Il nuovo olio Dop Garda
Grandi novità per una tra le attestazioni di origine più prestigiose e autorevoli d’Italia. Un nuovo disciplinare di produzione con la denominazione unica “Garda” e le cultivar Frantoio e Leccino tra le varietà ammesse
Intanto ne diamo notizia, ad annunciarlo ufficialmente è il Consorzio dell’olio Garda Dop, nel suo giornale di riferimento, il Dop Garda Notizie. Ormai manca poco, e così, dalla prossima olivagione entrerà ufficialmente in vigore il nuovo disciplinare dell’olio Garda Dop.
Ora, con le nuove disposizioni sarà possibile, per i produttori della zona orientale, includere tra la varietà ammesse anche le varietà Frantoio e Leccino.
I cambiamenti riguardano anche la possibilità di utilizzare la denominazione unica “Garda” per tutta la produzione ottenuta nella zona geografica delimitata. Sono stati inoltre migliorati alcuni parametri produttivi e qualitativi dell’olio.
Nel nuovo disciplinare – viene anticipato dal periodico Dop Garda Notizie – l’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Garda” presenta le seguenti caratteristiche: colore dal verde al giallo più o meno intensi; odore fruttato medio o leggero; sapore fruttato note di dolce e un retrogusto tipico di mandorla.
Sono nuove anche le percentuali di varietà di olivo presenti nelle diverse denominazioni.
L’accezione di “Garda” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio e Leccino per almeno il 55%; possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
La denominazione “Garda” accompagnata da una delle menzioni geografi che aggiuntiva “Bresciano” o “Orientale”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto con la stessa composizione varietale della denominazione “Garda”.
La denominazione di origine protetta “Garda” accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Trentino” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l’80%; possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
Tra le modifiche si segnala anche che la produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Garda” non può superare i kg 6.000 per ettaro coltivato a oliveto. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.
E’ possibile prendere visione del nuovo Disciplinare di produzione QUI
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