Saperi

Non si confonda l’agricoltura biologica con quella biodinamica

Due mondi e due approcci differenti. Da una parte le procedure di accreditamento, certificazione e relativi controlli ben definiti, cosa che non risulta esistere per la biodinamica. La Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse interviene con un proprio documento a difesa delle conoscenze acquisite rigorosamente con metodo scientifico prendendo le distanze da narrazioni distorte e dall’uso strumentale delle forze politiche al fine di guadagnare consensi; e stigmatizza altresì quanti, tra gli operatori della ricerca scientifica, nella comprensibile ricerca di fondi, non operano scelte eticamente corrette

Olio Officina

Non si confonda l’agricoltura biologica con quella biodinamica

A nome del CD della SISSG, riceviamo copia del documento elaborato in relazione al DL sull’agricoltura biologica, in cui al punto 3 dell’art.1 si afferma la sostanziale vicarianza tra agricoltura biologica e agricoltura biodinamica. Copia di questo documento è stata inviata alla Sen. Cattaneo, alla Accademia Nazionale di Agricoltura, all’Accademia dei Georgofili, all’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’olio, alla Presidenza di Confagricoltura, di Federolio e di Assitol. Anche la Redazione di Olio Officina Magazine ha ricevuto copia del documento e, approvandone in toto il contenuto, lo pubblichiamo a beneficio di chi ci segue. Buona lettura.

Documento del consiglio direttivo della Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse (SISSG, fondata nel 1960) in relazione al DL approvato dalla Camera dei deputati l’11 dicembre 2018, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge in merito a: “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.

Il Consiglio Direttivo della SISSG ha esaminato il DL in oggetto e nota che il punto 3 dell’Art. 1 recita testualmente:

“Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l’uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica”.

Ovvero si associa, all’interno di un disegno di legge dedicato alla regolamentazione dell’agricoltura di tipo biologico, il concetto di agricoltura biodinamica; concetto rispetto al quale nell’intera struttura del DL, non si trova più alcun rimando né quindi alcun aspetto regolamentatorio.

Le competenze del CD della SISSG, derivando dal contributo di professionalità accademiche e non e da molteplici titoli di studio non sono rivolte all’applicazione pratica di aspetti che attengono prettamente alla produzione primaria, dunque ad aspetti maggiormente legati a pratiche agronomiche, tuttavia essendo la

SISSG una Società Scientifica, preme esprimere il proprio parere in difesa delle conoscenze acquisite rigorosamente con metodo scientifico.

Le suddette competenze del CD sono chiamate ad esprimere pareri ed opinioni in organismi nazionali ed internazionali quando si tratti di verificare la correttezza della elaborazione delle norme ed in questo caso, quando si tratti di comunicare (in primis con l’etichettatura) informazioni atte ad orientare le scelte del consumatore.

I principi di agricoltura biologica appaiono ben definiti e riconosciuti dalla CEE sin dal 1991 col Reg (CEE) 2092/91 [1] successivamente oggetto di numerose revisioni ed emendamenti tra cui l’ultimo Regolamento n. 848 [2], approvato in data 30 maggio 2018, appunto, sulla produzione biologica, testo che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2021, ma è stato prorogato di un anno (al gennaio 2022), a causa esclusivamente della pandemia.

All’interno del testo di tale regolamento mai si trova riferimento o alcuna citazione alle pratiche della “biodinamica”; né la si trova all’interno dei disciplinari di produzione biologica autonomamente redatti da associazioni, né all’interno del Regolamento UE N.203/2012 [3] relativo alla produzione di vino prodotto secondo i dettami dell’agricoltura biologica (unico esempio di prodotto trasformato così regolamentato).

Chiarito quindi che i prodotti da agricoltura biologica possano rappresentare un valore aggiunto anche per le produzioni alimentari italiane, la cui richiesta risulta in forte crescita in tutta Europa e non solo, condividendo quanto enunciato dal Reg 2091/91 e dall’ultimo Reg 848/2021 in relazione agli orientamenti dei consumatori e che a tali pratiche siano riconosciute adeguate basi scientifiche, anche se probabilmente difficilmente possono rispondere alle necessità di produzioni su ampia scala come richiesto dal mercato globale, non sembra che una altrettanto solida base scientifica sia acquisita dal metodo di produzione “biodinamico”, le cui fondamenta si basino su teorie filosofiche ed esoteriche che sono molto lontane dal metodo scientifico che da Galileo in poi ha guidato ogni affermazione sperimentale.

