Economia

È stato modificato il Disciplinare di produzione dell’olio Dop Terra d’Otranto

Si tratta di un passo importante, essenziale per l’olivicoltura del Salento gravemente colpita dall’avvento della Xylella fastidiosa. Il batterio è responsabile di alterazioni sintomatologiche importanti nelle varietà di olivo Cellina di Nardò e Ogliarola salentina, presenti nel territorio di produzione della Denominazione di origine controllata. I cambiamenti riguardano gli articoli in merito alla varietà di olivo, le caratteristiche di coltivazione e quelle al consumo

Olio Officina

È stato modificato il Disciplinare di produzione dell’olio Dop Terra d’Otranto

Era il 2013 quando è stato registrato il primo caso di olivo affetto dal batterio Xylella fastidiosa.

In questi dieci anni la situazione è peggiorata senza freni, con la morte di dieci milioni di olivi.

Dieci milioni è un numero spaventoso.

La Puglia, regione olivicola italiana per eccellenza, ha così assistito a produzioni olearie sempre meno consistenti – in questo contesto anche il cambiamento climatico ha occupato un ruolo determinante nel peggiorare il quadro- oltre che a un paesaggio devastato.

Nella gestione di questo fitopatogeno sono stati commessi numerosi errori, a partire dalla mancata tempestività quando a presentare i sintomi erano solo poche centinaia di piante: la loro eradicazione avrebbe evitato una diffusione così ampia.

Ad oggi la situazione rimane delicata al punto di dover intervenire legislativamente, ed è per questo che la modifica temporanea del Disciplinare di produzione dell’olio Dop Terra d’Otranto rappresenta un passo che andava necessariamente compiuto.

Come si legge sulla Gazzetta Ufficiale «Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia  n.  356 del 30 agosto 2023, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità di adottare la modifica temporanea del disciplinare della Dop Terre d’Otranto e la nota  n.  14504  del  29  luglio  2022  della  sezione osservatorio fitosanitario  della  Regione  Puglia,  nella  quale  si evidenzia che la domanda inoltrata  dal  consorzio  della  Dop Terra d’Otranto, trova fondamento nell’immutato scenario  che  caratterizza l’epidemia  causata   dal   batterio   Xylella   fastidiosa,   agente fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche  importanti nelle varietà di olivo, Cellina di Nardò  e  Ogliarola  salentina, presenti  nel  territorio  di  produzione  della  suddetta  Dop e fortemente sensibili all’azione del batterio  Xylella  fastidiosa,  e che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare  di  produzione sono  le  uniche  possibili  allo  stato attuale  delle   conoscenze scientifiche sulle varietà  di  olivo  resistenti  o  tolleranti  al batterio».

Così, il disciplinare di produzione della denominazione di  origine protetta Terra d’Otranto è  modificato negli articoli 2, 4, 6 come segue:

Articolo 2 

Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata «Terra d’Otranto» è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò, Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina), Leccino e FS-17 (denominata Favolosa) per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

Articolo 4

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra vergine di oliva di cui all’art. 1 e, comunque atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e alta intensità prevista per la varietà Leccino e FS-17, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. È consentita una densita’ massima per gli oliveti tradizionali di 400 piante per ettaro e per gli oliveti intensivi e ad alta intensita’ di 1200 piante per ettaro.

2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all’art. 1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.

3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 non può superare kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d’Otranto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d’Otranto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia;

sapore: fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell’epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6).

Inoltre, a seconda dell’epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo per l’Ogliarola, pomodoro/frutta di bosco per la Cellina, mandorla ed erba appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba e sentori floreali per l’FS17; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi: <= 14 Meq O2;
K232: <= 2,20;
K270: <= 0,170;
acido linoleico: <= 13%;
acido linolenico: <= 0,8;
acido oleico: >= 70%;
valore del campesterolo: <= 3,50;
trinoleina: <= 0,30.

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2023.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d’Otranto», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

In apertura, foto di Olio Officina©

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