Economia

In materia di sicurezza alimentare

Informazioni utili per chi si occupa a vario titolo di alimentazione. Cosa succede quando sopraggiungono conflitti normativi fra le amministrazioni centrali e quelle territoriali? Cosa sancisce al riguardo la Carta Costituzionale?

Giorgia Antonia Leone

In materia di sicurezza alimentare

SICUREZZA ALIMENTARE NELLA CARTA COSTITUZIONALE

Il Titolo V – (articoli da 29 a 36) ripartisce in maniera netta (articoli 116 e 117) le competenze fra lo Stato e le Regioni, evitando possibilmente la legislazione concorrente che è sempre stata causa di conflitti – soprattutto legali- fra le amministrazioni centrali e quelle territoriali.

Allo Stato spetta in base alle suddette norme (cd. legislazione esclusiva): le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la ‘sicurezza alimentare’; oltre ad altre materie specifiche.

Quindi, la potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. Pur essendo fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva.

Nel Titolo V di cui sopra, modificato nel 2016, la parola ‘alimentazione’ è stata specificatamente sostituita dall’espressione ‘sicurezza alimentare’.

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