La considerazione espressa da alcuni relativa al fatto che il comune prefisso (erroneamente chiamato suffisso, vedi quanto riportato dalla enciclopedia Treccani: il suffisso segue la radice di una parola e non la precede) “bio” dimostri una sostanziale vicinanza tra le due tecniche di produzione se non addirittura una possibile vicarietà, non sembra scientificamente accettabile, le scelte delle produzioni del comparto alimentare (non importa di che dimensioni sia l’impresa) quando si sono orientate verso la produzione da agricoltura biologica hanno comportato uno sforzo di comunicazione nei confronti del consumatore che oggi verrebbe vanificato dalla confusione generata dall’equiparare questa alla biodinamica.

È poi appena il caso di mettere in luce come la produzione da agricoltura biologica sia sottoposta a ben definite procedure di accreditamento, certificazione e relativi controlli, cosa che non risulta esista per la biodinamica, sicché si apre la porta a possibili azioni fraudolente nei confronti del consumatore attribuendo l’aggettivazione “da agricoltura biodinamica” a prodotti non controllati e non controllabili.

In questi ultimi anni, si sta sempre più diffondendo l’uso strumentale della Scienza e della Ricerca, prospettando magari dati non veritieri, a beneficio di narratori che supportano ristretti interessi commerciali.

Consapevoli delle risibili, ma qualificate, forze di cui dispone la SISSG, si ritiene opportuno far sentire la nostra voce di comunità scientifica, nel rivendicare le proprie competenze, puntando sulla ricerca e deprecando queste suggestive narrazioni che coinvolgono e disorientano cittadini e consumatori.

Viene anche sostenuto che le pratiche di agricoltura biodinamica sarebbero messe in atto da aziende condotte secondo i dettami dell’agricoltura biologica, ma anche in questo caso siamo al di fuori della possibilità di una verifica scientifica di una fase della produzione.

In conclusione, la SISSG ritiene scientificamente errato quanto affermato al punto 3 dell’Articolo 1 del DL in oggetto ed auspica che tale punto venga eliminato dal testo del DL, nel contempo stigmatizzando l’uso strumentale delle forze politiche che per guadagnare consensi, non basano le proprie proposte su dati scientifici, confermando una scarsa attenzione alla ricerca scientifica nazionale, stigmatizza altresì quanti, operatori della ricerca scientifica, nella comprensibile ricerca di fondi, non operino scelte eticamente corrette, avvallando scelte dettate da convenienze politiche e non da evidenze dettate dal metodo scientifico.

SISSG esprime infine il proprio pieno appoggio alla Senatrice Elena Cattaneo per le posizioni assunte e sostenute con forza nell’ambito del dibattito parlamentare sul DL in oggetto.

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse

Lanfranco Conte – Presidente

Giovanni Morchio – Vice Presidente

Alissa Mattei – Segretario

Paolo Bondioli -Tesoriere

Anna Maria Cane – Consigliere

Elena Carabelli – Consigliere

Gianpaolo Carelli – Consigliere

Valentina Cardone – Consigliere

Dora Desantis – Consigliere

Giovanni Lercker – Consigliere

Mario Renna – Consigliere

Maurizio Servili – Consigliere

Paola Tampieri – Consigliere

Igor Calderari – Revisore

Tullio Forcella – Revisore

Domenico Grieco – Revisore

Milano, 12 Luglio 2021

Note

[1] Reg (CEE) 2092/91del 24/6/1991, GUCE L198 del 22/7/1991

[2] Reg (UE) 848/2018, del 30/05/2018, GUCE L150 del 14/06/2018

[3] Reg. (UE) 203/2012 dell’8/3/2021, GUCE L 71/142147 del 9/3/2012

In apertura, foto di Olio Officina

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