo decreto riguardante le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, la formazione dei capi panel, le modalità di iscrizione e aggiornamento dell'elenco nazionale degli esperti e l'attestato di idoneità di capo panel

Olio Officina

Assaggiatori d’olio, nuove direttive

Alla fine, dopo tanto lavoro, si è giunti alla tanto attesa pubblicazione – sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la n. 199 del 28 agosto 2014 – del Decreto Mipaaf 18 giugno 2014 recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori.

Le nuove direttive, come ben si comprende, comportano la conseguente abrogazione del precedente D.M. 28 febbraio 2012.

Cosa cambia rispetto al passato? Ecco punto per punto que che viene disposto intorno alle procedure e alle modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, e circa le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione e aggiornamento dell’elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini con l’eventuale annotazione del possesso dell’attestato di idoneità di capo panel.

I PASSAGGI ESSENZIALI: PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI PANEL DI ASSAGGIATORI

1. Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori incaricati dell’accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini (comitati di assaggio ufficiali).
La Pubblica Amministrazione proponente presenta la domanda di riconoscimento, controfirmata dal capo panel, al Ministero-PIUE V per il tramite del CRA-OLI e, per conoscenza, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio il panel ha la propria sede.
La domanda inviata al CRA-OLI dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla composizione del panel, ai requisiti di ogni singolo componente, alle attrezzature e alle strutture presso cui opera il panel, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CRA-OLI, presenta al Ministero-PIUE V un motivato rapporto, corredato dal relativo parere, che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto all’art. 4, par. 1 del regolamento.
Il Ministero-PIUE V, sulla base della documentazione ricevuta per tramite del CRA-OLI e valutata ogni altra utile condizione, adotta l’atto di riconoscimento ed iscrive il panel nell’elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.

2. Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori professionali (comitati di assaggio professionali)
Per il riconoscimento dei comitati di assaggio professionali l’organismo proponente dovra’ trasmettere al Ministero-PIUE V, per il tramite del CRA-OLI la domanda di riconoscimento controfirmata dal capo panel.
La domanda deve essere corredata dalla medesima documentazione prevista per i comitati di assaggio ufficiali e presentata con le medesime modalità.
Il Ministero-PIUE V, sulla base della documentazione ricevuta per tramite del CRA-OLI e valutata ogni altra utile condizione, adotta l’atto di riconoscimento ed iscrive il panel nell’elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.

CORSI PER ASSAGGIATORI

1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da Enti e da Organismi pubblici e privati, previa autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio si effettuera’ il corso.

2. La Regione o la Provincia autonoma di cui al comma 1, rilascia l’autorizzazione a condizione che:

a) il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma sia un capo panel di cui all’art. 3, comma 7, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto ai sensi dell’art. 5;

b) nel programma del corso siano previste:

1) le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato specificate nell’allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attributi ivi indicati (riscaldo/morchia, avvinato, rancido, amaro);

2) almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l’assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili, che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell’allegato XII del regolamento;

3) le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell’olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;

4) almeno 35 ore di attività formativa.

3. La Regione o la Provincia autonoma trasmette l’autorizzazione di cui al comma 2, al Ministero-PIUE V.

4. Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive è rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal capo panel responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive è rilasciato il solo attestato di frequenza.

CORSO DI FORMAZIONE DEL CAPO PANEL

1. Per l’accesso ai corsi di formazione di capo panel previsti dall’art. 4 del regolamento, è necessario essere iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 4 ed aver operato, da almeno tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero.

2. I corsi di formazione per capo panel sono organizzati da Enti o da Organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero-PIUE V e la relativa domanda deve essere presentata al predetto ufficio per il tramite del CRA-OLI che ne cura l’istruttoria tecnica.

3. La domanda di cui al comma 2, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) struttura presso la quale si svolge il corso;

b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezioni. Le materie di insegnamento devono riguardare, in particolare, oltre la normativa comunitaria e nazionale relativa ai criteri e alle modalità di riconoscimento dei panel di assaggiatori, tutte le norme del Consiglio oleicolo internazionale concernenti: l’allestimento di una sala di assaggio, le condizioni della prova e la conservazione dei campioni, le funzioni del capo panel, la determinazione della soglia media di riconoscimento degli attributi finalizzata alla selezione degli assaggiatori, l’organizzazione, la gestione, le funzioni e le regole di condotta degli assaggiatori, nonché la valutazione statistica e l’elaborazione dei dati;

c) prove pratiche di valutazione e classificazione di oli vergini di oliva;

d) almeno 35 ore di attività formativa;

e) nominativi dei docenti e relative materie di insegnamento;

f) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato della documentazione attestante i requisiti fissati nel decreto.

4. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale, operante presso il CRA-OLI, verifica la conformità della domanda di cui al comma 3 e predispone apposita relazione attestante il rispetto di ogni altra condizione prevista dal regolamento e dal presente decreto.

5. L’autorizzazione è trasmessa all’Ente o Organismo organizzatore e, per conoscenza, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio viene svolto il corso.

6. Ai partecipanti che hanno superato il corso è rilasciato apposito attestato di idoneita’.

7. La qualifica di capo panel è attribuita all’atto della costituzione del panel di assaggiatori e permane per il periodo di attività dello stesso.

ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRA VERGINI

1. L’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, già istituito ai sensi dell’art. 3 della legge n. 313/98, è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero-PQAI IV, che ne cura la pubblicazione sul sito internet del Ministero. Le Regioni e le Province autonome provvedono a pubblicare l’elenco di competenza nei rispettivi bollettini.

2. Per l’iscrizione nell’elenco sono richiesti i seguenti requisiti:

a) attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori;

b) attestato rilasciato da un capo panel, di cui all’art. 3, comma 7, che comprovi la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.

3. La domanda per l’iscrizione nell’elenco deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare e deve contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;

b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto.

4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ove necessario, richiede all’interessato eventuali chiarimenti e integrazioni della documentazione allegata, in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/90. Al termine del procedimento, la C.C.I.A.A. propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio che provvede alla loro iscrizione nell’elenco e ne da’, contestualmente, comunicazione al Ministero-PQAI IV e, per il tramite della C.C.I.A.A., all’interessato.

5. La cancellazione dall’elenco nazionale è disposta dalla Regione o dalla Provincia autonoma, previa segnalazione della C.C.I.A.A, su domanda dell’interessato, o d’ufficio nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell’espletamento dell’attivita’ di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. Il Ministero-PQAI IV, ricevuta la comunicazione della cancellazione, provvede all’aggiornamento dell’elenco nazionale.

6. Le Regioni e le Province autonome, con proprio atto e previa intesa con le C.C.I.A.A. interessate, possono stabilire che le C.C.I.A.A. stesse provvedano anche all’iscrizione e alla cancellazione dall’elenco, previste rispettivamente ai commi 4 e 5. Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono effettuare direttamente anche l’istruttoria delle domande per l’iscrizione nell’elenco nazionale.

7. Le Regioni e le Province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l’elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente al Ministero-PQAI IV, che curerà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni anno.

8. I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell’attestato di idoneita’ di capo panel di cui all’art. 3, sono iscritti con apposita annotazione.

9. I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione da un elenco regionale ad un altro.
La regione che ha in carico l’esperto, comunica il proprio assenso alla regione ricevente per la nuova iscrizione che dovra’ essere trasmessa, dalla stessa regione ricevente, anche al Ministero-PQAI IV.

RICONOSCIMENTO DEI PANEL DI ASSAGGIATORI

1. I panel di assaggiatori previsti dall’art. 4, par. 1, del regolamento, istituiti su iniziativa di Pubbliche Amministrazioni e riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE V, sono denominati anche «comitati di assaggio ufficiali» e sono finalizzati all’accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento.

2. Con decreto del Ministero-PIUE V sono riconosciuti anche i panel di assaggiatori istituiti su iniziativa di Enti o di associazioni professionali o interprofessionali, detti anche «comitati di assaggio professionali», finalizzati alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell’ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di origine protetta – DOP e ad indicazione geografica protetta – IGP, nonché alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali.

3. I panel di assaggiatori sono composti da un capo panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e preparati conformemente alle linee guida del C.O.I., ai sensi delle disposizioni del regolamento ed iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 4.
La procedura per il riconoscimento dei predetti comitati è indicata nell’Allegato 1 del decreto.

4. Gli oneri necessari per l’accertamento dei requisiti dei panel di assaggiatori professionali sono a carico dei richiedenti.

5. Per motivi debitamente giustificati, il capo panel potrà essere sostituito nelle sue funzioni relative alle sedute di assaggio, da un vice capo panel. Il sostituto dovrà possedere gli stessi requisiti del capo panel.
Il capo panel comunica il nominativo del vice capo panel al Ministero-PIUE V, per il tramite del CRA-OLI, prima che questo inizi la propria attivita’.

ELENCO NAZIONALE DEI PANEL DIU ASSAGGIATORI RICONOSCIUTI

1. In applicazione dell’art. 4 par. 3 del regolamento, il Ministero- PIUE V aggiorna l’elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.

2. L’elenco pubblicato sul sito www.politicheagricole.gov.it è diviso nella Sezione A (panel di assaggiatori ufficiali) e nella Sezione B (panel di assaggiatori professionali).

MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEI PANEL DI ASSAGGIATORI

1. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dal regolamento, in particolare quelli relativi all’affidabilità e all’armonizzazione dei criteri di percezione del panel di assaggiatori.

2. I panel di assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali, fatto salvo l’anno in cui il riconoscimento e’ concesso, devono partecipare alle valutazioni organolettiche di verifica previste per il controllo periodico e per l’armonizzazione dei criteri percettivi.

3. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CRA-OLI, organizza le operazioni di valutazioni organolettiche di verifica, anche in collaborazione con Enti di provata professionalita’ nel campo delle analisi sensoriali, conformemente alle linee guida previste dal C.O.I. per il riconoscimento dei laboratori di analisi sensoriali degli oli di oliva vergini.

4. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, devono immediatamente comunicare al CRA-OLI ogni variazione della propria struttura e composizione nonché, entro il primo marzo di ogni anno, le informazioni in merito alla composizione e al numero di valutazioni realizzate nel corso dell’anno solare precedente.

5. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, sono tenuti ad effettuare entro ogni anno solare, fatto salvo l’anno in cui il riconoscimento è concesso, almeno un numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i medesimi comitati devono fornire al CRA-OLI valide e comprovate giustificazioni da sottoporre all’esame della commissione.

6. Le valutazioni effettuate ai fini della partecipazione alle prove organolettiche di verifica nazionali ed internazionali, non vengono considerate nel calcolo delle valutazioni annuali dei suddetti panel di assaggiatori.

7. La mancanza, anche di una sola delle condizioni o adempimenti, comporta la revoca del riconoscimento, previa acquisizione del parere della Commissione di valutazione.

PROCEDURA DI REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

1. Il CRA-OLI verifica il rispetto dei requisiti di cui all’art.7 e, in caso di accertata insussistenza degli stessi, trasmette al Ministero-PIUE V uno specifico rapporto contenente la proposta di revoca del riconoscimento del comitato di assaggio.

2. Il Ministero-PIUE V sottopone la proposta di revoca all’esame della Commissione di valutazione e procede alla revoca del riconoscimento in caso di parere positivo di detta Commissione.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. E’ istituita presso il Ministero la Commissione di valutazione, con il compito di esprimere il parere in ordine alle proposte di revoca dei panel di assaggiatori.

2. La Commissione è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome;

c) un rappresentante del CRA-OLI;

d) un rappresentante dell’ICQRF;

e) un rappresentante dell’Unioncamere.

3. Nelle riunioni della Commissione devono essere presenti almeno cinque componenti. I pareri espressi nel corso delle medesime riunioni sono resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese, nel rispetto dell’art. 2, comma 7, della legge 3 febbraio 2011 n. 4.

PROCEDURE IN CONTRADDITTORIO

1. Nel caso in cui i risultati delle analisi organolettiche risultino difformi dalla categoria di olio di oliva vergine dichiarata, le due controanalisi sono effettuate dai panel di assaggiatori ufficiali operanti nei sotto elencati laboratori:

a) CRA-OLI;

b) Laboratorio chimico regionale di Roma dell’Agenzia delle Dogane;

c) Laboratorio Centrale di Roma dell’ICQRF.

2. Nel caso di campioni di oli di oliva vergini, prelevati da prodotto italiano commercializzato negli altri Stati membri dell’Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorità, secondo la procedura indicata, i laboratori inviano i risultati delle analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all’ICQRF che ne notifica i risultati alle Autorità degli Stati membri da cui provengono i campioni.

Altri punti in esame nel decreto riguardano infine le voci: oneri informativi, abrogazioni, clausola di invarianza finanziaria. A firmare il decreto è il ministro in carica Martina. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2014 (Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2743). Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti indicati nel decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente. Il decreto entra ufficialmente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 28 agosto 2014, quindi a decorrere dal 29 agosto 2014.

Ai fini del decreto MIPAAF del 18 giugno 2014 si intende per:

a) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) «panel di assaggiatori», il comitato di assaggio degli oli di oliva vergini riconosciuto ai sensi dell’art. 4 del regolamento, come disciplinato all’art. 5 del presente decreto;

c) «capo panel», il responsabile del «panel di assaggiatori»;

d) «oli di oliva vergini», gli oli di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII punto (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) «Ministero-PIUE V», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’unione europea – PIUE V;

g) «Ministero-PQAI IV», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualita’ agroalimentare e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualita’ agroalimentare – PQAI IV;

h) «ICQRF», il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

i) «CRA-OLI», il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia – Sede di Citta’ S. Angelo (PE);

j) «C.C.I.A.A.», la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

k) «C.O.I.», il Consiglio Oleicolo Internazionale.

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